«In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua».
La Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna inflitta all'imputato per il reato ex articolo 609-quater c.p., per aver compiuto plurimi episodi di atti sessuali con un minore di 14 anni. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte territoriale avesse escluso la rilevanza dell'ignoranza dell'età del minore al primo contatto sui social, infatti, il minore avrebbe dichiarato una data di nascita tale da farlo ritenere di età superiore ai quattordici anni. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua» Cass. penumero , numero 775/2017 . Sul punto, la Suprema Corte richiama la sentenza numero 322/2007 della Corte Costituzionale, secondo cui «il giudizio di inevitabilità dell'errore postula in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, ben possono risultare mendaci». Pertanto, qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età del partner, quest'ultimo, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale, in quanto «operare in situazioni di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito o un presupposto del fatto equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non addirittura di dolo eventuale» spetta dunque all'agente attivarsi per superare l'eventuale condizione di ignoranza dell'età del minore, che non può fondarsi soltanto sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Rosi – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 7 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta, all'esito del giudizio abbreviato, ad M.E. il 3 ottobre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno alla pena di 4 anni di reclusione, alle pene accessorie, alla misura di sicurezza ed al risarcimento del danno alla parte civile, per il reato ex articolo 81 cpv., articolo 609-quater c.p., per aver compiuto plurimi episodi di atti sessuali con il minore di 14 anni L.G. in omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza di condanna, riportato i motivi di appello - sulla causa di esclusione della colpevolezza ex articolo 609-sexies c.p., sulla applicabilità dell'articolo 609-quater c.p., comma 4, sulla eccessività della pena, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche pag. 2-11 - con il primo motivo si deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. b , la violazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione agli articolo 609-quater e 609-sexies c.p Violerebbero l'articolo 192 c.p.p., gli argomenti adoperati dalla Corte territoriale per escludere la rilevanza dell'ignoranza dell'età del minore la prassi dei minori di indicare età false sui social e la frequentazione dell'imputato con la famiglia e gli amici del minore . Al primo contatto sui social il minore avrebbe dichiarato una data di nascita tale da farlo ritenere di età superiore ai quattordici anni inoltre, la circostanza che i minori dichiarino età non reali non implica che tutti i minori adottino questa condotta. Dagli atti di indagine le sommarie informazioni testimoniali del 26 agosto 2016 e l'incidente probatorio del 22 marzo 2017 , risulterebbe che gli amici della persona offesa siano di media sedicenni ciò avrebbe potuto tranquillizzare l'imputato sull'età della vittima. La frequentazione della famiglia del minore sarebbe stata sporadica ed in occasione della quale i due si coricavano insieme sul punto non vi sarebbe motivazione poiché si limiterebbe al mero racconto di un fatto, che l'imputato ogni tanto si recava a casa del minore. Non vi sarebbero elementi da cui poter dedurre che dalla frequentazione della casa dei genitori del minore sia potuto sorgere il convincimento dell'imputato che il minore avesse meno di 14 anni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex articolo 606 c.p.p., lett. b , la violazione degli articolo 192 c.p.p. in relazione all'articolo 133 c.p. e articolo 316 c.c La Corte di appello avrebbe omesso di valutare elementi che avrebbero condotto alla concessione della circostanza attenuante ex articolo 609-bis c.p., u.c In relazione all'argomento adoperato sulla tutela dell'integrità psico-fisica, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla personalità del minore il quale avrebbe informato i genitori di essere bisessuale già prima della relazione con l'imputato, ed avrebbe avuto rapporti sia con un ragazzo che con una ragazza. Il rapporto con l'imputato non avrebbe avuto alcuna efficienza causale sul corretto sviluppo della sessualità del minore ma sarebbe stato lo sviluppo alla propensione ai rapporti omosessuali. Quanto alla valorizzazione della relazione sentimentale con il minore, quale ragione per il rigetto della circostanza attenuante, la Corte territoriale non avrebbe valutato che l'imputato ed il minore avrebbero dormito insieme nella casa dei genitori cfr. sommarie informazioni testimoniali del 26 agosto 2016, pag. 10 e 11 che quanto meno la madre del minore era a conoscenza della relazione sentimentale tra il minore ed il ricorrente cfr. incidente probatorio del 22 marzo 2017 pag. 40 e 41 . La sentenza non avrebbe motivato sul perché il colpevole, prevaricando la volontà del minore, avrebbe attentato alla sua integrità fisio-psichica, nonostante il mancato intervento dei genitori. La condotta dell'imputato avrebbe lievemente compromesso la libertà sessuale del minore la Corte di appello non avrebbe effettuato una valutazione globale del fatto tale omissione avrebbe trasformato la relazione sentimentale con il minore bisessuale, nella casa dei genitori consapevoli delle inclinazioni sessuali del minore in un elemento ostativo alla concessione della diminuente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce ex articolo 606 c.p.p., lett. b , la violazione dell'articolo 192 c.p.p. e dell'articolo 62-bis c.p L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata rigettata per il comportamento post delictum dell'imputato tale decisione sarebbe erronea perché la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, oltre all'incensuratezza, il contesto in cui sono maturati i fatti l'assenza di violenza o costrizione l'esistenza di un rapporto sentimentale. Considerato in diritto 1. I motivi sono manifestamente infondati nella parte in cui deducono la violazione dell'articolo 192 c.p.p. richiamando l'articolo 606 c.p.p., lett. b , che concerne invece la violazione di norme sostanziali e non processuali. