Alle SS.UU. le questioni sullo spazio di manovra del giudice in caso di seconda sospensione condizionale della pena e sul tetto massimo del lavoro di pubblica utilità

In tema di patteggiamento il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra le parti, può, d’ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste nell’articolo 165 c.p. nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione? In particolare, è possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell’imputato? La parola alle Sezioni Unite.

Questa una delle questioni di diritto controversa e, pertanto, sottoposta all'esame del Massimo Consesso. L'altra riguarda la durata massima dell'attività non retribuita a favore della collettività quale condicio sine qua non per accedere al patteggiamento tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa oppure all'interno del range che va da dieci giorni a sei mesi come previsto nel procedimento davanti al Giudice di Pace ? La fattispecie concreta. Il GIP del Tribunale di Genova applicava nei confronti di un uomo la pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione, quale aumento sulla continuazione della pena già inflitta con altre due sentenze di condanna sempre per il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale . Le parti concordavano, in sede di patteggiamento che tale pena venisse sospesa il giudice però, trattandosi di seconda sospensione, subordinava ex officio la concessione del beneficio, in ossequio al disposto dell' articolo 165, comma 2, c.p. , alla prestazione di 400 giorni di attività non retribuita a favore della collettività. I motivi di ricorso. Ricorreva in Cassazione l'imputato interponendo due motivi 1 violazione dell'articolo 448- bis c.p. perché mancava l'espressa volontà delle parti in particolare dell'imputato di subordinare la sospensione condizionale della pena, violando così l'accordo tra le parti 2 illegalità della pena in quanto il lavoro di pubblica utilità non può avere una durata superiore a sei mesi e, in ogni caso, non può superare la durata della pena sospesa, avendo il giudice ampiamente superato tale misura stabilendo ben 400 giorni di lavoro di pubblica utilità. In caso di seconda sospensione la subordinazione a una condizione è obbligatoria. Entrambi di profili vengono rimessi alle Sezioni Unite. Con riguardo al primo, i Giudici di legittimità ripercorrono l' excursus normativo che ha visto la l. numero 145/2004 modificare l'articolo 165, comma 2, c.p In virtù di tale interpolazione, qualora la sospensione condizionale della pena è già stata concessa, la seconda sospensione è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. Trattasi di obbligo di restituzioni, risarcimento e pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno eliminazione delle conseguenze dannose ovvero “se il condannato non si oppone” viene introdotta la condotta riparatoria consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Quindi, nel caso di seconda sospensione condizionale della pena, la subordinazione a una condizione è obbligatoria, senza la possibilità per il giudice di disporre di quella riserva valutativa circa la possibilità/impossibilità che in passato la norma concedeva. Il contrasto di legittimità sulla “non opposizione”. Sulla quaestio relativa all'inosservanza dell'accorso delle parti e l'aggiunta del giudice di una condotta riparatoria senza una manifestazione di volontà da parte dell'imputato, si registra un contrasto in seno alle sezioni semplici di Cassazione. Secondo un primo orientamento, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito implica il consenso implicito alla subordinazione del beneficio nell'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' articolo 165 c.p. dovendo il giudice necessariamente disporre qualora intenda concedere nuovamente il beneficio. Orientamento che, si sostiene, avrebbe ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, laddove, nella sentenza numero 229/2020, ha ritenuto manifestamente inammissibile proprio l' articolo 165, comma 2, c.p. , nella parte in cui subordina la sospensione condizionale ad una delle condotte riparatorie, senza assegnare alcuna rilevanza nel caso in cui sia impossibile. Secondo un contrapposto orientamento, invece, la “non opposizione” deve essere manifestata personalmente dall'imputato, anche quando il soggetto abbia già usufruito di una prima sospensione. Il giudice può imporre ex officio una condizione estranea all'accordo tra le parti? Il contrasto si intreccia con l'altra annosa questione, sempre in materia di patteggiamento, relativo al potere del giudice di imporre ex officio una condizione estranea all'accordo delle parti. Alcune pronunce di legittimità rispondono positivamente, ritenendo che il giudice deve necessariamente subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi suindicati, pena la nullità della sentenza. Altre