Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza numero 30403/2021 secondo la quale la valutazione dell’interesse del minore all’impugnazione del proprio riconoscimento per difetto di veridicità impone un bilanciamento tra il favor veritatis e l’interesse del minore ovvero un bilanciamento fra il diritto all’identità personale legato all’affermazione della varietà biologica e l’interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari che, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente è sempre correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia.
Tale bilanciamento non può costituire, quindi, il risultato di una valutazione astratta, ma occorre, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore avendo particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Il fatto riguarda il caso in cui per il minore non corrispondeva l' identità genetica con quella biologica . Il curatore speciale del minore impugnava per difetto di veridicità il riconoscimento del minore, ma la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l'azione di impugnazione in quanto contraria all'interesse del minore. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, riteneva che l'interesse del minore all'impugnazione del riconoscimento potesse valutarsi anche nel giudizio di appello e che tra i criteri orientativi della valutazione di tale interesse dovesse attribuirsi prevalenza al favor minoris e non al favor veritatis , concludendo che, nel caso concreto, secondo gli elementi emersi, risultava prevalente l'interesse del minore a conservare l'attuale status , sebbene in contrasto con la verità biologica. Pertanto, rilevata la mancanza di interesse del minore all'azione di impugnazione, ne conseguiva l'inammissibilità della domanda proposta dal curatore speciale del minore, in quanto l'interesse di quest'ultimo è presupposto implicito dell'azione. Avverso tale sentenza il curatore del minore proponeva ricorso in Cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza, rigettava il ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, riprendendo l'orientamento del Collegio sul punto, ha ribadito che, il quadro normativo costituzionale, la carta dei diritti fondamentali della UE e l'orientamento giurisprudenziale non comportano affatto la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris , ma impongono un bilanciamento fra il diritto all' identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l' interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari , che appare oggi non più legata alla sola verità biologica, ma sempre più ai legami affettivi e personali sviluppatesi all'interno di una famiglia. Nell'effettuare il bilanciamento degli interessi in gioco e nella valutazione nel caso concreto dei presupposti della domanda di rimozione dello status , occorre, secondo la Cassazione, comparare il presupposto genetico con il diritto all'identità personale del figlio, inevitabilmente correlato legami instauratasi nella famiglia, e le ulteriori variabili , quali a la durata del rapporto di filiazione b l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore c il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico. Diviene quindi indispensabile affiancare al parametro della verità genetica anche altri criteri, quali quelle della verità affettiva e sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili rilevanti assetti relazionali di fatto. Nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status , quindi, la Corte di Cassazione ha rimarcato l'immanenza dell' interesse del figlio , soprattutto se minore , sicché l'interesse pubblico alla verità biologica non può considerarsi predominante anzi, ha affermato la prevalenza dell'interesse del minore nella sua identità personale soprattutto nel caso in cui, avuto riguardo, in particolare, proprio alle relazioni affettive nel frattempo instauratesi e ogni altro elemento di rilevanza, la verità genetica possa essere in concreto per lui pregiudizievole. Nel caso di specie la Cassazione riteneva che il legame affettivo e la relazione instaurata dal minore con la famiglia avesse prevalenza sulla verità biologica, considerato che i genitori biologici non avevano mostrato mai alcun interesse nei confronti del bambino. La Cassazione rigettava quindi il ricorso presentato dal curatore speciale del minore volto all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità , ritenendo corretta la valutazione della Corte d'Appello la quale aveva correttamente bilanciato il favor minoris e il favor veritatis .
