L’immunità giurisdizionale della Santa Sede sui casi di pedofilia non viola la Cedu

Sollevata per la prima volta la questione dell’immunità giurisdizionale della Santa Sede per i reati di pedofilia commessi dal clero. Per la CEDU il rigetto di una class action di alcune vittime di preti pedofili per ottenere un indennizzo per le strutturali carenze della Chiesa nel far fronte a questa problematica è lecito e non è sproporzionato. L’immunità giurisdizionale si basa su prassi e norme di diritto internazionale articolo 15 Convenzione europea sull’immunità degli Stati e 5 Convenzione dell’ONU sull’immunità degli Stati e dei loro beni , perciò il rigetto di questa azione civile risponde a fini legittimi ed ha solida base legale ed è compatibile con l’articolo 6 §.1 costituendo una lecita restrizione di accesso al Tribunale.

È quanto sancito dalla CEDU sez. III nel caso J.C. ed altri c. Belgio ric.11625/17 del 12 ottobre e non è la sola che sarà trattata su questo tema dalla CEDU questa settimana il 14 si pronuncerà sulla tutela della reputazione dei sarcerdoti, riabilitati dalle accuse di pedofilia in merito al ricorso di una madre di un prete circa il rigetto dell’azione per diffamazione contro un editore che ne aveva infangato la memoria con informazioni false e fuorvianti M.L. c. Slovacchia . Sono 24 persone di varie nazionalità belga, francese ed olandese che sono state vittime, quando erano bambini, di preti pedofili, ma non hanno potuto ottenere  alcun indennizzo dalla Santa Sede, dai dirigenti della Chiesa cattolica belga e da associazioni cattoliche, ritenute ree di aver favorito gli abusi dovuti alle carenze strutturali con cui la Chiesa aveva gestito il fenomeno le autorità giudiziarie in forza dell’immunità giurisdizionale della Santa Sede si erano dichiarate incompetenti ratione materiae a decidere. Status della Santa Sede ed immunità giurisdizionale. La CEDU ritiene che la decisione della Corte di Appello di Gand che ha rigettato per incompetenza ratione materiae l’azione intentata dai ricorrenti non è né sproporzionata né irrazionale, stante il fatto che spetta ai giudici nazionali interpretare il diritto interno. Inoltre «la Santa Sede è stata riconosciuta sulla scena internazionale come gli attributi comuni di un sovrano straniero con gli stessi diritti e doveri di uno Stato … . Ha rilevato, tra l'altro, che la Santa Sede è stata parte di importanti trattati internazionali, che ha firmato concordati con altre sovranità e che ha mantenuto relazioni diplomatiche con circa 185 Stati in tutto il mondo. La Corte d'Appello si è anche basata sulla prassi belga per constatare che il Belgio, che intrattiene relazioni diplomatiche con la Santa Sede dal 1832, lo riconosce come Stato» neretto, nda . Più precisamente «la concessione dell'immunità dello Stato nei procedimenti civili persegue lo scopo legittimo di osservare il diritto internazionale al fine di promuovere la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità di un altro Stato» neretto,nda . Come richiamato nell’abstract la stessa ha solida base legale che si sostanzia nel diritto internazionale e nelle prassi diplomatiche. In conclusione la CEDU rileva che «le misure adottate da uno Stato che riflettono principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia di immunità degli Stati non possono, in linea di principio, essere considerate come un'imposizione  di una restrizione sproporzionata  al diritto di accesso a un organo giurisdizionale garantito dall'articolo 6 § 1» neretto, nda Travaš c. Croazia del 4/10/16, Stichting Mothers of Srebrenica ed altri c. Paesi Bassi del’11/6/13l e Al-Adsani c.   Regno Unito  [GC] del 2001 . Restrizione lecita. Ergo si tratta di un lecito limite all’accesso al Tribunale. Infatti la CEDU «rileva che, secondo un'analisi dei principi del diritto internazionale pubblico, del diritto canonico e della prassi belga, la Corte d'appello ha dichiarato che le colpe e le omissioni asserite, direttamente o indirettamente, dalla Santa Sede facevano parte dell'esercizio dei poteri amministrativi e dei pubblici poteri e che riguardavano quindi «acta iure imperii». La Corte d'appello ha concluso che l'immunità giurisdizionale si applicava ratione materiae a tutti questi atti e omissioni » neretto, nda . Orbene deve essere rigettata anche l’obiezione dei ricorrenti in base alla quale le restrizioni al diritto di accesso al Tribunale non si applicano per i casi di torture, trattamenti degradanti ed /od inumani per acclararli e negare l’immunità servirebbero ulteriori passaggi, ma in ogni caso i ricorrenti non hanno contestato questi trattamenti , bensì una sistemica carenza di adozione di tutele e di misure di prevenzione contro gli stessi. Inoltre «non è lecito affermare che gli Stati non godono più dell'immunità giurisdizionale nei casi relativi a gravi violazioni del diritto dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o violazioni di una norma di ius cogens» come evidenziato dalla menzionata prassi costante e concorde della CEDU. Infine l’eccezione prevista dall’articolo 12 Convenzione ONU sulle immunità relativa alle azioni di indennizzo per lesioni dell’integrità fisica etc. si applica solo e soltanto se le stesse si sono verificate sul suolo dello Stato convenuto nella fattispecie non si sono verificate nel territorio della Santa Sede, ma in Belgio, perciò anche questo argomento è inopponibile. Infatti «le colpe imputate ai vescovi belgi non potevano essere imputate alla Santa Sede, in quanto il Papa non era il principale dei vescovi che, per quanto riguarda le colpe imputate direttamente alla Santa Sede, esse non erano state commesse sul territorio belga ma a Roma  e che né il Papa né la Santa Sede erano presenti in Belgio quando i dirigenti della Chiesa belga hanno commesso i fatti contesati. Sentito sul territorio belga quando sono state commesse le colpe presunte contro i dirigenti della Chiesa in Belgio» neretto, nda . Le vittime possono essere indennizzate? Per la CEDU sì perché la legge belga prevede altri rimedi interni, come è auspicabile in questi delicati casi, onde non privare del tutto le vittime della tutela dei loro diritti. La CEDU chiarisce anche che è lecito il rigetto delle richieste correttamente avanzate contro le associazioni cattoliche ed il clero operanti in Belgio e dettagliatamente individuate in questo caso il rigetto è stato motivato da errori ed omissioni nelle scelte procedurali dei ricorrenti che non sono stati in grado di provare le loro asserzioni e domande.

CEDU del 12 ottobre 2021, caso J.C. ed altri c. Belgio ric.11625/17