pronunce, all'opposto, partono dall'impossibilità per il giudice di toccare l'accordo cristallizzato in sede di pena concordata, anche quando si tratti di prescrizione che il giudice deve disporre ai sensi dell' articolo 165, comma 2, c.p. . L'inviolabilità del patto comporterà, per questo secondo filone, che il giudice potrà solo respingere la richiesta di patteggiamento. Il cuore della quaestio . L'ordinanza in commento ricorda come sia stata la sentenza Icardi numero 25349/2019 che, ponendosi in contrasto col primo orientamento, evidenzia come, pur essendo il giudice, in caso di seconda sospensione, obbligato a disporre una delle condotte riparatorie – avendo la l. numero 145/2004 eliminato per il decidente gli spazi di manovra – tale statuizione obbligatorie “non ha un contenuto prefissato”, in quanto la determinazione in ordine al quomodo è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. Tale passaggio potrà assumere un rilievo centrale nella risoluzione della questione dinanzi alle Sezioni Unite l'imposizione ex officio di una condizione che è sì obbligatoria ma che non è predeterminata e può essere più o meno afflittiva – dato che plurime sono le opzioni previste dall' articolo 165, comma 1, c.p. – dovrebbe spingere a seguire il sentiero interpretativo per cui il termine “non opposizione” vada letto come manifestazione espressa e personale dell'imputato e non implicita nel meccanismo dell' an della condotta riparatorie quale condicio sine qua non delle seconda sospensione . Anche in considerazione dell'ampliarsi il perimetro di discrezionalità del giudice nel caso di determinazione della durata della prescrizione lavorativa. Sulla durata del lavoro di pubblica utilità. Proprio con riferimento a quest'ultima e conseguenziale questione, che involge la modalità e i parametri di computo della durata dell'attività lavorativa, si ci chiede se il termine massimo è quello della durata massima della pena stabilito dall' articolo 165 c.p. – che sarebbe stato rispettato in quanto i 400 giorni sono ragguagliati alla pena complessiva di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, di cui tre mesi e dieci giorni di reclusione applicati in continuazione per i reati oggetto del presente processo – o quello massimo di sei mesi previsto dall' articolo 54, d. lgs numero 274/2000 che disciplina il lavoro di pubblica utilità nel procedimento dinanzi al giudice di pace , richiamato dalle disposizioni di coordinamento introdotte dalla legge numero 154/2004. Anche qui si sono formati due diverse posizioni una, valorizzando il dato testuale del richiamo, reputa operante, pure nell'ambito dell' articolo 165 c.p. , la disciplina dettata per il processo dinanzi al Giudice di Pace quindi tetto massimo di sei mesi l'altra, avvalorata in recenti arresti, secondo cui il rinvio deve intendersi limitato alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità e non già alla sua durata. La parola passa ancora una volta alla Sezioni Unite.

Presidente Vessichelli - Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato, ex articolo 444 c.p.p. , nei confronti di B.P. , la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, quale aumento per la continuazione sulla pena, già inflitta, con le sentenze irrevocabili pronunciate il 18 luglio 2019 dal Tribunale di Genova e il 20 novembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. In accoglimento della richiesta delle parti, la pena è stata condizionalmente sospesa però, il giudice, intervenendo di ufficio, ha subordinato, in ossequio al disposto dell' articolo 165 c.p. , comma 2, la concessione del beneficio ex articolo 163 c.p. alla prestazione di 400 giorni di attività non retribuita a favore della collettività. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'articolo 448 bis c.p.p., vizio attinente alla espressione della volontà delle parti e difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Le parti avevano concordato la sospensione condizionale della pena senza prevedere condizioni. Il giudice, di ufficio, ha subordinato il beneficio alla prestazione di lavoro in favore della collettività, così violando, secondo il ricorrente, l'accordo tra le parti. D'altra parte, per imporre lo svolgimento di attività lavorativa gratuita, sarebbe stata necessaria una manifestazione espressa di volontà dell'imputato, qui del tutto assente Sez. 3, numero 26259 del 2018 . 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della illegalità della pena. Deduce che, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 165 c.p. , articolo 18 bis disp. coord. c.p., e D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54, il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi e, in ogni caso, non può superare la durata della pena sospesa. Nella specie il giudice ha stabilito 400 giorni di lavoro di pubblica utilità, tempo ampiamente superiore al doppio limite come sopra individuato. