Il rendiconto consuntivo come prova delle morosità relative alle annualità precedenti

«Il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso».

Il Giudice di pace ingiungeva a un condomino il pagamento in favore del Condominio dei debiti di cui al consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. Il Tribunale respingeva l'appello proposto dal condomino avverso la decisione di primo grado che confermava il decreto ingiuntivo, in quanto la delibera di approvazione delle spese relative a gestioni precedenti al 2017, posta a fondamento della domanda monitoria, non era stata impugnata benché il ricorrente avesse partecipato alle assemblee. Il condomino ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto definitiva la delibera di approvazione dei consuntivi per mancanza di impugnazione. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un ‘nuovo fatto costitutivo' del credito stesso» Cass. civ., numero 20006/2020 . La delibera condominiale di approvazione, pertanto, costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme dovute dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, infatti, «discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio» Cass. civ., numero 11981/1992 . Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato correttamente che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il condomino fosse presente all'assemblea, deducendone che nessuna contestazione poteva essere sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Il Giudice di pace di Genova ha ingiunto a S.F. il pagamento di Euro 4406,11 in favore del Condominio di Via […], in base alla delibera di approvazione del consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. L'ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo di aver già versato, ad estinzione dei debiti di cui al consuntivo 2017, l'importo di Euro 3683,43. Esaurita la trattazione, il giudice di pace ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese. L'appello proposto da S.F. è stato respinto dal Tribunale di Genova, rilevando che la delibera di approvazione delle spese relative a gestioni precedenti al 2017, posta a fondamento della domanda monitoria, non era stata impugnata benché l'appellante avesse partecipato alle assemblee. Secondo la sentenza, nessuna contestazione poteva esser più mossa alla deliberazione condominiale neppure da un punto di vista formale, poiché il consuntivo conteneva l'indicazione delle causali delle spese anche con riferimento alle gestioni pregresse, spese cui doveva concorrere anche il ricorrente. Per la cassazione della sentenza S.F. propone ricorso in quattro motivi. Il Condominio di Via omissis resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c., e articolo 116 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, sostenendo che il tribunale non si sarebbe avveduto che il saldo versato dal ricorrente aveva estinto ogni debito verso il condominio e che le somme richieste in via monitoria afferivano anche a gestioni precedenti al 2017, con riferimento a debiti del ricorrente per le quali non era stata fornita alcuna prova. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 1135 c.c., e articolo 63 disp. att. c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, lamentando che l'assemblea non poteva nuovamente deliberare, nè riconoscere debiti relativi a gestioni precedenti al 2017, la cui prova andava data mediante la produzione delle pertinenti decisioni assembleari. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 1137 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver la sentenza ritenuto che la delibera di approvazione dei consuntivi fosse divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, sollevando una questione del tutto irrilevante, dato che il credito del condominio non era neppure documentato. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., numero 1. L'ingiunzione di pagamento è stata emessa sulla base della delibera di approvazione dei consuntivi relativi al 2017 e del bilancio preventivo 2018. La medesima delibera ha riguardato l'approvazione di residui passivi relativi a gestioni precedenti. Va ribadito che il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso cfr. Cass. numero 4489/2014 Cass. numero 20006/2020 . In tal caso vige il principio che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale con cui siano state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. numero 7569/1994 . La delibera condominiale di approvazione costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme l'ambito dell'opposizione è ristretto alla verifica della perdurante esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. s.u. numero 26629/2009 Cass. numero 5254/2011 Cass. numero 4672/2017 . In sostanza, dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., comma 1 Cass. numero 4306/2018 , discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio Cass. numero 11981/1992 . Nello specifico, il tribunale ha rilevato che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il S. fosse presente all'assemblea, deducendone correttamente che nessuna contestazione poteva esser sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.