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha in primo luogo rilevato che la tesi dell'ignoranza dell'età della persona offesa non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato, che risulta dalla sentenza di primo grado essersi avvalso della facoltà di non rispondere, ma solo su una lettura alternativa e congetturale da parte della difesa delle fonti di prova. Tale punto della decisione non è stato contestato è dunque certo che l'imputato non ha mai dichiarato di non essere a conoscenza dell'età della vittima. Tale ratio della decisione non è stata attaccata specificamente con il ricorso per cassazione sul punto, pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile per il difetto della specificità estrinseca. 1.2. In ogni caso, la Corte di appello, nel rigettare il motivo di appello sull'articolo 609-sexies c.p., ha correttamente applicato il principio espresso da Sez. 3, numero 775 del 04/04/2017, dep. 2018, V H., Rv. 271862 - 01, per cui, in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua fattispecie in cui la vittima non aveva indicato con chiarezza la sua età, ma aveva solo lasciato intendere all'imputato di avere quindici anni . 1.3. In motivazione, la Corte di cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale numero 322 del 24/07/2007 che, anticipando la modifica dell'articolo 609-sexies c.p., ha introdotto la rilevanza scusante dell'errore incolpevole. Secondo la Corte costituzionale, il giudizio di inevitabilità dell'errore postula in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore dichiarazioni che secondo la comune esperienza, ben possono risultare mendaci. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale giacché operare in situazioni di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito o un presupposto del fatto - lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile - equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non addirittura di dolo eventuale . 1.4. Come già affermato dalla Corte di cassazione, rispetto alla configurazione dell'illecito in contestazione, di natura pacificamente dolosa, viene così ad inserirsi in relazione all'elemento psicologico, in ordine alla conoscenza di un elemento costituivo, ovverosia l'età della vittima, l'elemento della colpa, essendo sufficiente ad integrare l'ignoranza o l'erronea rappresentazione della stessa una condotta improntata a disattenzione o ad avventatezza o a superficialità. L'imputato non può pertanto allegare di ignorare un elemento della fattispecie di reato qual è l'età della parte offesa, giacché è l'età che reca con sé tutto il disvalore della previsione del fatto come reato, essendo il bene giuridico tutelato dall'articolo 609-quater c.p., il corretto sviluppo della personalità del minore che, essendo fino all'età adolescenziale in via di formazione, è stato ritenuto meritevole di una protezione assoluta sotto il profilo dell'integrità psico-fisica che si concretizza nella tutela non tanto della libertà sessuale del minore quanto della maturazione della sua libertà ancora acerba dalle insidie provenienti da soggetti terzi. Conseguentemente, spetta all'agente attivarsi per superare l'eventuale condizione di ignoranza dell'età del minore, che non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco Sez. 3, numero 32235 del 11/07/2007- dep. 07/08/2007, Barontini, Rv. 237654 . 1.5. Orbene, proprio dai motivi di appello riportati nel ricorso emerge che l'imputato - che come già indicato non ha mai dichiarato di non sapere l'età della vittima, come rilevato dalla Corte territoriale - ha avuto una condotta improntata a disattenzione, avventatezza e superficialità. Nei motivi di appello si fa infatti riferimento alla età dichiarata sui social, alla foto del profilo, alla frequentazione ed ai rapporti sessuali, alla storia sentimentale fatti cioè che avrebbero dovuto imporre un onere ancora più rigoroso. 1.6. In più, la Corte territoriale ha escluso l'ignoranza dell'età ma anzi ha tratto dalla frequentazione, anche della famiglia, la conoscenza della reale età del minore. 1.7. Il ricorso, per il resto, propone solo una lettura alternativa delle fonti di prova, senza per altro dedurre specificamente il vizio della motivazione con il primo motivo si deduce infatti solo il vizio di violazione di legge. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. In punto di fatto è incontestato che vi sia stata la reiterazione dei rapporti sessuali e l'esistenza di una relazione tra il minore ed il ricorrente, definita sentimentale. La Corte di appello ha ritenuto, in sostanza, tali elementi prevalenti rispetto a quelli evidenziati dalla difesa, applicando il costante principio della giurisprudenza per cui cfr. Sez. 3 numero 34512 del 24/01/2017, M., Rv. 270958 , in tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per i casi di minore gravità, di cui all'articolo 609-quater c.p., comma 4, costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una relazione amorosa con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo. 2.2. Secondo costante orientamento della giurisprudenza cfr. Sez. 3, numero 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693 , in tema di atti sessuali con minorenne, la reiterazione di rapporti sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto. 2.3. È infondato il terzo motivo sulle circostanze attenuanti generiche con cui si deduce il vizio di violazione di legge, senza specifiche contestazioni relative alla motivazione. 2.3.1. Il vizio di violazione di legge è infondato perché, rispetto al motivo di appello, con cui si contestò il rigetto delle circostanze attenuanti generiche in base al comportamento post delictum, la Corte territoriale ha rilevato che quand'anche il motivo fosse fondato, non sarebbero stati indicati elementi positivi di valutazione della sussistenza della circostanza, ma solo contestata l'esistenza di un fatto. In sostanza, la Corte territoriale ha ribadito l'esistenza dei comportamenti post delictum per altro commessi, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, anche dopo l'esecuzione del divieto di avvicinamento. 2.3.2. La Corte di appello ha poi valutato l'altro elemento dedotto con l'appello la presenza al processo. Tale comportamento è stato ritenuto irrilevante ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche perché non incidente sullo stesso processo, svoltosi con il giudizio abbreviato e nel silenzio dell'imputato. In assenza di altri elementi di fatto dedotti, la Corte territoriale ha poi correttamente ritenuto irrilevante ex lege ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche la mera incensuratezza dell'imputato. La decisione sul rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto corretta, essendo stati indicati gli elementi ex articolo 133 c.p. su cui si fonda. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.