La questione di legittimità costituzionale della normativa regionale sul tema è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria numero 28627, pubblicata il 18 ottobre 2021.
La vicenda vagliata dalla Corte di legittimità. La controversia portata all'attenzione della Suprema Corte trae origine dalla intervenuta decadenza del Direttore Generale di Azienda sanitaria della Regione Calabria, per disavanzo di gestione. Diretta conseguenza della decadenza del direttore generale fu la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della Legge Regionale Calabria numero 12/2005. Il ricorso giudiziario proposto dal direttore amministrativo volto a censurare la risoluzione del rapporto di lavoro e ad ottenere il conseguenziale risarcimento dei danni veniva rigettato sia in primo che in secondo grado. Con conseguente ricorso in Cassazione da parte del direttore amministrativo. La norma censurata articolo 15, comma 5, l.R. Calabria numero 11/2004. L'articolo 15, comma 5, della Legge Regionale della Calabria numero 11 del 2004 prevede che «gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo hanno natura esclusivamente fiduciaria e possono essere revocati anche prima della scadenza contrattuale gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale». Norma che è stata oggetto nel passato, di valutazione da parte della Suprema Corte, che ebbe a pronunciare la decisione 3 dicembre 2009 numero 25422, ove si affermava che in tema di dirigenza amministrativa sanitaria, la clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto di lavoro del direttore amministrativo della ASL, in caso di cessazione dalla carica del direttore generale che ha proceduto alla nomina, non contrasta con le norme imperative in materia di contratto di lavoro subordinato, né con i principi generali di settore, i quali, in considerazione della peculiare natura fiduciaria della nomina del direttore amministrativo, prevedono la risoluzione di diritto del contratto del direttore amministrativo. Tale pronuncia, riguardante nello specifico un provvedimento di revoca adottato da ASL calabrese, come nel caso qui esaminato, si allineava a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 233/2006 . Il giudice delle leggi affermava che «la norma che sancisce, in concomitanza con la nomina dei Direttori generali delle aziende ospedaliere e di quelle sanitarie, la decadenza di tutte le nomine fiduciarie e in particolare i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende, inclusi i responsabili dei dipartimenti sanitari ed amministrativi ed i responsabili dei distretti sanitari territoriali a non contrasta con gli articolo 97, 2, articolo 41 e 117 comma 2 lett. l cost., per quanto riguarda la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende, in quanto, sebbene non si tratti dell'operatività in senso tecnico del sistema delle spoglie , la previsione mira a garantire nel seno della struttura la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale ed i direttori immediatamente sottostanti da lui nominati e perciò tende a realizzare proprio il buon andamento b viceversa pregiudica tale buon andamento e dunque il citato articolo 97 cost. nella parte in cui dispone l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica responsabili dei dipartimenti sanitari ed amministrativi e dei distretti sanitari territoriali e, per questa parte è incostituzionale». Il contrasto di orientamento della Corte Costituzionale. Ma la stessa Corte Costituzionale ha successivamente “corretto il tiro”, rivedendo il proprio convincimento, con le pronunce numero 224/2010 e numero 228/2011, ove venne dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma decadenziale prevista dalla Legge Regione Lazio articolo 15, comma 6, l.R. numero 18/1994 e dalla Regione Abruzzo articolo 4, comma 1, l. R. numero 20/2006 . In particolare, la Consulta, con la pronuncia numero 228/2011, afferma che «è costituzionalmente illegittimo l' articolo 4, comma 1, l. reg. Abruzzo 23 giugno 2006 numero 20 . La norma censurata, stabilendo che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie abruzzesi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, se non confermati entro tale periodo e che nessuna forma di compenso e di indennizzo è previsto nel caso di mancata conferma, determina una decadenza automatica e generalizzata, temporalmente collegata alla data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il potere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti, senza vincoli, né obblighi di motivazione, anche per figure dirigenziali non apicali per i quali non assume rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina , che lede sia il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, e il correlato principio di continuità dell'azione stessa, poiché consente l'interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive