Stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione devolve alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l’addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto.
La Corte d'Appello di Roma confermava la condanna dell'imputato per il reato di cui all'articolo 570-bis c.p., per avere omesso di corrispondere al coniuge separato e al figlio minore l'assegno di mantenimento. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello avesse disatteso l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado, per essere stato notificato il decreto che aveva disposto il giudizio all'imputato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., benché nel verbale della notifica l'imputato fosse stato dichiarato irreperibile, senza che l'ufficiale notificatore avesse compiuto ulteriori attività di verifica in loco. Sul punto, la Corte di Cassazione rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 170, comma 3, c.p.p. Secondo l'orientamento minoritario, invece, è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p. nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, «ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo» Cass. penumero , numero 23880/2021 in base a tale ragionamento, non è necessario procedere ad una verifica che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 c.p.p. Pur dichiarando di aderire al secondo orientamento, la Sesta sezione penale ritiene di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, che saranno chiamate a decidere sulla seguente questione «se è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto».
Presidente Costanzo – Relatore Aprilesul ricorso proposto da Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 28 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato D.P.A. in relazione al reato di cui all'articolo 570-bis c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'articolo 570 c.p., comma 2, numero 2, per avere, da gennaio del 2011 fino all'esercizio dell'azione penale, omesso di corrispondere al coniuge separato P.A. e al figlio minore K. la somma mensile di 1.500 Euro, oltre ad un importo pari al 50% delle spese straordinarie del minore, così come stabilito in sede civile dal Tribunale di Latina con provvedimento del 10 gennaio 2011, facendo mancare al coniuge separato e al figlio i mezzi di sussistenza. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il D.P., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 161 c.p.p., comma 4, articolo 179 e 420-bis c.p.p., articolo 111 e 117 Cost., articolo 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado, per essere stato notificato il decreto che aveva disposto il giudizio all'imputato a mente del citato articolo 161, comma 4, benché nel verbale della tentata notifica il prevenuto fosse stato irritualmente dichiarato irreperibile, senza che l'ufficiale notificatore avesse compiuto ulteriori attività di verifica in loco. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'articolo 570-bis c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale irragionevolmente affermato che la riqualificazione del fatto contestato era stata errata e per avere così comunque confermato la sentenza di condanna di primo grado senza considerare che il mancato versamento all'ex coniuge integrava gli estremi del diverso reato di cui alla L. numero 898 del 1970, articolo 12-sexies e L. numero 54 del 2000, articolo 3. Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato nell'interesse di D.P.A. impone, in via preliminare, la soluzione della questione posta con il primo motivo attinente al rapporto esistente tra la norma dettata dall'articolo 161 c.p.p., comma 4, di cui è stata espressamente lamentata la violazione, e quella prevista dall'articolo 170, comma 3, che, pur non richiamata espressamente nell'atto di impugnazione, deve ritenersi evocata in ragione della doglianza difensiva formulata in ordine alle concrete modalità di effettuazione della notificazione nel caso di specie . 2. Sul tema va registrata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione. 2.1. Secondo un primo e maggioritario filone interpretativo, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'articolo 170 c.p.p., comma 3 norma, quest'ultima, che nello stabilire che qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari , ritiene non sufficiente l'attestazione di irreperibilità del destinatario effettuata dall'addetto al recapito mediante raccomandata postale, non potendo questa essere equiparata alla irripetibilità accertata invece dall'ufficiale giudiziario così Sez. 3, numero 37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820 conf. Sez. 2, numero 57801 del 29/11/2018, Nita Florentin, Rv. 274892 cfr. anche Sez. 5, numero 9320 del 9/02/2021, Pallanza, non mass. e Sez. 2, numero 32239 del 30/10/2020, Russo, non mass. . Tale orientamento si base, dunque, sulla valorizzazione del dato letterale, espressione di una sorta di ridotta capacità dimostrativa che, secondo l'impostazione legislativa, avrebbe l'accertamento dell'addetto al recapito postale rispetto a quello che è chiamato a svolgere l'ufficiale giudiziario notificatore. 2.2. Per il contrario filone, sostenuto da una isolata pronuncia di questa Corte, è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. così Sez. 1, numero 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419 . Per tale diverso orientamento, l'articolo 170 c.p.p., comma 3, in base al quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari, trova, dunque, applicazione unicamente con riguardo alle ipotesi di prima notificazione all'imputato non detenuto. 3. Questo Collegio ritiene preferibile la seconda delle due esposte soluzioni ermeneutiche. 3.1. La lettura delle disposizioni in argomento parrebbe precludere margini di “operatività” esegetica, in quanto l'articolo 170 c.p.p., comma 3, si presenta con un testo dal significato formalmente inequivoco sicché sembrerebbe non esservi dubbio che, nel caso in cui la notificazione dell'atto venga effettuata all'imputato con mezzo della posta, anche laddove questi abbia dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., l'attestazione di irreperibilità del destinatario effettuata dall'addetto al servizio postale imponga in ogni caso la necessità di procedere ad una nuova notificazione all'imputato direttamente da parte dell'ufficiale giudiziario. Tuttavia, una interpretazione logico-sistematica di tale disposizione consente di pervenire ad un diverso risultato. Infatti, laddove la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che non sia detenuto o internato, abbia provveduto, dinanzi alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice, a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, e le notificazioni nel domicilio così determinato diventino