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. 2. Con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi ex articolo 444 c.p.p. , ha applicato all'imputato, per tre condotte riconducibili al reato di cui all' articolo 495 c.p. , la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, a titolo di aumento, ex articolo 81 c.p. , comma 2, sulla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, già inflitta con le sentenze definitive pronunciate il 18 luglio 2019 dal Tribunale di Genova irrevocabile il 10 settembre 2019, reato più grave e il 20 novembre 2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova irrevocabile il 16 dicembre 2019 . Ha quindi rideterminato la pena complessiva in quella di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione. In accoglimento della richiesta delle parti, la pena è stata condizionalmente sospesa il giudice, però, nel rilevare che si trattava della seconda sospensione, ha subordinato, di ufficio, la concessione del beneficio ex articolo 163 c.p. , alla prestazione di 400 giorni di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi per sei ore settimanali, presso il Comune di OMISSIS . La decisione si radica sulla disciplina contenuta nell' articolo 165 c.p. , commi 1 e 2, nel testo risultante dalla novella di cui alla L. numero 145 del 2004 , modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato . L' articolo 165 c.p. , comma 2, nel testo modificato dalla L. 11 giugno 2004, numero 145, articolo 2, comma 1, lett. b , stabilisce che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente . L'articolo 165, comma 1, anch'esso modificato dalla L. numero 145 del 2004, articolo 2, comma 1, lett. a prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna . Per effetto delle modifiche apportate dalla L. numero 145 del 2004 , dall'originario testo dell' articolo 165 c.p. , comma 2, è stato eliminato l'inciso salvo che ciò sia impossibile . Dunque, nel caso di seconda sospensione condizionale della pena, la subordinazione a una condizione è obbligatoria, senza possibilità per il giudice di disporre di quella riserva valutativa circa la possibilità/impossibilità che in passato la norma gli concedeva. Al contempo la L. numero 145 del 2004 , ha introdotto, come detto, nell' articolo 165 c.p. , comma 1, la condotta riparatoria consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità dell'intervento di ufficio del giudice sia perché inosservante dell'accordo tra le parti sia perché la prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività richiede una espressa manifestazione di volontà da parte dell'imputato. 3.1. Va rilevato, preliminarmente, che il motivo è ammissibile, ai sensi dell' articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. , vuoi perché denuncia un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza , vuoi perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di pena illegale comprende tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo e quindi anche la sospensione condizionale cfr. Sez. 6, numero 17119 del 14/03/2019, P., Rv. 275898 Sez. 4, numero 5064 del 06/11/2018, dep. 2019, Bonomi, Rv. 275118 Sez. 5, numero 49481 del 13/11/2019, P., in motivazione . 3.2. Sulla questione sollevata dal ricorrente, le pronunce della Corte di cassazione registrano soluzioni contrastanti. 3.3. Anzitutto la giurisprudenza di legittimità non è pacifica nell'individuare i caratteri della non opposizione , richiesta dall' articolo 165 c.p. , comma 1, al fine di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività il contrasto è stato segnalato dal massimario con la relazione numero 63 del 7 novembre 2019 . 3.3.1. Secondo un primo orientamento, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' articolo 165 c.p. , comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2, del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio Sez. 6, numero 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712 Sez. 2, numero 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773 Sez. 3, numero 7604 del 22/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278601 Sez. 6, numero 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725 Sez. 6, numero 1665 del 11/12/2019, dep. 2020, E., Rv. 278103 Sez. 3, numero 4426 del 24/10/2019, dep. 2020, Nicolosi, Rv. 278396 Sez. 5, numero 19721, del 11/04/2019, Repici, Rv. 276248 Sez. 6, numero 19882 del 24/4/2018, M., Rv. 273275 Sez. 2, numero 18712 del 31/1/2017, Marangi, Rv. 269847 Sez. 5, numero 13534 del 24/1/2017, Colangelo, Rv. 269395 Sez. 6, numero 13984 del 4/3/2014, Rosiello, 2014, Rv. 259460 Sez. 5, numero 11269 del 16/1/2019, Varaschin, Sez. 1, numero 52181 del 14/12/2017, dep. 2018, Toni Sez. 6, numero 24497 del 27/4/2018, Calvara Sez. 5, numero 51755 del 17/10/2018, Carlesi Sez. 6, numero 11383 del 29/01/2018, Steiner . Si è osservato, in