Per la Corte d’Appello di Milano, il termine di quindici giorni, previsto dal comma 2 dell’articolo 5 d.lgs. numero 28/2010, per l’instaurazione della cosiddetta mediazione demandata, è perentorio e non ordinatorio, con le relative conseguenze sulla procedibilità della causa. Questo principio, che peraltro segue una serie di provvedimenti abbastanza ondivaghi sulla questione, è stato emesso dalla Corte d’Appello di Bari con una interessante sentenza, depositata il 6 ottobre 2021, a definizione di un giudizio iniziato in primo grado nel 2014 e in appello nel 2019.
La questione nasce da una controversia relativa ad un terreno sui cui era sorta un'incertezza relativamente ai confini, oltre ad una discussione su un manufatto. Al relativo atto di citazione, rispondeva la parte convenuta con comparsa di costituzione in cui eccepiva di aver sempre posseduto la striscia di terreno oggetto di causa, e in cui formulava domanda riconvenzionale per la dichiarazione di avvenuta usucapione. Durante il lungo procedimento, si sono susseguite diverse attività istruttorie, affiancate da una CTU all'esito di questa, il Giudice invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 28/2010 . Di conseguenza, il deposito e lo svolgimento del procedimento di mediazione divenivano obbligatori , e il loro mancato espletamento, causa di improcedibilità del giudizio. Dopo un primo tentativo, non andato a buon fine per una questione di notifica al legale della parte convenuta in giudizio, il Giudice con ordinanza disponeva la rinnovazione dell'ordine di depositare l'istanza di mediazione, senza concedere nuovo termine facendo implicito riferimento a quello previsto dalla norma e fissando nuova udienza. Parte attrice presentava però la nuova istanza soltanto dopo un mese e mezzo dall'ordine del giudice, e quindi in grave ritardo rispetto al termine dei quindici giorni previsto dalla legge. Di conseguenza, all'udienza successiva parte convenuta e convocata in mediazione sollevava domanda di improcedibilità dell'azione principale, rilevando appunto che l'istanza era stata depositata oltre il termine di quindici giorni di cui all' articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 28/2010 . Il Giudice di primo grado, ritenuto il suddetto termine come perentorio, dichiarava improcedibile la domanda principale ma anche quella riconvenzionale contro la sentenza proponevano appello gli originari attori, sostenendo che per l'instaurazione della seconda procedura di mediazione non fosse previsto alcun termine, e che comunque il deposito della prima istanza fosse stato tempestivo, al di là della problematica insorta per la notifica. Gli appellati rimanevano contumaci, pur regolarmente citati in giudizio. Il termine per depositare istanza di mediazione a seguito di invito del giudice è perentorio e il suo mancato rispetto dà luogo a improcedibilità del giudizio. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato il gravame, con ampia e articolata motivazione. Secondo la corte territoriale, la previsione normativa del termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione, rende del tutto irrilevante e ininfluente la mancata indicazione, nell'invito del giudice, del termine per l'avvio della procedura, dato che l'invito del giudice deve sempre essere integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa. Inoltre, secondo la Corte, la previsione da parte del d.lgs. numero 28/10 di una sanzione grave come l'improcedibilità, presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di un'espressa indicazione altrimenti, il legislatore non avrebbe ritenuto di prevedere una sanzione come l'improcedibilità. Peraltro, secondo la sentenza in commento, la natura perentoria è coerente con la necessità di assicurare la ragionevole durata del processo . Infine, anche si volesse ammettere teoricamente la natura non perentoria del termine, secondo la Corte anche in presenza di termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall'attività demandata cosa che nel caso in specie non è avvenuta. Di conseguenza, in considerazione di ciò e del fatto che il termine di cui al comma 2 articolo 5 d.lgs. numero 28/2010 è da considerarsi perentorio, l'appello è stato rigettato.
