Maltrattamenti in famiglia ed esigenze cautelari

In ordine alla valutazione di sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento […]».

Un imputato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la manifesta illogicità e la contraddittorietà di argomentazioni della pronuncia del Tribunale per il riesame di Roma, in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. Il Tribunale era intervenuto per valutare la gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di maltrattamenti in famiglia. La doglianza è fondata. Secondo la Corte di Cassazione, in ordine alla valutazione di sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo » Cass. numero 49750/2019 . Per questi motivi l'ordinanza va annullata, con rinvio al Tribunale per il riesame di Roma per nuovo giudizio sul suddetto punto.

Presidente Cammino – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Il tribunale distrettuale per il riesame di Roma -intervenuto a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte numero 1625 del 18 ottobre 2020, per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di maltrattamenti in famiglia contestata nel corpo della imputazione provvisoria valutazione che tenesse conto degli elementi a discarico proposti con la memoria corredata da allegazioni depositata dalla difesa all'udienza camerale del 7 ottobre 2020 con l'ordinanza impugnata accoglieva nuovamente l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta emissione del provvedimento coercitivo divieto di avvicinamento e comunicazione col figlio minore, ai sensi dell'articolo 282 ter c.p.p. emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della mozione cautelare. 1.1. Il tribunale del riesame ha dunque preliminarmente richiamato le emergenze indiziarie già analiticamente esposte nella sua precedente ordinanza censurata nella sede di legittimità, per poi diffondersi nell'esame diretto delle argomentazioni proposte con la memoria sostenuta da allegate dichiarazioni verbalizzate ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.p. depositata all'udienza del 7 ottobre precedente. 1.2. Il tribunale -chiarite le ragioni della ritenuta conciliabilità tra l'ipotesi d'accusa, sostenuta sulla base del contributo dichiarativo già compiutamente sceverato con la precedente ordinanza, e le dichiarazioni raccolte dal difensore presso la sorella dell'indagato ed un amico di vecchia data dello stesso ha poi valorizzato, sul punto specifico delle ragioni per cui gli informatori del difensore non avrebbero potuto cogliere i segni esteriori dei maltrattamenti subiti dal minore ad opera del padre, il contenuto puntuale delle convergenti dichiarazioni già precedentemente rese dal minore e dalla di lui sorella, per concludere che l'atteggiamento apparentemente sereno mostrato dal minore ai terzi e l'assenza di tracce in corpore rappresentate dagli informatori della difesa e da alcune delle maestre ascoltate, oltre che dal corredo fotografico alla memoria del 7 ottobre 2020, doveva ritenersi simulato e funzionale a non aggravare le condizioni della convivenza parentale. Dovendo comunque riconoscersi, conclude il tribunale, che alcuni momenti di serena convivenza non possono dirsi aprioristicamente inconciliabili con la stimata attendibilità del narrato minorile. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, B.E. ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato accoglimento della impugnazione proposta dal p.m. e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 2.1. violazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione, per avere il tribunale omesso di valutare la inconciliabilità tra le dichiarazioni del minore e quelle della maestra P.S. e delle altre sue colleghe ascoltate, che smentivano sotto il profilo logico l'ipotesi di accusa, così incorrendo nella nullità per omessa valutazione dell'argomento indiziario a discarico prodotto dalla difesa. 2.2. I medesimi vizi violazione della legge processuale e deficit motivazionale, articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e affliggono l'ordinanza impugnata in punto di novella omessa valutazione degli elementi a discarico allegati alla memoria del 7 ottobre 2020, costituiti dalle dichiarazioni della sorella e dell'amico di vecchia data del ricorrente, oltre alla omessa valutazione della documentazione sanitaria e scolastica allegata alla medesima memoria del 7 ottobre 2020. 2.3. Il tribunale avrebbe pure totalmente omesso la motivazione in ordine alla portata del corredo fotografico allegato alla stessa memoria. 2.4. Da ultimo, il difensore denunzia la manifesta illogicità e la contraddittorietà di argomentazioni in ordine ad attualità e concretezza delle esigenze cautelari atte a sostenere il titolo impeditivo eletto, soprattutto in considerazione della contemporanea sospensione della potestà genitoriale e della collocazione del minore in casa famiglia, con divieto di incontri con il padre. Provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni di Roma e tuttora in corso di esecuzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in tema di omessa valutazione delle esigenze cautelari attuali. 1.1. In punto di gravità indiziaria, il corredo motivazionale posto a base della decisione incidentale appare immune da vizi di ordine logico o giuridico, sia nella parte in cui viene ricostruito il difficile contesto parentale in cui si inserisce l'incolpazione a carico del B. , sia ove si dà conto della convergente tra fratelli giustificazione alla assenza di pubblicità o di tracce immediatamente percepibili dei maltrattamenti subiti tra le mura domestiche ad opera del genitore. Cosicché il tribunale ha correttamente adempiuto l'onere motivazionale ulteriore imposto dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza cautelare, rendendo piena contezza delle ragioni storiche e logiche che inducono ad escludere ogni inconciliabilità tra il narrato d'accusa e l'apparente serenità di rapporti parentali colta ab externo dalla memoria dell'Uomo o dall'obiettivo della macchina fotografica, che ha ritratto la traccia espressiva di frammenti di serenità. L'argomentare del tribunale non tradisce dunque, sul punto dedotto, le violazioni di legge o le illogicità manifeste denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari certamente utilizzabili nell'incidente cautelare. 2. Viceversa, quanto.ad attuale valutazione di sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, il tribunale del riesame, con la ordinanza oggi impugnata, ha sostanzialmente eluso l'obbligo di motivazione imposto dalla legge processuale articolo 292 c.p.p., comma 2, lett. c , non potendo evincersi dalla lettura del testo della ordinanza impugnata alcuna pertinente valutazione sul punto nè il tribunale ha sul punto richiamato le motivazioni espresse con la precedente ordinanza, annullata dal giudice di legittimità. Soccorre sul tema la giurisprudenza di questa Corte Sez. 6, numero 49750 del 04/07/2019 Rv. 277438 01 , che in ordine alla valutazione di sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari ha recentemente avuto modo di chiarire che In tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento In motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo . Il tribunale investito del giudizio di rinvio avrebbe dunque dovuto affrontare il tema rimasto assorbito dal provvedimento di annullamento o richiamando sul punto la precedente ordinanza, dando però atto delle sopravvenienze valorizzate dalla difesa, ovvero con nuove esplicite e puntuali argomentazioni che dessero conto della attualità e concretezza delle divisate esigenze, oltre che della adeguatezza del presidio cautelare imposto. 2.1. L'ordinanza che tali argomenti ha graficamente omesso va pertanto annullata, con rinvio al tribunale per il riesame di Roma per nuovo giudizio sul punto. 2.2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Roma competente ai sensi dell'articolo 309 c.p.p., comma 7, rigetta nel resto il ricorso.