sintesi, che - la L. numero 145 del 2004 , intervenendo sul testo dell' articolo 165 c.p. , comma 2, ha reso obbligatorio, nel caso di seconda sospensione condizionale, subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente , e ha soppresso l'inciso esistente nella norma in vigore in precedenza salvo che ciò sia impossibile - al contempo l'innovazione normativa ha modificato l'articolo 165, comma 1, ove si è previsto, unitamente al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dell'illecito, anche la possibilità di subordinare la sospensione all'esercizio di lavori di pubblica utilità, modalità che, nel superare l'impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi patrimoniali di fatto permettono - e nel caso del comma 2, impongono - per qualunque fattispecie la sottoposizione a subordinazione del beneficio concesso - significativamente in tal senso la disposizione richiamata ha richiesto per l'applicazione di tale condizione la mancata opposizione del condannato, in luogo che l'espressione del suo consenso, e l'esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile tale misura, a fronte dell'impossibilità per il nostro ordinamento di imporre la formulazione di dichiarazioni alla persona sottoposta ad indagini così Sez. 6, numero 13984 del 4/3/2014, Rosiello, 2014, in motivazione . Questa lettura ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale ordinanza numero 229 del 2020 che, sulla scorta di detto principio giurisprudenziale, ha dichiarato manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione giurisprudenziale la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce - in riferimento all' articolo 3 Cost. , - dell'articolo 165 c.p., comma 2, come modificato dalla L. numero 145 del 2004, articolo 2, comma 1, lett. b , nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile. La Corte costituzionale ha osservato che al giudice che si trovi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito residua sempre la facoltà di imporre al condannato, ove per le più diverse ragioni non possa porre a suo carico l'obbligo al risarcimento del danno o alle restituzioni e sempre che il condannato stesso non si opponga, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e che peraltro l'esercizio di tale facoltà per il giudice appare reso ulteriormente agevole dall'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne abbia già usufruito implica la non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all' articolo 165 c.p. , comma 1, ivi compresa la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività . 3.3.2. Secondo un diverso orientamento, invece, la non opposizione deve essere manifestata personalmente dall'imputato, anche quando il beneficio previsto dall' articolo 163 c.p. , è concesso a persona che ne abbia già usufruito Sez. 1, numero 42073 del 13/9/2019, Ahnaite Sez. 3, numero 26259 del 10/5/2018, Madaghiele, Rv. 273320 Sez. 5, numero 7406 del 27/9/2014, Mellone, Rv. 259517 Sez. 2, numero 38783 del 26/10/2006, Sorce, Rv. 23538101 Sez. 6, numero 44775 del 20/10/2015, Ferrante . 3.4. Il contrasto assume ulteriori implicazioni quando la questione viene ricondotta nell'alveo peculiare del rito di cui all' articolo 444 c.p.p. , poiché al tema della non opposizione si affianca quello sul potere del giudice di imporre ex officio una condizione estranea all'accordo delle parti. 3.4.1. Una parte della giurisprudenza richiamata anche nella citata ordinanza numero 229 del 2020 della Corte costituzionale ritiene che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l'imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi di cui all' articolo 165 c.p. , comma 1, trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata Sez. 6, numero 13894 del 04/03/2014, Rosiello, Rv. 259460 Sez. 5, numero 13534 del 24/01/2017, Colangelo, Rv. 269395 Sez. 5, numero 49481 del 13/11/2019, P., Rv. 277520 Sez. 5, numero 28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696 Sez. 3, numero 4426 del 24/10/2019, dep. 2020, Nicolosi, Rv. 278396 Sez. 6, numero 19882 del 24/04/2018, Rv. 273275 . Nel medesimo solco ermeneutico si è osservato che, anche in sede di patteggiamento, nel caso di seconda sospensione condizionale, il giudice deve necessariamente subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall' articolo 165 c.p. , comma 2, pena la nullità della sentenza così Sez. 6, numero 50214 del 11/10/2017, Ezzahir, Rv. 271586, che ha annullato solo il punto della concessione del beneficio ex articolo 163 c.p.p. Sez. 2, numero 11611 del 27/01/2020, Serpillo, Rv. 278632 che ha giudicato affetta da nullità la sentenza di patteggiamento nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione . 