La gelosia morbosa per il tradimento della fidanzata non giustifica il delitto di lesioni aggravate

L’aggravante dei futili motivi in caso di reato determinato da ragioni di gelosia personale «sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più di un impulso violento».

La Corte d'Appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado che condannava un imputato per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi gelosia per un tradimento da parte della fidanzata , escludendo l'aggravante di cui all'articolo 583 c.p L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge in relazione all'aggravante dei futili motivi. La doglianza è inammissibile. La questione inerente la configurabilità dell'aggravante dei futili motivi in caso di reato determinato da ragioni di gelosia personale, è stato, nel tempo, oggetto di dibattito da parte della Corte. Ma la S.C. ha avuto modo di precisare che la suddetta aggravante «sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più di un impulso violento» Cass. numero 25940/2020 . Inoltre, «la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'articolo 61, comma 1, numero 1, c.p., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato, in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima in proposito si è osservato che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul partner» Cass. numero 44319/2019 . Per questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Vessicchelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, escludendo l'aggravante di cui all'articolo 583 c.p. e rideterminando la pena. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, lamentando col primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione ex articolo 606, lett. b ed e , in relazione alla circostanza aggravante dei futili motivi. Ha premesso la difesa che, come i Giudici avevano accertato, la condotta violenta addebitata al giudicabile era dovuta alla notizia che la fidanzata l'avrebbe tradito con la persona offesa, come dalla giovane riferitogli ed ha sostenuto che la confessione di un tradimento non può ritenersi uno stimolo lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato mentre il requisito della sproporzione non avrebbe attinenza alla ritenuta aggravante. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno con le aggravanti dell'uso dell'arma e dei futili motivi. Con requisitoria scritta a norma del D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, con la L. 24 aprile 2020, numero 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, nel replicare alla requisitoria del PG, ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed ha chiesto la prescrizione del reato compiuto il 2 ottobre 2013, precisando che nel corso del giudizio vi era stata una sola sospensione pari a 60 giorni e, pertanto, la prescrizione sarebbe compiuta al 2 giugno 2021. Considerato in diritto Il ricorso è complessivamente inammissibile. 1. La questione suscitata con il primo motivo, incentrata sulla configurabilità dell'aggravante dei futili motivi in caso di reato determinato da ragioni di gelosia personale, è stata oggetto di un certo dibattito nell'ambito della riflessione ermeneutica di questa Corte. Un orientamento probabilmente non più attuale aveva operato una distinzione sul concetto di gelosia, analizzandolo sotto due diversi aspetti, quello di forte spinta dell'animo che può indurre a gesti del tutto inaspettati ed illogici, e quello di espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza. In tale senso sez. 5, Sentenza numero 35368 del 22/09/2006 Cc. dep. 23/10/2006 Rv. 235008, in tema di lesioni e maltrattamenti. Nello stesso solco Sez. 1, Sentenza numero 1489 del 29/11/2012 Ud. dep. 11/01/2013 Rv. 254269. Per una condivisibile critica a questo indirizzo giurisprudenziale, che, peraltro, appare fondato su una distinzione problematica da cogliere nell'animo umano, per di più attraverso le rigide forme dell'accertamento giudiziario, si rimanda al sintetico ma più che soddisfacente resoconto presente nella motivazione di Sez. 5, Sentenza numero 44319 del 21/05/2019 Ud. dep. 30/10/2019 Rv. 276962. 1.1 La questione posta dalla difesa è stata più volte chiaramente risolta - con impostazione metodologica condivisa dal Collegio - alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi sull'aggravante dei futili motivi, secondo la quale essa sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto ò per lo sfogo di un impulso violento. Sez. 5, Sentenza numero 25940 del 30/06/2020 Ud. dep. 11/09/2020 Rv. 280103. In senso conforme Ex multis Sez. 5, Sentenza numero 38377 del 01/02/2017 Ud. dep. 01/08/2017 Rv. 271115 Sez. 1, Sentenza numero 16889 del 21/12/2017 Ud. dep. 16/04/2018 Rv. 273119. La pronunzia in precedenza già citata, nel solco del predetto indirizzo interpretativo e con specifico riferimento alla gelosia, ha opinato che anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'articolo 61 c.p., comma 1, numero 1, che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato, in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima in proposito si è osservato che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul partner. Sez. 5, Sentenza numero 44319 del 21/05/2019 Ud. dep. 30/10/2019 Rv. 276962. 1.2. Come in precedenza accennato il Collegio intende dar seguito all'orientamento ermeneutico ora richiamato, che applicato al caso in esame, dà conto della correttezza del percorso argomentativo seguito dai Giudici napoletani. Nella motivazione, infatti, si sono valorizzati i dati emersi nel giudizio della morbosa gelosia da parte dell'imputato nei confronti della fidanzata, della notevole violenza della sua condotta ai danni della persona offesa - con il quale la donna lo avrebbe tradito - e della sicura sproporzione tra il comportamento fortemente aggressivo causa di serie lesioni, ed il motivo di gelosia che lo avrebbe determinato. Nel dolersi di tale adeguata ed esatta giustificazione la difesa si è limitata ad esprimere un giudizio di valore sulla confessione di un tradimento che non potrebbe essere giudicato stimolo lieve, banale e sproprorzionato, senza dedurre in proposito più specifiche censure. 2. Il secondo motivo è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione Cass., Sez. 6, numero 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419 , avendo i Giudici del merito fatto riferimento alla gravità della condotta sia per l'entità delle lesioni provocate alla persona offesa, che necessitarono di un intervento chirurgico e di ingessatura, che per l'uso a tal fine di una mazza da baseball. Del pari è inammissibile la doglianza relativa al mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante del risarcimento del danno sulle residue aggravanti, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, numero 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 . Nel caso in esame la motivazione sul punto appare congrua e corretta, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare il giudizio di prevalenza del risarcimento del danno sulle residue aggravanti, alla significatività delle aggravanti dell'uso dell'arma impropria e dei motivi futili. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3. L'inammissibilità del ricorso preclude al Collegio la possibilità di rilevare, ex articolo 129 c.p.p., la prescrizione del reato, il cui termine si è compiuto, anche a voler seguire la prospettazione della difesa, in data 2 giugno 2021, quindi dopo l'emissione, in data 17.12.2020, della sentenza impugnata. Tuttavia la predetta indicazione è sorretta da una generica, e, pertanto incontrollabile, rappresentazione delle sospensioni del termine di prescrizione, che si sarebbe verificata una unica volta per impedimento dell'imputato al massimo per sessanta giorni. In proposito dal doveroso esame degli atti a disposizione del Collegio emerge, invece, che le sospensioni del termine prescrizionale legate a rinvii della trattazione del processo, di cui è stato dato atto nella scheda compilata dal Giudice a quo ai sensi dell'articolo 165 bis disp. att. c.p.p., lett. c , comportano lo spostamento del termine di prescrizione fino al 3 settembre 2021, dopo la deliberazione della presente sentenza. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.