interne , legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi sia l' articolo 98, comma 1, cost. , in quanto l'obbligo da esso imposto ai pubblici impiegati di stare al servizio esclusivo della Nazione , comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo e non richiede, invece, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti». Dunque, secondo i Giudici di legittimità, appare evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 5, della Legge Regionale della Calabria numero 11/2004, poiché l'automatica cessazione dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario in caso di decadenza della figura di direttore generale determina una situazione lesiva dei principi di buon andamento e di continuità della pubblica amministrazione. E, d'altro canto, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma regionale, verrebbe meno la legittimità della risoluzione dell'incarico dirigenziale con il ricorrente e la sentenza impugnata dovrebbe necessariamente essere cassata. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Presidente Manna – Relatore Spena Rilevato che 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciando sull'appello proposto dalla AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CROTONE in prosieguo ASP e dalla REGIONE CALABRIA nei confronti di B.C.S. già direttore amministrativo di ASP e degli eredi di T.M. già direttore generale di ASP accoglieva parzialmente gli appelli. 2. Per l'effetto dichiarava legittima la decadenza del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del rapporto del direttore amministrativo confermava la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato illegittima la preventiva sospensione degli appellati dai medesimi incarichi condannava ASP e la REGIONE CALABRIA a risarcire rispettivamente a B.C.S. ed agli eredi di T.M. il danno patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima, rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal B 3.La Corte territoriale esponeva che il direttore generale di ASP, T.M. era stato sospeso dell'incarico Delib. Giunta Regionale 8 agosto 2005, numero 721 per disavanzo di gestione il direttore amministrativo B. era stato sospeso Delib. Commissario Straordinario 19 agosto 2005 a seguito della sospensione del direttore generale era seguita la dichiarazione di decadenza del direttore generale Delib. Giunta Regionale 24 ottobre 2005, numero 931 e la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo. 4.La Corte territoriale riteneva legittima la dichiarazione di decadenza del direttore generale, in quanto il T. ed il B. non avevano contestato alcuna delle circostanze indicate nella relativa Delib. di giunta numero 931 del 2005 . Dalla legittimità della decadenza del direttore generale discendeva la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo, ai sensi della L.R. numero 12 del 2005, articolo 15, comma 5. 5. Il rilievo di mancata attivazione del contraddittorio, formulato dal B., non era pertinente, in quanto la decadenza del direttore generale per mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, prevista nel secondo periodo della L.R. numero 11 del 2004, articolo 14, comma 5, operava in maniera automatica. 6. La sospensione degli incarichi era invece illegittima, in quanto non prevista da alcuna norma, di legge o di contratto. 7. Dalla sospensione era derivato un danno patrimoniale, pari alle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione detratte, per il B., le retribuzioni ricevute da ASP nello stesso periodo in qualità di dirigente medico direttore di struttura complessa . Per il B. andava respinta la richiesta di risarcimento del danno biologico, morale ed all'immagine. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.C.S., articolato in sette motivi di censura hanno resistito con controricorso la REGIONE CALABRIA e la ASP. Gli eredi di T.M. sono rimasti intimati. 9. Il ricorrente ha dedotto con il primo motivo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 erronea e falsa applicazione del combinato disposto della L.R. CALABRIA numero 11 del 2004, articolo 14, comma 5, della L.R. numero 12 del 2005, articolo 1, comma 14, della L. 30 dicembre 2004, numero 311, articolo 1, comma 173, così come attuato dall'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005. Si censura la dichiarazione di decadenza del direttore generale con articolate argomentazioni si sostiene, alla luce della normativa nazionale e della Intesa Stato regioni, che la decadenza del direttore generale potrebbe essere dichiarata solo se l'equilibrio economico finanziario non viene raggiunto nel termine previsto dall'Intesa Stato Regioni, articolo 6, ipotesi nella specie non ricorrente con il secondo mezzo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell' articolo 24 Cost. e della L.R. numero 11 del 