In possesso di due buoni pasto rubati: ricettazione non punibile

I Giudici di terzo grado cancellano la condanna subita in Appello dalla donna sotto processo. Evidente la scarsa rilevanza dell’episodio, anche tenendo presente il valore economico complessivo dei due buoni pasto.

Nessuna condanna per l'utilizzazione di due buoni pasto rubati. Evidente la ricettazione compiuta dalla donna finita sotto processo l'esiguo valore economico – poco più di 10 euro – è sufficiente però, secondo i Giudici, per concedere la non punibilità Cass. penumero , sez. II, 22 ottobre 2021, numero 38040 . Una volta ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza della donna sotto processo. Ella viene condannata, sia in primo che in secondo grado, per «la ricettazione di due ‘buoni pasto' del valore complessivo di poco superiore ai 10 euro», e viene sanzionata con una pena fissata in «venti giorni di reclusione e 300 euro di multa». In Cassazione il difensore della donna prova a mettere in discussione la responsabilità penale della cliente, sostenendo sia mancata in lei «la consapevolezza della provenienza illecita dei ‘buoni-pasto'», avendo ella dichiarato di «averli trovati per strada» e di «esserne impossessata». Sempre secondo il legale, poi, è illogico parlare di ricettazione, mentre ha più senso contestare alla donna il reato di furto, e, di conseguenza, riconoscerle la non punibilità, proprio tenendo presente «le modalità della condotta e l'esiguità del danno – 10 euro e 60 centesimi –». Per i Giudici della Cassazione, però, non vi sono dubbi né sull'addebito mosso alla donna né sulla relativa qualificazione giuridica. In sostanza, il quadro probatorio è sufficiente, come ritenuto dai giudici di merito, per una condanna per il reato di ricettazione, poiché la donna «non ha fornito alcuna dimostrazione relativa al rinvenimento in strada dei ‘buoni pasto'» e, osservano i Giudici, «optare per il furto invece della ricettazione risponde a una scelta di convenienza». Impossibile, quindi, mettere in discussione l'accusa a carico della donna, che è stata beccata in possesso di buoni pasto rubati, non ha giustificato quel possesso e non ha neanche fornito «elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto». Tuttavia, i Giudici di terzo grado mettono in discussione il diniego, operato in appello, della possibile applicazione dell'articolo 131-bis c.p., diniego motivato col «solo dato oggettivo della cornice edittale della pena della ricettazione». Su questo tema i magistrati richiamano la pronuncia con cui la Corte Costituzionale, nel luglio del 2020, ha stabilito che «la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall'articolo 131-bis del Codice Penale, è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, nonché a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di quindici giorni di reclusione». In sostanza, è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis nella parte in cui non consente l'applicazione dell'esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva, e il giudice delle leggi ha osservato che, «con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta quindici giorni di reclusione », il legislatore «ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività» e che «per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente». Di conseguenza, tornando alla vicenda in esame, in merito alla ipotesi lieve del delitto di ricettazione è possibile riconoscere la non punibilità, «a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali». E «nelle decisioni di primo e secondo grado non risultano evidenziati elementi di fatto che depongono per l'esclusione dei presupposti normativi in forza dei quali il giudice del merito, anche in conseguenza dell'ampliamento applicativo all'ipotesi lieve della ricettazione, potrebbe applicare la speciale causa di non punibilità», mentre «dagli atti risulta che l'esimente è stata esclusa in considerazione della sola pena edittale». Ciò significa che la donna sotto processo può tirare un sospiro di sollievo i Giudici della Cassazione sanciscono la sua non punibilità.

