Riprende vigore la domanda presentata da un cittadino nigeriano. Ciò che conta, secondo i Giudici, è il rischio di persecuzione in caso di ritorno in patria, alla luce del rapporto omosessuale a pagamento consumato tempo addietro. Irrilevante, invece, il fatto che l’uomo abbia dichiarato di essere ora attratto dalle donne e di volere formare una famiglia in Italia.
Il mutato orientamento sessuale col ritorno all’attrazione per le donne non basta per negare protezione in Italia allo straniero fuggito dal proprio Paese di origine per il timore di essere perseguitato a causa di alcuni datati rapporti omosessuali avuti in cambio di denaro Cass. civ., sez. I, ord., 27 ottobre 2021, numero 30359 . Percorso netto – in negativo – per un cittadino nigeriano che, approdato in Italia, si vede respingere la richiesta di protezione prima dalla Commissione territoriale, poi dai giudici del Tribunale e infine da quelli della Corte d’Appello. L’uomo racconta di «aver avuto in patria un rapporto omosessuale con un signore americano, ospite dell’albergo in cui egli lavorava, e, a seguito di tale episodio, di essere stato ricercato dalla polizia» e di avere perciò deciso di abbandonare il proprio Paese . In aggiunta, l’uomo precisa di «essere attualmente attratto dalle donne» e di «voler formare una famiglia in Italia». Per i giudici di secondo grado, però, lo straniero non può essere considerato « vittima di una persecuzione » poiché «ha recuperato la sua eterosessualità », e anche perché «non ha dato prova di essere stato sottoposto a tortura o condanna a morte, ma solo di essere stato ricercato dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro». Niente protezione in Italia, quindi, per il cittadino nigeriano. Ma di questo avviso non sono i Giudici della Cassazione. Col ricorso lo straniero pone in evidenza un elemento fondamentale, a suo avviso, cioè il fatto che egli «è ricercato dalla polizia» in patria, mentre, aggiunge, «è irrilevante che egli possegga effettivamente l’ orientamento sessuale che provoca gli atti di persecuzione ». A sostegno di questa tesi, poi, l’uomo aggiunge che «in Nigeria il compimento di atti omosessuali è penalmente sanzionato a prescindere dal reale orientamento sessuale della persona». I magistrati di terzo grado partono da un dato di fatto, ossia «l’essere lo straniero ricercato» in patria «dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro». Conseguente, quindi, il suo timore di «essere, in caso di rimpatrio, perseguito penalmente poiché in Nigeria l’omosessualità costituisce un reato». Acclarata la credibilità di tali dettagli, i Giudici della Cassazione censurano la valutazione compiuta in Appello, laddove si è deciso di negare la protezione allo straniero solo alla luce del «suo recupero dell’eterosessualità». Questa circostanza va considerata invece ininfluente, spiegano i Giudici di terzo grado, poiché, «incontestata» in Nigeria «la persecuzione penale dell’omosessualità», è acclarato che lo straniero «è stato perseguito nel Paese di origine perché omosessuale e ricercato dalla polizia». Tirando le somme, la richiesta di protezione avanzata dal cittadino nigeriano appare solida, soprattutto perché «ciò che rileva non è la circostanza, di natura meramente soggettiva, che lo straniero sia effettivamente omosessuale, bensì il fatto che egli sia oggettivamente percepito come tale dalla società o dalle pubbliche autorità» in patria. Di conseguenza, «il rischio effettivo di subire un danno grave» in caso di ritorno nel Paese di origine «deve essere collegato alla vicenda che ha portato lo straniero ad essere individuato e qualificato come omosessuale, senza che possa rilevare», precisano i Giudici, «il successivo mutamento di orientamento sessuale », una volta approdato in Italia . Sulla domanda presentata dal cittadino nigeriano dovrà comunque pronunciarsi nuovamente la Corte d’Appello, tenendo presenti però le indicazioni fornite dalla Cassazione e avendo bene in mente che «è la sussistenza dell’accusa di omosessualità che rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili previste dall’ordinamento straniero, essendo irrilevante la fondatezza di tali accuse».