2004, articolo 14, comma 5, per avere il giudice dell'appello ritenuto che la decadenza del direttore generale possa essere dichiarata in difetto di contraddittorio con l'interessato con la terza critica ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 erronea e falsa applicazione del combinato disposto della L.R. numero 12 del 2005, articolo 1, commi 12, 13 e 14, della L. 30 dicembre 2004, numero 311, articolo 1, comma 173, così come attuato dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sull'assunto che la decadenza del direttore generale presuppone lo svolgimento dei controlli della Regione e l'esistenza di una certificazione del direttore generale di non-coerenza agli obiettivi, si censura l'omesso esame del mancato svolgimento dei controlli regionali e della certificazione di coerenza del direttore generale per il primo semestre 2005. Si deduce, altresì, l'omesso esame della mancata approvazione in sede regionale del bilancio consuntivo per l'anno 2004 e si aggiunge che al T., nominato direttore generale nell'aprile 2004, non potevano essere imputati disavanzi risalenti al primo trimestre 2004 con il quarto motivo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3 violazione e falsa applicazione dell' articolo 115 c.p.c. , comma 1, impugnando la sentenza per aver affermato che i fatti posti a base della decadenza del direttore generale non erano stati contestati con il quinto motivo, proposto in via gradata, la illegittimità costituzionale della L.R. numero 11 del 2004, articolo 15, comma 5, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo in ogni ipotesi di cessazione del direttore generale per contrasto con l' articolo 97 Cost. . con il sesto mezzo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3 violazione e falsa applicazione degli articolo 101,416,421,436,437 c.p.c., articolo 74 e 87 disp. att. c.p.c. , D.L. numero 90 del 2014, articolo 44 e dell' articolo 24 Cost. , contestando la detrazione dell'aliunde perceptum nella liquidazione del danno patrimoniale. con la settima censura ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima. Considerato che 1. Ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale della L.R. CALABRIA 19 marzo 2004, numero 11, articolo 15, comma 5, sollevata con il quinto motivo di ricorso, sia ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto agli articolo 97 e 98 Cost. . SULLA RILEVANZA 2. Come esposto nello storico di lite, la risoluzione dell'incarico e del rapporto di lavoro intercorrente tra ASP ed il direttore amministrativo B.C.S., odierno ricorrente, è avvenuta in via automatica, in forza della disposizione di legge regionale della cui conformità a Costituzione si dubita, a seguito della dichiarazione di decadenza di T.M. dalla carica di direttore generale di ASP. 3. Il direttore generale di ASP T.M. aveva impugnato la propria dichiarazione di decadenza davanti al Tribunale di Crotone RG numero 2416/2007 il direttore amministrativo B. aveva proposto autonomo ricorso RG numero 473/2008 deducendo, a sua volta, la illegittimità di tale decadenza e, comunque, della cessazione del suo incarico, per ottenere il risarcimento del danno. I due giudizi, riuniti nel primo grado, hanno dato luogo all'odierno procedimento. 4. Gli eredi del T. non hanno impugnato la sentenza d'appello, che ha ritenuto legittima la dichiarazione di decadenza del de cuius, sicché tale statuizione è divenuta definitiva. 5. L'odierno ricorrente non ha legittimazione autonoma a proporre impugnazione avverso la dichiarazione di decadenza del direttore generale, sicché sono inammissibili i motivi di ricorso dal primo al quarto, tutti relativi alla statuizione di legittimità della decadenza del T 6. La legittimazione esclusiva del direttore generale di ASP ad impugnare la dichiarazione della sua decadenza discende dal rilievo che la misura riguarda esclusivamente il direttore generale mentre rispetto al direttore sanitario ed al direttore amministrativo non v'e' decadenza né rilevano le ragioni della decadenza del direttore generale ma opera il diverso effetto della cessazione dell'incarico e della risoluzione automatica del rapporto di lavoro per il venir meno dalla carica del direttore generale che li ha nominati. 7. La norma di riferimento è la L.R. Calabria numero 11 del 2004, articolo 15 che dopo avere disposto, al comma 1, che il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale sono nominati dal direttore generale, al comma 5, qui sospettato di illegittimità costituzionale, stabilisce che gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa del direttore generale . 