3.4.2. Sull'opposto versante si collocano, invece, alcune pronunce, secondo le quali il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterare i contenuti pattizi e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' articolo 165 c.p. , comma 1, quando tale condizione sia rimasta del tutto estranea alla pattuizione Sez. 6, numero 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689 Sez. 4, numero 31441 del 09/07/2013, Sanzone, Rv. 256073 Sez. 3, numero 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. 274706 e ciò, secondo alcune pronunce, anche quando si tratti di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo Sez. 3, numero 25349 del 10/04/2019, Icardi, Rv. 276006 Sez. 3 numero 16624 del 06/03/2020, Luise, non massimata . Va rimarcato che, prima della novella del 2004, questa seconda opzione ermeneutica si era consolidata grazie all'intervento delle Sezioni Unite sentenza numero 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 , in forza del quale nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla anche a seguito di sentenza ex articolo 444 - 448 c.p.p. . In passato, infatti, l'apposizione di una condizione era sempre facoltativa dunque, il patto ex articolo 444 c.p.p. , non poteva essere alterato sulla base di una autonoma determinazione del giudice, non necessitata, dato che l' articolo 165 c.p. , gli riconosce un potere di subordinazione ma non stabilisce un obbligo così sentenza numero 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, cit. . Il dissidio interpretativo si è rinfocolato dopo che, come detto cfr. sopra paragrafo 2 , le modifiche apportate al testo dell' articolo 165 c.p. , dalla L. numero 145 del 2004 , hanno privato il giudice di spazi di manovra nel caso di seconda sospensione condizionale della pena, imponendo di subordinare sempre, in tal caso, il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui al comma 1. Di qui trae le mosse la prima opzione interpretativa cfr. sopra paragrafo 3.3.1. che fa leva sul fatto che la condizione è obbligatoria e che, quindi, la richiesta ex articolo 444 c.p.p. , presentata da un imputato che ha già usufruito in passato del beneficio ex articolo 163 c.p. , implica ex se la non opposizione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Vi si contrappongono, però, altre pronunce, espressione della seconda opzione ermeneutica, le quali ritengono che il patto sia inviolabile e che non sia consentito al giudice intervenire sull'accordo neppure nell'ipotesi in cui la condizione, non prevista dalle parti, sia obbligatoria ex articolo 165 c.p. , comma 2. In tali casi il giudice potrà solo respingere la richiesta ex articolo 444 c.p.p. . In particolare la sentenza Icardi numero 25349 del 10/04/2019 , ponendosi in consapevole contrasto con altre pronunce, evidenzia come, pur vertendosi in ipotesi di statuizione obbligatoria, essa non ha un contenuto prefissato, in quanto la determinazione in ordine al quomodo è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. La sentenza Icardi, in sostanza, solleva il problema connesso alla imposizione ex officio di una condizione che è sì obbligatoria ma che non è predeterminata e può essere più o meno afflittiva, dato che plurime sono le opzioni offerte dall' articolo 165 c.p. , comma 1, e, nel caso del lavoro di pubblica utilità, la discrezionalità del giudice si esercita ampiamente anche nella determinazione della durata della prestazione lavorativa su questo profilo si innesta la questione oggetto del secondo motivo di ricorso . 4. Il secondo motivo presuppone la soluzione del primo nel senso di riconoscere al giudice il potere di intervento di ufficio e la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, sulla base di una non opposizione , manifestata attraverso la richiesta ex articolo 444 c.p.p. . Con la sentenza impugnata, il giudice ha subordinato la concessione del beneficio ex articolo 163 c.p. , alla prestazione di 400 giorni di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi per sei ore settimanali, presso il Comune di Bogliasco durata ragguagliata alla pena complessiva di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, di cui mesi tre e giorni dieci di reclusione, applicata a titolo di aumento, ex articolo 81 c.p. , comma 2, per i reati oggetto del presente processo . L'ulteriore questione sollevata dal ricorrente involge le modalità e i parametri di computo della durata dell'attività lavorativa, poiché nella specie i termini della prestazione rispettano il parametro della durata massima della pena stabilito dall' articolo 165 c.p. , comma 1, ma non quello di sei mesi di cui al D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54 . 4 .1. Premesso che la censura è ammissibile ex articolo 448 c.p.p. , comma 2 bis, sotto il profilo della illegalità della pena cfr. sopra paragrafo 3.1. , il collegio osserva che, anche sulla problematica posta con il secondo motivo, è insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. 4.2. Viene in rilievo la disciplina risultante dall' articolo 165 c.p. , comma 1 articolo 18 bis disp. coord. c.p., D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54 . 