Capriolo sulla strada, scontro con un’auto: evento imprevedibile e Comune salvo

Respinta la richiesta risarcitoria avanzata da una automobilista. Il fatto si è verificato su una strada di proprietà dell’ente locale. Tuttavia, la presenza dell’animale selvatico è da valutare, secondo i Giudici, come evento imprevedibile. 

Se è statisticamente imprevedibile la presenza di un animale selvatico sulla strada – di proprietà del Comune –, allora è impossibile addebitare responsabilità all'ente locale i danni riportati dall'automobilista che con la propria vettura ha centrato l'animale Cass. civ., sez. VI, ord., 14 ottobre 2021, numero 28099 . Il fattaccio, ossia lo scontro tra un'automobile e un capriolo, si verifica nel territorio di Reggio Emilia. La donna alla guida della vettura chiede un adeguato risarcimento al Comune, visti i danni subiti dal veicolo «a causa dell'impatto con un capriolo immessosi improvvisamente sulla carreggiata» da lei percorsa e «appartenente all'ente locale». Il Giudice di Pace dà ragione all'automobilista, ma viene smentito dai giudici del Tribunale, i quali escludono la responsabilità del Comune, osservando che «si è trattato di un evento statisticamente improbabile e imprevedibile, non essendo stato provato che la strada fosse interessata da un elevato numero di attraversamenti di fauna selvatica, tale da imporre una segnaletica di pericolo» per avvertire gli automobilisti. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dalla donna. Anche i Giudici di terzo grado, difatti, le negano il diritto di ottenere un ristoro economico dal Comune. Corretta, in sostanza, la linea seguita in Tribunale. Acclarata «la derivazione del danno dalla presenza del capriolo sulla sede stradale», è necessario valutare se vi siano o meno «gli estremi del caso fortuito, ossia dell'obiettiva imprevedibilità ex ante dell'immissione nella carreggiata dell'animale» con relativi «connotati di eccezionalità e inevitabilità», osservano dalla Cassazione. Ebbene, è evidente che «l'immissione dell'animale nella sede stradale era statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile», concludono i Giudici, e quindi va esclusa ogni responsabilità del Comune. 

Presidente Graziosi – Relatore Porreca Considerato che O.E. conveniva in giudizio il Comune di Reggio Emilia chiedendo il risarcimento dei danni arrecati a un'autovettura di sua proprietà a causa dell'impatto di un capriolo che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di una strada appartenente all'ente locale il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dal Tribunale secondo cui, pur rispondendo la pubblica amministrazione, proprietaria della strada, secondo l'articolo 2051 c.c., si trattava di un evento statisticamente improbabile e imprevedibile, non essendo stato provato che la via fosse interessata da un elevato numero di attraversamenti di fauna selvatica, tale da imporre una segnaletica di pericolo avverso questa decisione ricorre per cassazione O.E. articolando un motivo unico, corredato da memoria resiste con controricorso il Comune di Reggio Emilia. Ritenuto che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2051,2697, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non si trattava di verificare la sussistenza o meno del nesso causale tra l'evento e l'omissione colposa consistente nella mancata apposizione di segnaletica di pericolo, bensì tra il primo e la cosa, ossia la strada, in termini di oggettiva regolarità eziologica Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Rilevato che il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato dev'essere premesso che vi è un giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità custodiale dell'ente proprietario della strada, sicché non viene in rilievo la diversa sussunzione nel perimetro della responsabilità ai sensi dell'articolo 2052 c.c., del titolare della cura e gestione della fauna selvatica su cui, di recente, v. Cass., 20/04/2020, numero 7969, e Cass., 12/06/2020, numero 12113 nel diverso ambito segnato dall'articolo 2051 c.c., invece, deve richiamarsi la differente e precedente nomofilachia a mente della quale la norma in parola, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio d'imputazione che prescinde dalla colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso, e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale Cass., 01/02/2018, numero 2477, in un'ipotesi di responsabilità dell'ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata in questo differente quadro, deve ritenersi che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare -essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza del capriolo sulla sede stradale se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia dell'obiettiva imprevedibilità ex ante dell'immissione nella carreggiata dell'animale quale fenomeno generale , e se tale immissione conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità e inevitabilità, anche per quel conducente, cioè, in quella specifica circostanza Cass., numero 2477 del 2018, cit., pag. 10 il Tribunale ha accertato in fatto, al di là dei riferimenti agli obblighi di segnaletica, che l'immissione improvvisa nella sede stradale dell'animale era statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata , rimanendo quindi assorbito il secondo tema di accertamento, ossia se, qualora quell'evento fosse stato prevedibile ex ante quale fenomeno generale e, quindi, rientrante nella regolarità causale determinante la responsabilità custodiale in questione, fosse stato però evitabile dal soggetto guidatore, con condotta sopravvenuta integrante, sotto tale profilo, il caso fortuito interruttivo del nesso eziologico non si configura, pertanto, la violazione delle norme evocate, mentre residua solo un tentativo di rilettura istruttoria reiterato in memoria, meramente illustrativa e invece utilizzata richiamando anche documenti non meglio specificati e trascritti, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., numero 6 Cass., Sez. U., 27/12/2019, numero 34469 spese secondo socconnbenza, liquidato come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.