Bovino accasciato e rantolante: il controllo della Polstrada legittima la multa all’allevamento

Confermata in via definitiva la sanzione pecuniaria. Inutili le obiezioni difensive mirate a mettere in discussione la validità del controllo effettuato dagli agenti. Irrilevante l’assenza di un veterinario.

Il controllo effettuato agli agenti della Polizia stradale è sufficiente per ritenere certe le precarie condizioni di salute di un bovino. Logico, quindi, parlare di trasporto illegittimo , e consequenziale è la multa per l’allevamento proprietario dell’animale. Decisivo un posto di blocco effettuato dalla Polizia stradale. Tra i veicoli sottoposti a controllo anche un mezzo utilizzato per il trasporto di un bovino destinato al macello. A essere valutate, però, sono anche le condizioni dell’animale. E gli agenti riscontrano che esso era «accasciato, non deambulante e rantolante». Inevitabile la sanzione pecuniaria per l’allevamento proprietario del bovino, sanzione quantificata in oltre 2mila euro. Inutili le obiezioni proposte dalla titolare dell’allevamento. Sia in primo che in secondo grado viene confermata la multa , poiché «l’animale era risultato idoneo al trasporto», come verificato dagli agenti della Polizia stradale, e non vi sono prove a sostegno della linea difensiva secondo cui «la condizione dell’animale si è aggravata durante il trasporto», anche perché «non è stata prodotta certificazione veterinaria relativa alla condizione dell’animale al momento del carico». A margine, poi, i giudici precisano che «gli agenti della Polstrada sono competenti a svolgere l’accertamento» effettuato in questo caso e connesso alla protezione degli animali pure durante il trasporto. In Cassazione la titolare dell’allevamento continua a mettere in dubbio la validità del controllo effettuato dagli agenti della Polizia stradale , osservando, in particolare, che «l’accertamento della inidoneità dell’animale al trasporto è stato effettuato dagli agenti, senza però una valutazione clinica da parte di un medico veterinario». Sempre ragionando in questa ottica, poi, viene anche rilanciata la considerazione secondo cui «neppure è possibile stabilire se la condizione di inidoneità dell’animale fosse esistente al momento del carico, o invece sopravvenuta» durante il trasporto. Per completare il quadro, infine, la titolare dell’allevamento segnala anche «l’assenza di osservazioni da parte del veterinario che era presente al macello, luogo di scarico dell’animale», e si gioca questa carta per ribadire «l’erroneità della valutazione effettuata dalla Polstrada». Queste considerazioni si rivelano assolutamente inutili, perché i giudici della Cassazione ribadiscono la validità del controllo compiuto dagli agenti. Condivisa, quindi, la tesi già adottata in Appello. Ciò alla luce di due elementi primo, « l’accertamento della violazione » in materia di trasporto di animali «non richiede la presenza di personale specializzato» secondo, «il verbale redatto dagli agenti della Polstrada ha dato atto di fatti da loro direttamente contestati», ossia «la presenza di una bovina accasciata rantolante e non deambulante». Sacrosanta, quindi, la multa per la titolare dell’allevamento, anche perché, concludono i giudici, va respinta la tesi difensiva secondo cui «l’inidoneità dell’animale al trasporto è sopravvenuta nel corso del tragitto», poiché manca «la certificazione veterinaria delle condizioni dell’animale al momento del carico».

Presidente Lombardo – Relatore Picaroni Ritenuto che LCB s.a.s. di S.M.R. & C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 9 aprile 2019, che ha rigettato l'appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza del Tribunale di Cremona numero 649 del 2017, e nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, poi confluita nell'Agenzia della Tutela della Salute ATS Val Padana che il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società LCB avverso l'ordinanza-ingiunzione numero 22 del 2016, che le intimava il pagamento della somma di Euro 2.053,20 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del D.Lgs. numero 151 del 2007, articolo 7, comma 1, per avere effettuato il trasporto di un animale, destinato al macello Melca s.r.l. in Monticelli Pavese PV , che era risultato inidoneo al trasporto in sede di controllo della Polizia stradale di Cremona, al posto di blocco in territorio del Comune di Genvolta CR che la Corte d'appello ha confermato la decisione che era sfronto di prova l'assunto della difesa dell'appellante, secondo cui la condizione dell'animale si era aggravata durante il trasporto, poiché non era stata prodotta certificazione veterinaria relativa alla condizione dell'animale al momento del carico che, ai sensi del D.Lgs. numero 151 del 2007, articolo 2, gli agenti della Polstrada, in quanto rientranti nel novero degli organi di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 13, sono competenti a svolgere l'accertamento delle violazioni previste dal medesimo decreto che non era fondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità amministrativa del luogo di accertamento della violazione, trattandosi di illecito permanente sicché la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata dello stesso che la parte intimata ATS Val Padana resiste con controricorso che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità che ha irrogato la sanzione che ATS Val Padana ha depositato memoria. Considerato che il Collegio non condivide la proposta del relatore, e ritiene il ricorso infondato che con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. numero 151 del 2007, articolo 7, comma 1 e Allegato 1, e contesta la sussistenza dell'elemento oggetto della violazione, in quanto l'accertamento della inidoneità dell'animale al trasporto è stato effettuato dagli agenti della Polstrada, senza valutazione clinica da parte di un medico veterinario, sicché neppure era possibile stabilire se la condizione di inidoneità fosse esistente al momento del carico, o invece sopravvenuta che la ricorrente segnala, a riprova dell'erroneità della valutazione effettuata dagli agenti della Polstrada, l'assenza di osservazioni da parte del veterinario che era presente nel luogo di scarico dell'animale il macello Melca che il motivo è privo di fondamento che la Corte d'appello ha chiarito che l'accertamento della violazione in oggetto non richiede la presenza di personale specializzato in tal senso, da ultimo Cass. numero 5486 del 2021 , e che il verbale fidefacente redatto dagli agenti della Polstrada dava atto di fatti - la presenza della bovina era accasciata rantolante e non deambulante - direttamente constatati dagli agenti, senza margine di apprezzamento che, per altro verso, correttamente la Corte di merito ha escluso di potere accedere alla tesi della inidoneità sopravvenuta nel corso del tragitto dal luogo di carico, in assenza di certificazione veterinaria delle condizione dell'animale al momento del carico che con il secondo motivo è denunciata violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 17, comma 5, e articolo 18, del D.Lgs. numero 151 del 2007 , articolo 1, e dell'articolo 2, lett. w , reg. CE numero 1/2005, e si ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione che il motivo è infondato che la condotta sanzionata dal D.Lgs. numero 151 del 2007, articolo 7, è il trasporto dell'animale - nozione nella quale sono comprese le operazioni di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino all'arrivo al completamento con l'arrivo dell'animale nel luogo di destinazione - sicché, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoghe controversie Cass. numero 21974 del 2020 Cass. 20162 del 2019 , il controllo di idoneità dell'animale al trasporto implica la concorrente potestà di verifica in capo all'autorità sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di inizio del trasporto, di conclusione dello stesso e per tutto il tragitto, avuto riguardo sia all'idoneità dell'animale ad essere trasportato sia alle modalità con cui il trasporto viene eseguito che, pertanto, la violazione della norma deve ritenersi integrata nel luogo in cui avviene l'accertamento della inidoneità dell'animale ad essere trasportato, e dunque anche durante il trasporto, come avvenuto nella fattispecie in esame che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.