Presidente Verga – Relatore Filippini Ritenuto in fatto e in diritto 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 5/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia giorni 20 di reclusione ed e 300 di multa pronunciata secondo il rito abbreviato dal TRIBUNALE di MILANO, in data 10/7/2018, nei confronti di S.S. in relazione al reato di cui all'articolo 648 c.p., comma 2, perché ritenuta responsabile della ricettazione di due buoni-pasto del valore complessivo di poco superiore ai dieci Euro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità a titolo di ricettazione, attesa la carente dimostrazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, quanto a consapevolezza della provenienza illecita dei buoni-pasto, avendo l'imputata dichiarato di averli trovati per strada. - violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'articolo 624 c.p. l'imputata ha dichiarato agli operanti come emerge dalla CNR di aver rinvenuto per strada i buoni pasto di causa e di essersene impossessata, così integrando il reato di furto, dal momento che il titolare era sicuramente rintracciabile. Alla derubricazione può far seguito l'applicazione dell'articolo 131 bis c.p., considerate le modalità della condotta e l'esiguità del danno pari ad Euro 10,60 . 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è fondato nei soli limiti infra indicati. 5. Sono inammissibili i motivi relativi alla sussistenza dell'addebito e alla relativa qualificazione giuridica come rilevato anche dalla Procura generale con la requisitoria scritta, il ricorso sollecita una differente ricostruzione del fatto, incompatibile col giudizio di legittimità. La sentenza della Corte territoriale, con motivazione congrua e coerente con l'addebito, ha illustrato il quadro probatorio che sostiene la condanna, con corretta valutazione della inattendibilità della tesi difensiva, alternativa rispetto a quella formulata in modo conforme per due volte dai Giudici del merito dalle relative sentenze emerge che l'imputata non ha fornito alcuna dimostrazione relativa al rinvenimento in strada dei buoni pasto e, nel contempo, che optare per il furto invece della ricettazione risponde a scelta di convenienza. Del resto, le dichiarazioni difensive dell'imputata a cui accenna il ricorso quelle relative al preteso rinvenimento per strada dei buoni pasto sono contenute solamente nella comunicazione di notizia di reato e non sono sottoscritte, dovendosi così qualificare come inutilizzabili cfr., Sez. 6, numero 14843 del 17/2/2021, Rv. 280880 - 01, secondo cui, anche in sede di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante conforme, Sez. 1, numero 12752 del 27/2/2019, Rv. 276176 - 01 . Dunque, la pronuncia impugnata si pone in linea di continuità col costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso cfr., tra le tante, Sez. 2, numero 20193- del 19/4/2017, Rv. 270120 - 01 . 6. Ciò posto, devesi però considerare che il diniego di applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 131 bis c.p. è stato motivato dai giudici del merito in relazione al solo dato oggettivo della cornice edittale della pena della ricettazione. In relazione a quest'ultimo profilo rileva il Collegio che, con la sentenza numero 156 del 21 luglio 2020 pubblicata dunque successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello , la Corte Costituzionale ha stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis c.p. è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dall'articolo 648 c.p., comma 2, nonché a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione. È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131 bis c.p., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva. Invero, il giudice delle leggi ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta 15 giorni di reclusione , il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente. 7. Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte cfr., Sez. 2, numero 35033 del 12/11/2020, Rv. 279971 - 01 , la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p., a seguito della sentenza della Corte Cost. numero 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex articolo 648 cpv. c.p., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Infatti, la nuova previsione dell'articolo 131 bis c.p., ora applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello inoltre, nelle decisioni di primo e secondo grado non risultano evidenziati elementi di fatto che depongono per l'esclusione dei presupposti normativi in forza dei quali il giudice del merito, anche in conseguenza dell'ampliamento applicativo all'ipotesi lieve di cui all'articolo 648 cpv. c.p., potrebbe applicare la speciale causa di non punibilità anzi dagli atti risulta che l'esimente è stata esclusa in considerazione della sola pena edittale, all'epoca preclusiva . Sussiste, pertanto, il concreto interesse della ricorrente a far valere in questa sede la questione, da scrutinarsi ad opera del giudice di legittimità, il quale può giungere al suo riconoscimento senza rinvio del processo alla sede di merito laddove i presupposti per la sua applicazione come è nella fattispecie siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali per l'affermazione di detto principio, vedi Sez. 2, numero 49446 del 3/10/2018, Rv. 274476 . 8. In tal senso occorre dunque concludere. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis c.p