8. Si tratta, dunque, di un meccanismo di cessazione automatica, nel quale il venir meno del direttore generale rileva come mero fatto storico, indipendentemente dalle sue ragioni come dall'espressione letterale o qualsiasi altra causa la ratio della disposizione è all'evidenza quella di garantire, all'interno della azienda sanitaria, la consonanza di impostazione fra il direttore generale ed i direttori amministrativo e sanitario, da lui stesso nominati, secondo il principio simul stabunt, simul cadent . 9. Se si consentisse al direttore amministrativo di impugnare autonomamente la dichiarazione di decadenza del direttore generale sia pure al solo fine di contestare, come nella fattispecie di causa, la risoluzione di diritto del proprio rapporto di lavoro e di ottenere il risarcimento del danno si tradirebbe tanto la lettera che lo spirito della L.R. numero 11 del 2004, articolo 15. Invero si tutelerebbe un'aspettativa del direttore amministrativo alla stabilità dell'incarico che la norma ha inteso escludere in qualsiasi ipotesi di cessazione del direttore generale, imputabile o non imputabile alla Azienda Sanitaria. 10. Il B. avrebbe potuto, al più, intervenire nel giudizio promosso dal T. avverso la sua dichiarazione di decadenza, nelle forme e nei termini di cui all' articolo 419 c.p.c. In ogni caso, pur a voler qualificare il ricorso originario del B. in termini di intervento adesivo dipendente al ricorso del T. , egli non potrebbe impugnare la statuizione del giudice d'appello che ha dichiarato legittima la decadenza del T., non avendo la parte adiuvata esercitato il proprio diritto all'impugnazione Cass. Sez. U. 17/04/2012, numero 5992 . 11. I primi quattro motivi di ricorso appaiono, dunque, inammissibili. 12. Il sesto ed il settimo motivo vertono su una distinta domanda del B. questi ha infatti proposto due autonome domande risarcitorie la prima fondata sulla illegittimità della cessazione del suo incarico la seconda sulla illegittimità della sua sospensione in via cautelare disposta da ASP nel periodo 19 agosto 24 ottobre 2005 . Il giudice dell'appello ha dichiarato la illegittimità della sospensione, per mancanza del potere di ASP di disporla il B. si duole delle statuizioni consequenziali in punto di danno patrimoniale sesto motivo e non patrimoniale settimo motivo . 13. La decisione sulla prima domanda del B. è legata, dunque, esclusivamente all'applicazione della L.R. CALABRIA numero 11 del 2004, articolo 15, comma 5, norma sulla base della quale il giudice dell'appello ha ritenuto legittima la cessazione del direttore amministrativo dall'incarico di qui la rilevanza del dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto se la disposizione sospettata venisse espunta dall'ordinamento, la risoluzione dell'incarico e del rapporto di lavoro del direttore amministrativo resterebbero non previste e consentite da norma alcuna e la sentenza d'appello dovrebbe essere sul punto cassata. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA 14. La disposizione censurata, sopra trascritta nella parte rilevante, statuisce che 5. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo hanno natura esclusivamente fiduciaria e possono essere revocati anche prima della scadenza contrattuale gli incarichi hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale . 15. Questa Corte, con sentenza del 03/12/2009 , numero 25422 ha già preso in esame la norma regionale in quella sede essa è stata ritenuta esente dal sospetto di illegittimità costituzionale, anche in riferimento agli interventi della Corte costituzionale allora intervenuti sul tema del c.d. spoils system. 16. Del resto, all'epoca la Corte Costituzionale, con la sentenza del 16 giugno 2006 numero 233 , si era pronunciata nel senso della conformità all' articolo 97 Cost. , della L.R. Calabria 17 agosto 2005, numero 13, articolo 14, comma 3 nella parte in cui prevedeva, in concomitanza con la nomina dei nuovi Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali, la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari delle stesse Aziende. In quella occasione il giudice delle leggi aveva escluso il ricorrere di un'ipotesi di spoils system in senso tecnico in quanto la norma non regola un rapporto fiduciario tra l'organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ma concerne l'organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e ritenuto che la disposizione mirasse a garantire la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale ed i direttori amministrativi e sanitari da lui nominati. Di qui la conclusione che, in questa prospettiva, essa non violava l' articolo 97 Cost. ma, anzi, tendeva ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione. 17. L'esame della giurisprudenza costituzionale successiva conduce in questa sede ad un convincimento diverso in ordine alla conformità della disposizione regionale censurata agli articolo 97 e 98 Cost. 18. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale del 24 giugno 2010 numero 224 , ha dato rilievo alla giurisprudenza formatasi in relazione ad una serie di disposizioni disciplinatrici dei rapporti non solo tra organi politici e amministrativi ma anche tra organi amministrativi sentenze numero 34 del 2010, numero 351 e numero 161 del 2008, numero 104 e numero 103 del 2007 , secondo la quale i meccanismi di decadenza automatica ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che li nomina, si pongono in contrasto con l' articolo 97 Cost. , in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall'incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. 19. Di qui la dichiarazione della illegittimità costituzionale, per violazione dell' articolo 97 Cost. , della L.R. Lazio 16 giugno 1994, numero 18, articolo 15, comma 6, a tenore del quale il direttore amministrativo ed il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. 20. In linea di continuità con la pronuncia del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza del 22 luglio 2011 numero 228, la illegittimità costituzionale, per violazione degli articolo 97 e 98 Cost. , della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, numero 20, articolo 4, comma 1, a tenore del quale gli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario in corso nelle Aziende sanitarie d'Abruzzo non conferiti dai Direttori Generali in carica alla data della entrata in vigore della stessa legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Direttore Generale. 21. Alla luce della richiamata giurisprudenza, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria numero 11 del 2004, articolo 15, comma 5, nella parte il cui prevede che gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario hanno comunque termine, ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale per violazione dell' articolo 97 e dell'articolo 98 Cost. . 22. Non vi sono, a giudizio di questa Corte, ragioni che inducano a valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice costituzionale in riferimento alle disposizioni di legge regionale che legano la cessazione automatica dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario alla nomina del nuovo direttore generale o alla mancata conferma da parte del nuovo direttore generale entro un periodo temporale ridotto. 23. Ed invero la scelta fiduciaria del direttore amministrativo effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore generale, per quanto dispone la L.R. numero 11 del 2004, articolo 15, comma 1 non implica che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire per il solo fatto della cessazione dalla carica del direttore generale. 24. Una volta instaurato il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua scadenza, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, alle esigenze dell'Amministrazione ospedaliera concernenti l'espletamento con continuità delle funzioni dirigenziali proprie del direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell'interessato inerenti alla carica. La valutazione di tali esigenze suscita un fondato dubbio di conformità della disposizione in questione al principio di buon andamento sancito dall' articolo 97 Cost. Essa non ancora l'interruzione del rapporto di ufficio in corso a ragioni, legate alle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa inoltre, non richiede né consente alcuna valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, effettuata con le garanzie del giusto procedimento nel quale il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti del direttore amministrativo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo ed il direttore amministrativo potrebbe far valere il suo diritto di difesa . 25. Appare altresì non manifestamente infondato il dubbio di non conformità della L.R. CALABRIA numero 11 del 2004, articolo 15, comma 5, all' articolo 98 Cost. il giudice delle leggi nella citata pronuncia numero 228/2011, ha chiarito, infatti, che la previsione costituzionale richiede ai pubblici impiegati, in quanto al servizio esclusivo della nazione, il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo. Pertanto, al funzionario o al dirigente non apicale non è richiesta la personale adesione agli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti. 26. In sostanza, la disposizione regionale nel prevedere una causa di cessazione degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali non legata alla valutazione delle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni ed alle garanzie del giusto procedimento sembra non essere conforme agli articolo 97 e 98 Cost. . P.Q.M. La Corte, vista la L. numero 87 del 1953, articolo 23 , rimette alla Corte Costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli articolo 9 7 e 98 Cost ., della L.R. Calabria 19 marzo 2004, numero 11, articolo 15 , comma 5, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed al Presidente della Giunta Regionale nonché comunicata al Presidente del Consiglio Regionale.