4 .2.1. Come detto, l' articolo 165 c.p. , comma 1, prevede che la sospensione condizionale della pena può deve nel caso di seconda sospensione essere subordinata, se l'imputato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. L'articolo 18 bis disp. coord. c.p., introdotto dalla L. numero 145 del 2004 , stabilisce che nei casi di cui all' articolo 165 c.p. , il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 44, articolo 54, commi 2, 3, 4 e 6, e articolo 59. Il D.Lgs. numero 274 del 2000 , articolo 54, disciplina il lavoro di pubblica utilità nel procedimento del giudice di pace. Per quanto qui interessa, circa i parametri di durata del lavoro, il citato articolo 54, comma 2, prescrive che la durata non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi il comma 3, precisa che la prestazione non può superare le sei ore di lavoro settimanale tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali il comma 4, fissa in otto ore giornaliere la durata giornaliera della prestazione. L' articolo 18 disp. coord. c.p. , non richiama invece l'articolo 54, comma 5, dunque non opera la statuizione ivi contenuta Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro Sez. 4, numero 20297 del 05/03/2015, Iannone, Rv. 263861 Conf. non massimata sul punto Sez 3, numero 6519 del 16/09/2019, Megaadi . 4.2.2. Un primo orientamento, valorizzando il richiamo testuale al D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54, contenuto nell'articolo 18 bis disp. coord. c.p., reputa pienamente operante, anche nell'ambito dell' articolo 165 c.p. , la disciplina dettata per il processo davanti al giudice di pace. Su tale presupposto si è affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi ventisei settimane e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore Sez. 1, numero 32649 del 16/06/2009, Lattore, Rv. 244844 Sez. 4, numero 20297 del 05/03/2015, Iannone, Rv. 263861 . A specificazione di tale ricostruzione, si è sostenuto che la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità soggiace a due limiti massimi cumulativi sei mesi D.Lgs. numero 274 del 2000, ex articolo 54, comma 2, o, se inferiore, quello della pena sospesa ex articolo 165 c.p. , comma 1, Sez. 3, numero 17131 del 24 aprile 2015, Solina, non massimata sul punto . 4.2.3. Il principio, tuttavia, è stato contrastato, di recente, da alcuni arresti che hanno posto in luce come l' articolo 165 c.p. , comma 1, prevalga, sul punto, rispetto al D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 54, comma 2, poiché il rinvio operato dall'articolo 18 bis, disp. coord. c.p. deve intendersi limitato alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità e non già alla sua durata. In particolare la settima sezione ordinanza numero 6898 del 14/12/2018, dep. 2019, Chamba Guerrero Juan Andres, Rv. 276350 ha stabilito che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, qualora il condannato non si opponga, è vincolato al solo limite temporale di cui all' articolo 165 c.p. , comma 1. In senso analogo si è posta un'altra decisione Sez. 3, numero 6519 del 16/09/2019, Megaadi, Rv. 278596 che, in consapevole contrasto con la giurisprudenza precedente, ha stabilito che la durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è disciplinata dall' articolo 165 c.p. , e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione è stata sospesa. In motivazione, la sentenza Megaadi ha precisato che, in forza del richiamo contenuto nell'articolo 18 bis disp. coord. c.p., le previsioni del D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, articolo 54, commi 2, 3, 4 e 6, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall' articolo 165 c.p. , e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale disposizione. Tra gli aspetti compiutamente disciplinati , la pronuncia ha incluso quello sul parametro di conversione della pena, per il quale l'articolo 165 fissa solo un termine massimo. 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni - Se, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra le parti, possa, di ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste dall' articolo 165 c.p. , comma 1, nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione e, in particolare, se sia possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell'imputato - Se, in tema di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, il computo della durata di tale misura debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall' articolo 165 c.p. , comma 1, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa oppure con riferimento al criterio desumibile dal combinato disposto dell'articolo 18 bis disp. coord. c.p., e D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 54, comma 2, non inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.