Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni familiari.
La vicenda processuale. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda della ricorrente volta a far dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta nel maggio del 1996 sull’immobile di sua proprietà da parte di un istituto di credito, in base a un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di fideiussione prestata da ella a favore della s.p.a. avente il suo nome. E respingeva la domanda la Corte territoriale sostenendo che, nonostante l’immobile fosse stato costituito in fondo patrimoniale con un atto trascritto in precedenza, la ricorrente, che pur aveva prestato la fideiussione dopo la suddetta costituzione, non aveva assolto all’onere della prova relativo all’estraneità della garanzia ai bisogni della famiglia. Intervengono dunque i Giudici di legittimità. La tesi della Corte d’Appello. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato in diritto nel non valutare che la fideiussione era stata prestata a favore di una società e quindi l’atto non poteva avere inerenza diretta alle esigenze familiari ed inoltre nel non considerare che sarebbe stato all’uopo sufficiente dimostrare che il credito, in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sul bene costituito in fondo, scaturisse da tale fideiussione. L’onere della prova. Per quanto riguarda il principio dell’onere della prova, per contestare il diritto del creditore ad agire e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni familiari. Ed inoltre rimane consolidato il principio per cui l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni ai bisogni della famiglia costituisce un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito. Tutto ciò è stato esattamente considerato dalla Corte d’Appello, pertanto il ricorso deve essere rigettato in questa sede.
Presidente Genovese – Relatore Terrusi Fatti di causa La corte d'appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di F.M.G. tesa a far dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22 maggio 1996 sull'immobile di sua proprietà, sito in omissis , da parte del Banco di Sicilia, in base a un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di fideiussione prestata dall'attrice a favore della F. Costruzioni s.p.a. Ha osservato che, sebbene l'immobile fosse stato costituito in fondo patrimoniale con atto anteriormente trascritto l'8 febbraio 1995 , l'attrice, che pur aveva prestato la fideiussione dopo la suddetta costituzione, non aveva assolto all'onere della prova circa l'estraneità della garanzia ai bisogni della famiglia e circa la consapevolezza di tale fatto in capo alla banca. La F. ricorre per cassazione articolando un unico motivo. La International credit recovery Icr s.r.l., tramite propria procuratrice, resiste con controricorso e memoria. Ragioni Della Decisione I. - Con unico motivo la ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione dell'articolo 170 c.c., in relazione agli articolo 1936 e 2967 c.c., sviluppa la tesi che - in presenza di una fideiussione a favore di una società - ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti sia quello dell'estraneità sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione. Il motivo è palesemente infondato. II. - Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe errato in diritto a nel non valutare che la fideiussione era stata prestata a favore di una società, talché l'atto non poteva avere inerenza diretta e immediata alle esigenze familiari b nel non considerare che sarebbe stato all'uopo sufficiente dimostrare semplicemente che il credito, in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sul bene costituito in fondo, scaturisse da una simile fideiussione. Sennonché non soffre alcuna eccezione il principio dell'onere della prova in casi simili, nel senso che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 c.c. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e a tal fine occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa v. Cass. numero 4011-13, ma anche, per varie applicazioni, Cass. numero 12998-06 Cass. numero 12730-06 Cass. numero 1652-16 Cass. numero 21800-16, Cass. numero 18110-20 . III. - Altrettanto consolidato è il principio per cui l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione Cass. numero 11230-03, Cass. numero 17230-07 e molte altre . Esattamente al contrario di quanto predicato nell'attuale ricorso, il principio anzidetto va semplicemente integrato affermandosi che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare cosicché non può considerarsi desumibile dal semplice fatto della tipologia di atto la fideiussione nei confronti di una società in sé e per considerato. Tutto ciò la corte d'appello di Torino ha esattamente considerato, cosicché in niente l'impugnata sentenza può dirsi errata. IV. - In ultimo la ricorrente ha contestato la condanna alle spese. La contestazione, tuttavia, non assurge a motivo di censura, essendo semplicemente correlata al fondamento della domanda di cassazione. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 16.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.