successivamente impossibili, anche per insufficienza o inidoneità delle indicazioni fornite, l'articolo 161 c.p.p., comma 4, prescrive che le notificazioni sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Norma, questa, che pacificamente si reputa applicabile anche nel caso in cui il destinatario della notificazione risulti trasferito o momentaneamente assente presso quel domicilio così, tra le molte, Sez. 5, numero 51111 del 17/10/2017, Gueye, Rv. 271819 , oppure laddove abbia mutato in maniera irrituale il proprio domicilio Sez. 7, numero 24515 del 23/01/2018, Pizzichello, Rv. 272824 , con uno spettro di operatività che non necessita affatto di una successiva reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio Sez. 4, numero 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 . Pertanto, la legittimità della notificazione al difensore ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, richiede l'accertamento della mera impossibilità di eseguire la notifica dell'atto nel domicilio dichiarato o eletto dall'indagato o dall'imputato nozione fattuale molto più ampia da quella di più specifica della irreperibilità che pure nella pratica viene spesso adoperata in siffatte situazioni , che non si vede perché non possa essere riferita anche all'esito dell'operazione di notificazione tentata dall'addetto del servizio postale a norma dell'articolo 170 c.p.p., comma 1. Seguendo tale impostazione si è significativamente sottolineato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'articolo 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità così, tra le tante, Sez. 6, numero 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560 . Altrimenti si arriverebbe alla paradossale conclusione che la notifica al difensore eseguita ai sensi del più volte richiamato articolo 161 c.p.p., comma 4, sia illegittima se in precedenza l'addetto al servizio postale abbia attestato che nel domicilio dichiarato l'imputato risulti irreperibile e che, invece, sia legittima se l'agente postale abbia in precedenza attestato nella sua relazione che, nel luogo indicato, il destinatario risulta sconosciuto, trasferito, o che l'indirizzo risulta inesatto, insufficiente o inesistente cioè utilizzi una delle ulteriori formule con quali quell'addetto è chiamato a restituire l'atto al mittente, a mente della L. 20 novembre 1982, numero 890, articolo 9 nella sua versione modificata dalla L. 27 dicembre 2017, numero 205 , che è norma integratrice dell'articolo 170. 3.2. È ragionevole, al contrario, ritenere che la menzionata disposizione dell'articolo 170 c.p.p., comma 3, che - prescrivendo la necessità di accurati accertamenti, che possono essere compiuti solo da un agente più qualificato - impone l'effettuazione del tentativo di nuove notificazioni nelle forme ordinarie, sia riferibile ai soli casi di prima notificazione all'imputato non detenuto disciplinati dall'articolo 157 c.p.p. cioè a quelle situazioni nelle quali, all'esito di più accurate ricerche dovute alla difficoltà di eseguire la prima notifica, è possibile dar luogo all'adozione di un decreto di irreperibilità a norma degli articolo 159 e 160. Norme, queste, che non sono affatto applicabili laddove vi sia stata una dichiarazione o una elezione di domicilio da parte dell'indagato o dell'imputato. L'inciso iniziale dell'articolo 159 c.p.p., secondo cui le nuove ricerche vengono disposte dall'autorità giudiziaria se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 , va letto in collegamento con la disposizione dell'articolo 170 c.p.p., comma 3, nel senso che tali nuove ricerche, finalizzate all'eventuale adozione del decreto di irreperibilità, non possono essere avviate se il primo infruttuoso tentativo di notificazione sia stato curato da un agente del recapito postale con la conseguenza che l'articolo 170, comma 3, non è applicabile laddove vi sia già stato un primo contatto tra l'indagato o l'imputato e l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria, e siano intervenute la dichiarazione o l'elezione di domicilio, con la scelta dell'interessato di indicare il luogo ove egli preferisce ricevere le notifiche dei successivi atti di un procedimento penale. In tale ottica non va neppure trascurato che l'articolo 170 c.p.p., comma 3, ripropone esattamente il testo della disposizione contenuta nell'articolo 178 c.p.p., comma 3, del 1930 norma, questa, che nella lettura che ne veniva data dalla più autorevole dottrina, era interpretata nel senso che il riferimento alle notificazioni nei modi ordinari altro non era che un rinvio agli articolo 169 e 170 del codice di rito abrogato, vale a dire alle ipotesi di prima notificazione all'imputato non detenuto e di notificazioni all'imputato irreperibile. 3.3, La correttezza di tale percorso esegetico sembra potersi indirettamente desumere da quella pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte esaminando altra, sia pur collegabile, questione hanno significativamente puntualizzato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'articolo 161 c.p.p., comma 4, è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 c.p.p. Sez. U, numero 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 . Questo perché, si legge nella motivazione di tale sentenza, non bisogna confondere la disciplina delle modalità di notificazione di cui all'articolo 157 c.p.p. con quella riguardante i luoghi di notificazione di cui all'articolo 161 c.p.p. le modalità di notificazione previste dai primi otto commi dell'articolo 157, inclusa quella del deposito della casa comunale, sono tutte applicabili anche per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dell'articolo 161, sempre che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato. La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall'articolo 161, comma 4, solo se essa risulti impossibile nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso articolo 161. Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'articolo 157 c.p.p. Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'articolo 161 c.p.p. - devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest'ultima disposizione del codice di rito . Dal che è possibile avere conferma che la disciplina dell'articolo 161 c.p.p. è derogatoria rispetto alle altre ordinarie modalità di notificazione all'imputato, e che, nel caso di notificazione nel domicilio dichiarato o letto, la norma dell'articolo 170, comma 3, dello stesso codice di rito non è applicabile. 7. Sussiste, dunque, un oramai ben delineato contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell'articolo 618 c.p.p., comma 1, giustifica la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, chiamata a decidere sulla seguente questione Se è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.