L'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina dell'agevolazione in favore dei giovani, acquirenti di una prima casa, con ISEE entro € 40.000 annui esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto per l'acquisto. Prevista, al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione e ristrutturazione Circ. AE 14 ottobre 2021 numero 12/E .
L'Agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a € 40.000 annui che prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto. È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Premessa L'articolo 64 comma da 6 a 11 DL 73/2021 Sostegni-bis prevede una nuova agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a € 40.000,00. In presenza delle condizioni agevolative, l'atto di acquisto risulta esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, ovvero, nel caso in cui l'atto risulti imponibile ad IVA, l'acquirente matura un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta e il mutuo stipulato per l'acquisto è esente dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. Il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” e il 30 giugno 2022. I chiarimenti di Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate illustra, nel dettaglio, sia i requisiti soggettivi che oggettivi dell'agevolazione. Per i primi, l'Agenzia delle Entrate conferma che, secondo l'interpretazione letterale della norma, il beneficio spetta a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno solare in cui stipulano l'atto di acquisto, pertanto, secondo gli esempi forniti nella circolare Tizio, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021 ma compirà 36 anni a dicembre 2021, non potrà applicare il beneficio Caio, che stipulerà un atto di acquisto nell'ottobre 2021, ma compirà 36 anni nel gennaio 2022, potrà in presenza delle altre condizioni accedere al beneficio. Questo comporta che l'agevolazione non potrà essere richiesta da coloro che compiono 36 anni nell'anno solare del rogito, anche se successivamente a esso. Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino un'ulteriore condizione hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 40.000 annui. Il limite ISEE, che deve essere verificato in capo all'acquirente dell'immobile da destinare ad abitazione principale, oltre per fruire dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro, risulta rilevante anche per l'ottenimento del credito d'imposta per gli atti assoggettati a IVA l'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare ad esempio l'indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell'anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell'anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022 . A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la dichiarazione sostitutiva unica è il documento che contiene dati anagrafici, patrimoniali e reddituali di un nucleo familiare. Il soggetto richiedente autodichiara le informazioni che non siano già acquisite dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. In particolare, la dichiarazione sostitutiva unica ha lo scopo di illustrare complessivamente la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, mentre l'ISEE presenta un indicatore numerico che è il risultato di tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica. Con la presentazione di tale dichiarazione è, quindi, possibile richiedere il rilascio della propria attestazione ISEE che ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento. Atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, non è possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata in una data successiva a quella dell'atto ad esempio, richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022 . Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o almeno contestuale all'atto. Al riguardo, nella circolare in commento l'AE afferma che il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore Isee non superiore a € 40.000 e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto. A tal fine, è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente. Dal punto di vista oggettivo, l'agevolazione riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche gli atti traslativi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione resta escluso, quindi, l'atto di costituzione del diritto di superficie che abbiano a oggetto “«prime case» di abitazione”, escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, “come definite dalla Nota II-bis” all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. L'agevolazione spettante si differenzia a seconda che l'atto di acquisito sia soggetto a imposta di registro o a IVA a nei casi in cui l'atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di registro, l'esenzione “dall' imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale” b laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all'articolo 10 numero 8-bis DPR 633/72, “un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4% . L'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale prevista espressamente per gli atti soggetti a imposta di registro è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA, in virtù dell'espresso rinvio al comma 6, operato dal comma 7 del medesimo articolo e in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa e la conferma viene data dalla relazione tecnica al DL in commento, ove si legge che “nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all'IVA pagata”. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto può altresì essere utilizzato in compensazione orizzontale e in ogni caso non dà luogo a rimborsi. In particolare, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto, o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso. L'Agenzia delle Entrate segnala che nei prossimi giorni, sarà possibile fruire del nuovo credito d'imposta “prima casa under 36” già nel modello Redditi PF 2021 l'importo del credito di imposta in questione potrà essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall'articolo 7 comma 1 e 2 L. 448/98. Al fine di distinguere il credito d'imposta pari all'IVA corrisposta per acquisto “prima casa under 36” dal credito d'imposta per riacquisto “prima casa”, il contribuente che intenda fruire del nuovo credito indicherà il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio e non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7. Si precisa che nell'ipotesi di compresenza del credito “prima casa under 36” e del credito “prima casa” anche nel caso in cui si tratti di un credito residuo già indicato nella precedente dichiarazione 730 2020, rigo 131, Redditi PF 2020 rigo RN47, colonna 11 , non è possibile indicare nel rigo CR7 entrambi i crediti e, pertanto, il contribuente dovrà esporre e utilizzare nella dichiarazione Redditi PF 2021 solo uno di essi, rinviando l'esposizione e l'utilizzo dell'altro credito nella dichiarazione modelli 730 o Redditi PF dell'anno successivo. Si precisa che è sempre possibile fruire nel modello Redditi PF 2021, ove più conveniente, del credito d'imposta “prima casa” maturato nel 2020 o nel 2021 e fruire del credito d'imposta “prima casa under 36” nella modulistica dichiarativa relativa all'anno d'imposta 2021. La mancata esposizione nel modello Redditi PF 2021 del credito d'imposta “prima casa” maturato nel 2020, a causa dell'impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta “prima casa under 36” sarà comunicato con apposita risoluzione. In dichiarazione dei redditi il credito d'imposta “prima casa under 36” sarà utilizzato in diminuzione delle imposte dirette utilizzando i medesimi criteri previsti per il credito d'imposta per il riacquisto della “prima casa”. Fonte mementopiu.it
Circolare AE del 14 ottobre 2021, numero 12/E