Presidente Genovese – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza numero 112/2020, pubblicata il 28-1-2020 e notificata il 75-20, la Corte d'appello di Catanzaro , in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari numero 146/2018, ha dichiarato inammissibile l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità proposta dall'avv. M.M., quale curatore speciale del minore Mu.Sa., in quanto contraria all'interesse del minore. La Corte d'appello ha ritenuto che 1 l'interesse del minore all'impugnazione del riconoscimento potesse valutarsi non solo nella fase preliminare, ex articolo 264 c.c. , con cui il tribunale per i minorenni decide se autorizzare o meno il promeovimento dell'azione, ma anche nel giudizio di merito e finanche nel giudizio di appello, prestando adesione all'indirizzo di questa corte, espresso con la pronuncia numero 8617/2017, e a quello implicitamente avallato dalla corte costituzionale con la sentenza numero 272/2017, dando nel contempo atto di un orientamento contrastante da parte di questa corte, al riguardo cass.71/1994 e 4020/2017 2 tra i criteri orientativi della valutazione dell'interesse del minore dovesse attribuirsi prevalenza al favor minoris, in adesione alle pronunce di legittimità nnumero 8617/2017 e 26767/2016 nonché in osservanza dei principi affermati dalla corte costituzionale con la sentenza numero 272/2017 , e non al favor veritatis cass. numero 4020/2017 iii nel caso concreto, dagli elementi emersi dall'istruttoria, in dettaglio scrutinati pag.14 sentenza impugnata , risultasse prevalente l'interesse del minore, nato nel 2011, a conservare l'attuale status, sebbene in contrasto con la verità biologica iv alla rilevata mancanza di interesse del minore all'azione dovesse conseguire l'inammissibilità della relativa domanda proposta dal curatore speciale del minore stesso, in quanto presupposto implicito di detta azione sia in base a considerazioni di carattere sistematico sia perché riproducente nella fase di merito quella preliminare ex articolo 263 c.c. , non risultando, peraltro, la statuizione di inammissibilità preclusiva della riproposizione di quell'azione da parte di S., il quale avrebbe potuto, raggiunta l'età prevista dalla legge, tutelare il proprio interesse all'accertamento di uno status coerente con la verità biologica. 2. Avverso questa sentenza l'avv. M.M., quale curatore speciale del minore Mu.Sa., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso da Mu.Al E' rimasto intimato il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 375 c.p.c. , u.c. e articolo 380 bis c.p.c., comma 1. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con i motivi primo e secondo parte ricorrente denuncia la violazione degli articolo 264 e 263 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, per avere la corte di merito richiamato una pronuncia di questa corte numero 8617/2017 concernente una fattispecie molto diversa perché riguardante un minore infrasedicenne, mentre nella specie il minore ha solo nove anni e non la maturità di comprensione e di determinazione rispetto alla propria identità personale. Rileva la ricorrente che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 272/2017, ha richiamato la valutazione dell'interesse del minore con riguardo alla fase anteriore all'instaurazione dell'azione e rimarca che l'affermazione della Corte d'appello, circa la natura processuale della statuizione di inammissibilità e non preclusiva di una successiva azione di impugnazione del riconoscimento da parte del figlio, determinerebbe una tacita abrogazione parziale dell' articolo 264 c.c. , consentendo l'impugnazione del riconoscimento solo al figlio che abbia raggiunto i quattordici anni di età. Ad avviso di parte ricorrente, inoltre, il ragionamento della Corte di merito non è conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte e dalla Corte Costituzionale in ordine alla portata precettiva dell' articolo 263 c.c. , considerato che il favor veritatis non si pone in conflitto con il favor minoris e che, al pregiudizio paventato dalla Corte d'appello, potrebbe ovviarsi mediante l'istituto dell'adozione, sicché i giudici di merito non avevano proceduto al corretto bilanciamento tra i due criteri di valutazione dell'interesse del minore di cui sopra. 2. I due motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 2.1. Il primo profilo di censura concerne l'individuazione della fase di giudizio in cui deve essere effettuata la valutazione dell'interesse del minore all'impugnazione del riconoscimento, che, ad avviso della ricorrente, deve avvenire solo nella fase preliminare di nomina del curatore speciale. Ribadisce il Collegio che, invece, vada data continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale la valutazione dell'interesse del minore all'impugnazione del proprio riconoscimento per difetto di veridicità deve avvenire anche nel giudizio di merito così Cass. 26767/2016 Cass. numero 8617/2017 e Cass. numero Cass.4791/2020 . Al riguardo va rimarcato che il provvedimento di nomina del curatore speciale è emesso all'esito di sommarie informazioni non ha carattere di decisorietà e definitività ex articolo 264 c.c. ed è rimesso all'impulso del PM o dell'altro genitore, mentre la rilevanza del principio del contraddittorio e la delicatezza della materia impongono che la valutazione dell'interesse del minore avvenga all'esito di un giudizio di cognizione piena. Proprio