Il Ministero della Pubblica Amministrazione individua gli scenari evolutivi del lavoro agile e approfondisce i profili delle condizioni tecnologiche, della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, del diritto alla disconnessione e della formazione.
Il Ministro per la Pubblica amministrazione nell’ottica di superamento della gestione emergenziale ha presentato alle organizzazioni sindacali lo schema delle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. I nuovi scenari del lavoro agile sono altamente sfidanti occorre, infatti, secondo le linee guida garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l’orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata. Le linee guida in esame hanno l’obiettivo di definire la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile con particolare riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. Il Ministro Brunetta ha individuato quale via per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione la contrattazione collettiva e la disciplina da prevedersi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO che deve essere approvato da ogni singola amministrazione entro il 31 gennaio. In caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO si applicherebbero le sanzioni previste dall’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, cioè divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO e il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Le linee guida anticipano quello che sarà previsto nei CCNL e accompagnano pertanto le pubbliche amministrazioni nel complesso percorso verso il lavoro agile strutturato e non più emergenziale. Esse richiamano l’attenzione sul ruolo della formazione al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile Viene richiesto alle amministrazioni di prevedere nell’ambito delle attività del piano della formazione specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione. La formazione dovrà perseguire, pertanto, l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. Si dividono in due parti la prima parte riguarda l’ambito di applicazione e la seconda parte si concentra, invece, sulle condizioni per accesso alla prestazione lavorativa in forma agile. Le linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati. Il testo conferma che le pubbliche amministrazioni devono garantire l'invarianza dei servizi resi all'utenza ma anche un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza . Le linee guida individuano specifiche condizioni tecnologiche e richiedono alle amministrazioni pubbliche di fornire idonea dotazione tecnologica. Si tratta di una previsione importante nell’ottica di rafforzare la sicurezza informatica dei dati l’utilizzo di device personali potrebbe esporre, infatti, l’amministrazione e gli stessi dipendenti a rischi di virus o attacchi informatici. Occorre tuttavia considerare che il sopra citato orientamento risulterebbe in contrasto con le indicazioni dei primi decreti Covid che prevedono la possibilità che lo smart working si svolga «attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione». Viene previsto che per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. Tale previsione comporta importanti oneri economici a carico delle amministrazioni e occorrerà rafforzare a livello nazionale gli investimenti e le risorse in materia. L’amministrazione deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Viene previsto, tuttavia, che se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. L’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc Le linee guida specificano che se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro si tratta di una misura organizzativa importante nell’ottica di garantire la continuità dei servizi erogati. In riferimento al profilo della protezione dei dati personale viene previsto che in nessun caso può essere utilizzato una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio si tratta di una visione e misura ragionevole al fine di prevenire un accesso indebito alle informazioni e violazioni di dati personali. Le linee guida forniscono indicazioni operative nel caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato viene previsto che il dipendente sia tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente che può richiamare il dipendente a lavorare in presenza, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa. Nel caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Viene anche previsto che per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. Le linee guida approfondiscono il profilo dell’accesso al lavoro agile e viene previsto che l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. Le linee guida ribadiscono che nelle giornate in cui si fa smart working non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio . L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. Lo schema delle linee guida ha il pregio di approfondire il profilo dell’accordo individuale che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli articolo 19 e 21 della legge numero 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’articolo 19 legge numero 81/2017 ipotesi di giustificato motivo di recesso i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, numero 300 e s.m.i Viene previsto che in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato si tratta di una misura flessibile apprezzabile. Le linee guida confermano che la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL e rafforzano il diritto alla disconnessione nel nostro ordinamento. Esse richiedono di individuare una fascia di inoperabilità disconnessione nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa e specificano come la fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’articolo 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto. Le linee guida approfondiscono anche il profilo del lavoro remoto che può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. E prevedono sia la forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente sia le altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno trimestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica. Lo schema delle linee guida potrà essere integrato con ulteriori osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali e sarà trasmesso alla Conferenza Unificata Lo schema delle linee guida è particolarmente importante nell’attuale fase di ripensamento del lavoro agile e può essere utili in quanto potrà guidare in qualità di prassi applicativa, le pubbliche amministrazioni le direttive contenute nelle linee guida anticipano, infatti, i contenuti dei contratti collettivi relativi al lavoro agile nel comparto pubblico. Le linee guida non riportano percentuali minime o soglie di lavoro agile da raggiungere e potranno essere efficaci se accompagnate da una decisa accelerazione sul fronte della transizione digitale e degli investimenti in infrastrutture e formazione. Lo schema delle linee guida valorizza il ricorso al lavoro agile come uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro che comporta un cambiamento culturale delle amministrazioni e che può migliorare la qualità della vita dei lavoratori e della società nel suo complesso.
Linee guida lavoro agile