Presidente Genovese – Relatore Acierno Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza numero 2597/2018, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino omissis E.F. , avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 8/06/2017, ha confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umana emesso dalla competente Commissione Territoriale. 2. Il richiedente ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in via subordinata, di quella umanitaria. A sostegno della domanda ha dichiarato di aver avuto un rapporto omosessuale con un signore americano, ospite dell'albergo in cui egli lavorava ed, a seguito di tale episodio, di essere stato ricercato dalla Polizia. Ha dichiarato, inoltre, di essere attualmente attratto dalle donne e di volersi formare una famiglia in Italia. 3. La Corte d'appello, in via preliminare, ha osservato che non esiste riscontro esterno delle dichiarazioni rese dal richiedente, nella parte in cui afferma di essere stato inseguito dalla polizia e di essere stato investito da un'autovettura durante la fuga. Egli pertanto non può ritenersi vittima di una persecuzione individualizzata dato che attualmente ha recuperato la sua eterosessualità. Infine non ha allegato di essere stato sottoposto a tortura o condanna a morte, ma solo di essere stato ricercato dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro. 3.1. Alla luce di tali elementi, la Corte ha escluso sia che sussistano i requisiti per il riconoscimento del rifugio politico che per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ex articolo 14, lett. a e b . 4. Tantomeno risulta essere stata integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui al citato articolo 14, lett. c considerato che la zona di provenienza del ricorrente non è interessata da una situazione di violenza indiscriminata, essendo quest'ultima confinata nella zona nord-est del Paese. 5. Da ultimo è stato negato il riconoscimento della protezione umanitaria poiché l'appellante non ha allegato alcuna condizione di apprezzabile disagio tale da ritenere sussistente una delle condizioni legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno speciale ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, numero 25, articolo 32, come modificato dal D.L. numero 113 del 2018 . 6. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione il cittadino straniero. L'Amministrazione intimata si costituisce depositando controricorso. Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore. Ragioni della decisione 7. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, articolo 8, comma 2, per non avere il giudice di appello tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente sia ricercato dalla polizia, risultando irrilevante che egli possegga effettivamente l'orientamento sessuale che provoca gli atti di persecuzione. Deduce il ricorrente che in il compimento di atti omosessuali è penalmente sanzionato a prescindere dal reale orientamento sessuale della persona. 8. Nel secondo motivo di ricorso di deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, posto che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di C.T.U. avanzata dal ricorrente al fine di valutare la personale credibilità in merito all'orientamento omosessuale. 9. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. numero 132 del 2018, articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 5, comma 6 e articolo 19, nonché dell'articolo 10 Cost. , comma 3, avendo il giudice d'appello applicato retroattivamente la disciplina di cui al D.L. numero 113 del 2018 , entrato in vigore il 5/10/2018. Contesta il ricorrente che i nuovi criteri previsti dall'articolo 32 del D.L. da ultimo citato non potevano trovare applicazione nel caso di specie, considerata l'irragionevole discriminazione che si introdurrebbe tra le cause che, seppur presentate prima del 5/10/2018, siano definite dopo tale data in ragione della scarsa efficienza dell'organizzazione giudiziaria. 10. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti in motivazione. 10.1. Il ricorrente ha dedotto di essere ricercato dalla polizia per avere avuto rapporti omosessuali in cambio di denaro e di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguito penalmente poiché in l'omosessualità costituisce un reato. La credibilità di tale affermazione non è stata negata, dal momento che la Corte d'Appello ha centrato il rigetto delle protezioni maggiori sul recupero dell'eterosessualità, circostanza del tutto ininfluente ove, incontestata la persecuzione penale dell'omosessualità, sia stato allegato che il richiedente è stato perseguito perché omosessuale nel paese di origine e ricercato dalla Polizia, soprattutto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, articolo 14, lett. a e b che è stata richiesta dal ricorrente. 10.2. Deve, pertanto, ribadirsi che ciò che rileva non è la circostanza, di natura meramente soggettiva, che il cittadino straniero sia effettivamente omosessuale, bensì il fatto che egli sia oggettivamente percepito come tale dalla società o dalle pubbliche autorità. Dunque, il rischio effettivo di subire un danno grave, che il giudice è tenuto ad accertare, deve essere eziologicamente collegato alla vicenda che ha portato il richiedente ad essere individuato e qualificato come omosessuale, senza che possa rilevare il successivo mutamento di orientamento sessuale. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è la sussistenza dell'accusa di omosessualità nei confronti del richiedente che rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili previste dall'ordinamento straniero, essendo irrilevante la fondatezza di tali accuse Cass., numero 2875/2018 . 10.2. Ciò determina l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri motivi, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.