Condannato per appropriazione indebita il mediatore che incassa il ricavato della vendita del bene a lui affidato

Respinte le obiezioni proposte dall’uomo e mirate a sostenere che egli sia stato semplicemente inadempiente all’obbligazione di versamento del prezzo di vendita del bene. Per i Giudici, invece, egli ha mutato il titolo del proprio possesso arbitrariamente e poi ha incassato il prezzo di un bene altrui.

Funge da intermediario per la vendita di un orologio prestigioso, riesce a portare a conclusione l'affare, ma, alla fine, non consegna al proprietario dell'oggetto la somma versata dal compratore. Legittimo parlare di appropriazione indebita, e consequenziale la condanna per il mediatore Cass. penumero , sez. II, 20 ottobre 2021, numero 37758 . Ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono, sia in primo che in secondo grado, sacrosanta la condanna dell'uomo sotto processo, ritenuto colpevole del « reato di appropriazione indebita » compiuto approfittando del proprio ruolo di mediatore nella vendita di un Rolex. Col ricorso in Cassazione, però, l'uomo prova a fornire una chiave di lettura diversa, sostenendo sia impossibile parlare di appropriazione indebita, essendo egli rimasto, spiega, «soltanto inadempiente all'obbligazione di versamento del prezzo di vendita dell'orologio» al legittimo proprietario e «mancando sia l' interversio possessionis che l'appropriazione». A sostegno di questa tesi, poi, l'uomo richiama anche la originaria formulazione della imputazione che, sottolinea, «riguardava l' impossessamento dell' orologio ‘ Rolex' ». Le obiezioni difensive non convincono per nulla i Giudici della Cassazione, che confermano la condanna pronunciata in Appello. Per i magistrati è evidente che la condotta presa in esame è catalogabile come « appropriazione indebita ». Ciò perché l'uomo sotto processo «ha trattenuto l'orologio uti dominus , procedendo alla vendita ed incassandone il prezzo e rifiutando poi le richieste della persona offesa» cioè il legittimo proprietario del bene. In sostanza, «poiché il ‘Rolex' era stato consegnato al mediatore con il preciso scopo di procedere prima alla vendita e poi al versamento del prezzo all'originario proprietario», è evidente che il mediatore « ha violato il vincolo di destinazione che gravava sul bene , mutando il titolo del proprio possesso arbitrariamente ed incassando il prezzo di un bene altrui». Acclarato, quindi, che l'uomo sotto processo ha prima «mutato il titolo del proprio possesso sull'orologio» e, poi, ha «illegittimamente incassato il prezzo del bene», è sacrosanta, concludono i giudici, la sua condanna per appropriazione indebita.

Presidente Gallo – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 20 novembre 2020, la corte di appello di Venezia, confermava la pronuncia del tribunale di Verona datata 18-9-2019 che aveva condannato S.S. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Libardi, il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex articolo 173 disp. att. c.p.p. - violazione di legge ex articolo 606 c.p.p. , lett. b in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere assenti i requisiti dell'appropriazione indebita nella condotta posta in essere dal ricorrente che era soltanto rimasto inadempiente all'obbligazione di versamento del prezzo di vendita dell'orologio e mancando sia l'interversio possessionis che l'appropriazione - violazione di legge ex articolo 521 c.p.p. per inosservanza del divieto di mutazione del fatto non potendo ritenersi la sussistenza della condotta appropriativa rispetto all'acquisizione del prezzo di vendita a fronte della formulazione della imputazione che riguardava l'impossessamento dell'orologio Rolex - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa esclusione della recidiva. Considerato in diritto 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, appare del tutto evidente che la condotta posta in essere rientra proprio nel parametro dell' articolo 646 c.p. posto che l'imputato risulta avere trattenuto l'orologio uti dominus procedendo alla vendita dello stesso bene ed incassandone il prezzo, rifiutando poi le richieste della persona offesa. E poiché l'orologio Rolex in contestazione era stato consegnato al S. con il preciso scopo di procedere prima alla vendita e poi al versamento del prezzo al Sa. , che ne era l'originario proprietario, l'imputato ha violato il vincolo di destinazione che gravava sul bene mutando il titolo del proprio possesso arbitrariamente ed incassando il prezzo di un bene altrui. 2.2 Quanto al secondo motivo non si configura alcun mutamento degli elementi essenziali del fatto posto che, come precisato dai giudici di merito, l'imputato ha mutato il titolo del proprio possesso sull'orologio e, poi, illegittimamente incassato il prezzo del bene così che i fatti descritti in imputazione corrispondono a quelli accertati nelle diverse fasi di giudizio. 2.3 In alcun modo può poi ritenersi sussistere difetto di motivazione in ordine alla recidiva posto che con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine 6-7 della sentenza impugnata il giudice di appello ha fornito spiegazione delle ragioni per le quali ritenere il nuovo episodio dimostrativo della pericolosità del ricorrente con deduzioni che paiono del tutto sfornite di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell' articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.