La S.C. in tema di contratti a termine per esigenze sostitutive

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.

Il caso. La Corte d'Appello di Milano dichiarava la nullità del termine apposto al contratto subordinato a tempo determinato intercorso fra un'operaia e una s.p.a., condannando la società a riammettere in servizio la lavoratrice e dichiarando, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nello specifico, la lavoratrice aveva contestato il difetto, nel contratto, dell'indicazione del lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire, nonché l'assenza dell'indicazione della mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell'orario di lavoro del lavoratore da sostituire e di quello sostituito, senza che ciò avesse alcuna relazione con il contratto di assunzione per ragioni sostitutive. La società ricorre in Cassazione, contestando la violazione dell'articolo 1 d.lgs. numero 368/2001. La decisione della Corte. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificare le ragioni sostitutive è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, «l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità» Cass. civ., numero 18854/2017 . Nel caso specifico di sostituzione ‘a scorrimento', la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa ne consegue che «non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre in conseguenza dell'assenza di un dipendente l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena e, purtuttavia, occorre sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima» Cass. civ., numero 20647/2017 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Berrino – Relatore Piccone Rilevato che - con sentenza numero 727 del 14 luglio 2015, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto subordinato a tempo determinato intercorso fra F.M. e l'AMSA S.p.A. a decorrere dal 4 luglio 2011 e condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione - in particolare, la Corte, accogliendo l'eccezione di decadenza riferita al primo contratto, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 25 gennaio 2012, dichiarando, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall'1 febbraio 2012 - per la cassazione della sentenza propone ricorso l'AMSA S.p.A., affidandolo a due motivi - resiste, con controricorso assistito da memoria, F.M. Considerato che - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 80 per aver la Corte ritenuto ammissibili le doglianze proposte avverso contratti a tempo determinato certificati con provvedimenti della Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di […] - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 1 nonché del'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c. - il primo motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto - va premesso, con riguardo alla dedotta violazione della disciplina normativa di cui al D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 75 e ss. con riguardo al procedimento certificativo, che l'articolo 80, comma 1 prevede la facoltà di proporre ricorso avanti all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 c.p.c. per omessa qualificazione del contratto oppure per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua attuazione - nel caso di specie, posta, a monte, l'esigenza sostitutiva certificata, la ricorrente ha contestato il difetto, nel contratto, dell'indicazione del lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire, l'assenza dell'indicazione della mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell'orario di lavoro del lavoratore da sostituire e di quello da questi sostituito, aggiungendo di essere stata assegnata dal Dipartimento […] al Dipartimento omissis , senza che ciò avesse alcuna relazione con il contratto di assunzione per ragioni sostitutive - ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come fossero state prospettate tutte circostanze incidenti sulla difformità fra il contratto certificato e la sua attuazione, talché il ricorso è stato correttamente reputato ammissibile ai sensi del citato articolo 80 - il secondo motivo non può trovare accoglimento attesa la sua infondatezza - giova premettere, con riguardo alla doglianza di cui all'articolo 2697 c.c., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità ex plurimis, Cass. numero 18092 del 2020 la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 5, comma 4 quater - quanto, poi, alla censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., va evidenziato che non può ipotizzarsi tale violazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione cfr. Cass. 27.12.2016 numero 27000 Cass. 19.6.2014 numero 13960 - in ordine alla asserita violazione del D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 1 va osservato quanto segue - non v'è dubbio che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 1, comma 2, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità cfr. Cass. nnumero 1576 e 1577 del 2010 e, fra le più recenti, Cass. numero 18854 del 2017 Cass. numero 18846 del 2017 Cass. 07/04/2017 numero 9134 - nel caso di specie, come osservato dalla stessa Corte d'Appello, la formulazione della ragione giustificatrice del termine appare certamente specifica e dettagliata, essendo indicato anche il nominativo del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e prevedendo la sostituzione della F. a copertura del collega che a sua volta avrebbe sostituito T.G. - nondimeno, il principio espresso da questa Corte in ordine alla necessità di tener ferma, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità va posto in relazione a quanto questa stessa Corte ha affermato in tema di sostituzione a scorrimento - va ribadito, infatti, al riguardo, che il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa - ne consegue che non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre in conseguenza dell'assenza di un dipendente l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena e, purtuttavia, occorre sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima sul punto, Cass. numero 20647 del 2017 Cass. numero 6787 del 2013 - nella ipotesi che qui si considera, con valutazione in fatto, quindi sottratta al sindacato di legittimità, la Corte d'appello ha escluso che fosse individuabile chi in concreto la F. dovesse sostituire e ciò ha reso impossibile verificare se effettivamente la ragione addotta fosse veritiera onde escludere l'aggiramento della normativa - la Corte ha, anzi, aggiunto, che a metà marzo era stata accolta la domanda di trasferimento della ricorrente ad altro dipartimento, cosa che induceva a concludere, in assenza di deduzioni specifiche da parte della società, che la F. fosse andata semplicemente a coprire una posizione vacante svincolata dalla posizione del T. e, quindi, in assenza delle ipotizzate esigenze sostitutive - alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo -sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.