Presidente Mitola – Relatore Papa Fatto e diritto Con atto dì citazione notificato il 30/12/2004, omissis e omissis convennero in giudizio omissis e omissis e premesso che - il 17/6/1998 avevano acquistato in comproprietà un fondo rustico, confinante con altro fondo di loro proprietà, con sovrastante piccolo fabbricato rurale, in San Marco in lamis, identificato in catasto di quel comune al foglio omissis particolo lle omissis . - questo fondo confinava altresì con il fondo di proprietà dei convenuti - il dante causa di questi ultimi omissis, aveva nel 2003 occupato abusivamente la striscia di terreno identificata con la particella omissis realizzando un manufatto di minime dimensioni, utilizzandolo come autorimessa e un piazzale Utilizzato come area di servizio - ogni tentativo bonario di recupero dell'area era stato vano tanto premesso, chiedevano il regolamento dei confini tra proprietà e quello dei convenuti. Tempestivamente costituitisi, omissis e omissis eccepivano di aver sempre posseduto la striscia di terreno per cui era sorta l'incertezza dei confini e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione di questa porzione di terreno contesa. Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale delle parti, l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice invitava le parti ad esprimere il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 28 numero 2010 . Presentata tempestiva domanda dall'attore nei termini assegnati dal giudice, il procedimento di mediazione delegata non era instaurato correttamente nei confronti dei convenuti perché la comunicazione era inviata ad un indirizzo pec del difensore costituito in realtà erroneo. La comunicazione era quindi tentata per raccomandata, ma la consegna non avveniva e il portalettere attestava una “mancata consegna per cessazione attività”. Alla prima udienza utile il difensore dei convenuti eccepiva la mancata ricezione della comunicazione. Con ordinanza resa all'udienza del 17/12/2015, il primo Giudice disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione ex articolo 5 comma II, d. lgs. 28/2010 senza tuttavia assegnare nuovo temine e fissando nuova udienza al 9/6/2016 parte attrice presentava la nuova istanza di mediazione all'organismo prescelto soltanto in data 2/2/2016 e, cioè, dopo un mese e mezzo dal provvedimento del giudice. Alla fissata udienza, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda principale e, rilevando che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione oltre il termine legale di quindici giorni di cui all' articolo 5, comma 2, d.lgs. numero 28 numero 2010 . In accoglimento della eccezione, ritenuta la perentorietà del termine, il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda principale e la domanda riconvenzionale. Avverso questa sentenza hanno spiegato appello omissis e omissis sostenendo che nessuna improcedibilità avrebbe potuto essere dichiarata, atteso che - per la instaurazione della seconda procedura di mediazione non era stato assegnato alcun termine e ciò rendeva non applicabile la sanzione dell'improcedibilità - in ogni caso la prima procedura si era correttamente svolta atteso che comunque la convocazione era stata tempestivamente spedita a mezzo raccomandata, dopo la spedizione ad una pec erronea e la cartolina di ricevimento in cui il portalettere aveva attestato la “mancata consegna per cessazione di attività” avrebbe dovuto essere impugnata di falso dai convenuti ma ciò non era accaduto. Tanto esposto, chiedevano gli attori l'accoglimento della domanda di regolazione di confini. Regolarmente convenuti, i due appellati omissis e omissis rimanevano contumaci. Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello per i motivi di seguito precisati. L' articolo 5, comma II del d.lgs. numero 28/2010 prevede che “…il giudice anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . Ebbene, la previsione da parte della stessa legge del termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice, atteso che il provvedimento del giudice che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa. Ciò posto, condivide questa Corte che la previsione da parte della stessa legge, all'articolo 5 comma II, di una sanzione grave come quella di improcedibilità in ipotesi di mancata instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice necessariamente e logicamente implica e presuppone la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione. Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare. il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo. In ogni caso, proprio in considerazione del rispetto del principio di ragionevole durata, pur volendo ritenere non perentorio il termine di cui al II comma dell'articolo 5 – che, come detto, deve ritenersi comunque assegnato in forza della disposizione di legge, seppure non previsto esplicitamente nel provvedimento del giudice - deve considerarsi che anche del termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dall'attività che gli è correlata tanto nella specie, invece, non è accaduto. L'improcedibilità non può essere scongiurata neppure in riferimento al primo tentativo di instaurazione del procedimento di mediazione questo primo tentativo, infatti, è fallito perché la comunicazione dell'invito alla mediazione assistita non è stato ricevuto dalle parti nel domicilio eletto presso il difensore. Non si vede, peraltro, come sul punto della mancata consegna sarebbe stata necessaria la querela di falso invocata da parte appellante, atteso che è dato acquisito che la comunicazione non sia stata consegnata nel domicilio del difensore quest'ultimo, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare di falso la cartolina attestante la mancata consegna. Per questi motivi l'appello è respinto. Nulla per le spese attesa la contumacia degli appellanti. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1 quater dell'articolo 13 D.P.R. 115/02 introdotto dalla legge di stabilità 228/12 , che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. la Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da omissis e omissis avverso la sentenza numero 272/2019, resa dal Tribunale di Foggia in data 29 gennaio 2019 tra gli stessi omissis e omissis, udito il procuratore delle parti appellanti e nella contumacia degli appellati, così provvede - rigetta l'appello nulla per le spese Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico dell'appellante e in osservanza dell 'articolo 13, comma 1 quater D.P.R. 115/0 2, nel testo inserito dall 'articolo 1, comma 17° l. 228/1 2. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 20 luglio 2021.