in considerazione della valenza degli interessi in gioco, infatti, l'approfondita indagine in tal senso non può ritenersi affatto superflua e meramente duplicatoria di quella già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore meritando di essere approfondita, con gli apporti di ciascuno, nella cognizione svolta nel pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti. 2.2. Quanto alla censura riferita al bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e qui intende ribadire, il quadro normativo articolo 30 Cost. , articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c. e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris , ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale così Cass. numero 26767/2016 in senso conforme Cass. numero 8617/2017 Cass.4791/2020 . Con il suddetto indirizzo, basato anche sull'assunto secondo cui il favor veritatis non ha valenza costituzionale, è stata, in sintesi ed in buona sostanza, ridimensionata la preponderanza del favor veritatis e affermata la prevalenza dell'interesse del minore nel caso in cui la verità possa essere in concreto per lui pregiudizievole, avuto riguardo, in particolare, alle relazioni affettive nel frattempo instauratesi e a ogni altro elemento di rilevanza. 2.3. A conforto di detto orientamento si pone, in aggiunta alla pronuncia della Corte Costituzionale numero 272/2017 citata nella sentenza impugnata, altra sentenza dello stesso Giudice delle leggi, numero 127/2020 , resa in tema di impugnazione di riconoscimento e procreazione medicalmente assistita, che sancisce il criterio guida dell'immanenza dell'interesse del minore. in sintesi, il giudice delle leggi ha dato conto dell'evoluzione in atto, non solo sul piano della normazione, ma anche sul versante della giurisprudenza di questa Corte, che rimarca l'immanenza dell'interesse del figlio soprattutto se minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status, sicché l'interesse pubblico alla verità biologica non è predominante, sempre e in assoluto. La Corte costituzionale ha affermato che, nell'ipotesi di impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro . Quest'impostazione evolutiva è in linea con l' articolo 2 Cost. , ma anche con l'ordinamento sovranazionale articolo 3, p.1, della convenzione Onu sui diritti del fanciullo articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli articolo 1, comma 1 l'Unione Europea Regolamento numero 1111 del 2019 , che afferma il criterio della preminenza dell'interesse del minore quale regola giuridica che ogni autorità giurisdizionale è tenuta ad applicare articolo 8 della CEDU , che non contiene un esplicito riferimento all'interesse del minore, ma tutela la vita privata e familiare, privilegiando il principio della stabilità dell'identità personale . La Corte Costituzionale ha, dunque, rimarcato che è necessario effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco e valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello status, comparando il diritto all'identità personale del figlio inevitabilmente correlato ai legami instauratisi nella famiglia e poi ulteriori variabili, quali a la durata del rapporto di filiazione b l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore c il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico. Alla stregua delle ulteriori, importanti puntualizzazioni fornite dal Giudice delle leggi con la citata sentenza del 2020, peraltro con riferimento ad un caso in cui l'identità genetica non corrispondeva all'identità biologica, può affermarsi che i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto. 2.4. Ciò posto, la Corte di merito si è attenuta ai principi suesposti, ha in dettaglio valutato ogni profilo di rilevanza e ha accertato, in fatto, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore, come da relazione citata in sentenza e acquisita dal Tribunale per i Minorenni, la durata del rapporto di filiazione otto anni, dalla nascita e la totale assenza di legame con la madre biologica, di cui non si hanno notizie e che non si è mai interessata del bambino. La Corte territoriale ha inoltre affermato che non erano note l'identità del padre biologico e la sua relazione con la madre biologica e che non emergevano riscontri di accordi illeciti tra quest'ultima e Mu.Al Sulla scorta di tali risultanze, con adeguata motivazione, la Corte d'appello ha, pertanto, ritenuto che fosse prevalente l'interesse del minore a conservare l'attuale status, sebbene in contrasto con la verità biologica risultante dagli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dal Tribunale per i minorenni pag. nnumero 14 e 15 della sentenza impugnata . 2.5. E' inammissibile il profilo di censura svolto con riguardo alla statuizione di inammissibilità dell'azione proposta per difetto di presupposto processuale. La doglianza non è conducente e non si confronta con il decisum sul punto, limitandosi la ricorrente a sostenere che, in base all'impostazione della Corte di merito, l'azione sarebbe proponibile solo dal figlio ultraquattordicenne, senza esprimere specifiche critiche al ragionamento decisorio. 3. In conclusione, non ricorrono i vizi denunciati, il ricorso va rigettato in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate, considerata la controvertibilità delle questioni di fatto trattate. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 52 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 5 2.