CNF: costituito il Comitato per le Specializzazioni forensi

Il Consiglio Nazione Forense ha costituito, con delibera numero 358/2021, il Comitato per le Specializzazioni forensi, cui sono state delegate le funzioni di istruttoria delle domande di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti. 

Il Consiglio Nazione Forense ha costituito, con delibera numero 358/2021 in attuazione del d.m. numero 144/2015 recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9, l. numero 247/2012, in più parti integrato e modificato dal d.m. numero 163/2020 , il Comitato per le Specializzazioni forensi, cui sono state delegate le funzioni di istruttoria delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Il Comitato è coadiuvato dalla Dott.ssa Anna Mochi, funzionario, e dall'Avv. Prof. Nicola Cirillo dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale. Le domande dovranno pervenire al Comitato esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo specializzazioni@pec.cnf.it, e sarà necessario allegare gli atti o documenti per esteso non limitati alla allegazione del mero frontespizio , ai fini della valutazione della rilevanza dell'incarico, della sicura riferibilità al richiedente. Vi è, inoltre, la possibilità di anonimizzare la documentazione. Qualora ciò non fosse sufficiente, è possibile anche oscurare le parti relative alla descrizione del fatto, purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata. La domanda dovrà essere inoltrata dal richiedente esclusivamente al Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritto. Se incompleta, dovrà comunque essere inoltrata al Comitato. Per ciò che attiene alla tempistica, l'articolo 2, comma 2, l. numero 241/1990 stabilisce che ove non diversamente previsto , il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Il termine è interrotto, a norma dell'articolo 10-bis, nel caso di richiesta di integrazione documentale. Il Consiglio dell'Ordine, anche attraverso una Commissione appositamente nominata, verificherà la regolarità formale della domanda. Oggetto di tale controllo sarà la autocertificazione dei requisiti soggettivi la relazione illustrativa la documentazione comprovante la natura dell'incarico la questione giuridica affrontata.   Potranno essere allegati atti introduttivi del giudizio comparse e memorie di costituzione memorie ex articolo 183 c.p.c. verbali di udienza atti di impugnazione ogni altro atto di natura difensiva.   Il Consiglio dell'Ordine o la Commissione a ciò deputata dovrà deliberare la regolarità formale della domanda e inoltrarla, unitamente ai necessari allegati, al Comitato per le specializzazioni del Consiglio Nazionale. Per quanto riguarda gli incarichi, è possibile computare gli incarichi ricevuti di natura giudiziaria, e al contrario non è possibile computare le difese d'ufficio. Per il numero degli incarichi computabili, si ritiene che possano essere autonomamente considerati la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc. . Per i FORMAT si rimanda al sito del CNF.  

La comunicazione del CNF ai COA