L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta

La nullità conseguente al mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d’ufficio, la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa.

La Corte d'Appello di Bologna dichiarava l'imputato responsabile dei reati di cui agli articolo 73 e 74 D.p.r. numero 309/1990 a lui ascritti, in relazione alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sia stato notificato al difensore fiduciario dell'imputato, il quale però, nel corso delle indagini preliminari, aveva rinunciato già da un anno al mandato difensivo nello specifico, in apertura dell'udienza preliminare, il giudice dava atto della rinuncia e, stante l'inevitabile assenza del difensore, nominava un difensore d'ufficio, il quale preliminarmente rinunciava alle notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sia in proprio sia con riferimento all'imputato. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 4, c.p.p., la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa» Cass. penumero , sez. unite, numero 24630/2015 . L'omessa notifica al difensore d'ufficio titolare dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, al fine di consentire l'effettività dell'assistenza tecnica e del diritto di difesa in fase di udienza preliminare integra una nullità assoluta, posto che l'imputato rimane sostanzialmente privo di assistenza difensiva in una fase particolarmente importante e delicata del procedimento penale, «assistenza che va sempre garantita e che è comunque obbligatoria secondo le vigenti regole del codice di rito» il verificarsi di tale nullità assoluta nella fase dell'udienza preliminare, pertanto, comporta la nullità derivata di tutti gli atti successivi del procedimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24.9.2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato B.E. unitamente a C.A.S. responsabile dei reati di cui agli articolo 73 e 74 D.P.R. numero 309 del 1990 a lui ascritti, in relazione alla illecita detenzione con C.F. , S.F. ed altri di sostanza stupefacente di tipo cocaina e alla partecipazione del medesimo in un'associazione criminale finalizzata a commettere più delitti di cessione a terzi di quantitativi anche ingenti di cocaina in particolare, si addebita al Bequiri di aver curato l'approvvigionamento dello stupefacente al sodalizio, mantenendo i contatti con i fornitori albanesi per conto del S. e del C. fatti commessi a Modena dal febbraio 2007 al febbraio 2008 . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Bequiri, lamentando quanto segue. I Violazione di legge, per omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per l'udienza preliminare del 8.6.2011 conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Deduce che la nomina fiduciaria dell'avv. Enrico Fontana perveniva agli atti del fascicolo del Pubblico ministero e veniva spedita a mezzo fax in data 6.3.2009, prima del decreto di latitanza emesso nei confronti del ricorrente in data 17.3.2009. Successivamente l'avv. Fontana rinunciava al mandato, con atto pervenuto alla segreteria della Procura della Repubblica in data 24.3.2010. Nel frattempo, in data 15.2.2010, il PM aveva avanzato richiesta di rinvio a giudizio e trasmesso il fascicolo al GUP per la fissazione dell'udienza preliminare. L'avviso di fissazione di tale udienza, emesso il 9.5.2011, oltre un anno dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, era notificato il 13.5.2011 a mezzo fax all'avv. Fontana, già rinunciante al mandato allo stesso avvocato era notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare anche per l'imputato latitante. Non veniva nominato un difensore d'ufficio all'imputato nei modi e nelle forme previste dalla legge. All'udienza preliminare dell'8.6.2011, si dava atto che l'avv. Fontana era rinunciante al mandato ed il giudice, invece di constatare la nullità della notifica e rinviare ad altra data per la nomina di un nuovo difensore d'ufficio ex articolo 97 c.p.p., comma 1, nominava alla stessa udienza un difensore d'ufficio prontamente reperibile, l'avv. Gambetti del foro di Bologna, il quale preliminarmente rinunciava alle notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sia in proprio sia con riferimento all'imputato. Assume che il difensore d'ufficio non è stato posto nella condizione di esaminare gli atti e le notifiche, trattandosi di udienza durata pochi minuti. La nullità assoluta, conseguente all'omessa notifica al difensore di fiducia e all'imputato, si era già verificata e non poteva essere in alcun modo sanata dalla rinuncia ai termini del nuovo difensore. Nel caso è venuta a mancare l'effettività del diritto di difesa. Peraltro, il ricorrente, al momento della celebrazione dell'udienza preliminare, si trovava detenuto all'estero, in […], essendo stato colà ristretto dal 15.7.2010 al 1.7.2013. II Violazione di legge, per inosservanza dell'articolo 295 c.p.p., e conseguente nullità del decreto di latitanza e delle successive notifiche al difensore, per assenza di ricerche effettive del ricorrente da parte della polizia giudiziaria, la quale si è solo limitata a ricercare il prevenuto presso la residenza del medesimo in omissis , senza svolgere ulteriori ricerche. III Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo travisamento della prova con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Deduce che in oltre un anno di indagine, siano emerse soltanto sette conversazioni riguardanti presumibilmente il ricorrente, e la Corte territoriale non spiega i motivi per i quali non vi sia una sola intercettazione da cui sia possibile desumere il ruolo di spicco nell'associazione attribuito al prevenuto. Non si considerano adeguatamente i rapporti tra il ricorrente, C. e S. , con riferimento alla Coop Drive, cooperativa di Servizi e Facchinaggio, della quale il B. era amministratore di diritto, ma di fatto gestita dai secondi, ed altre società coinvolgenti i tre soggetti. Rileva l'illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità del chiamante in correità C. Salvatore, il quale si è limitato a fornire una propria verità , dominata dalla volontà e dal bisogno di ottenere una pena mite. Costui incontra poche volte il B. nel corso di ben due anni, nonostante abbia riaffermato il proprio stretto legame con l'promotori dell'associazione criminale C. afferma che il C. era contrario a questa società con il B. , affermazione che si pone in contrasto con i principi che regolano le associazioni per delinquere secondo lo stesso collaboratore, il ricorrente sarebbe stato un canale surrettizio per la fornitura di droga all'associazione, e proprio per questo avrebbe dovuto essere ritenuto estraneo al gruppo il C. , in prima battuta, non ha riconosciuto il B. in sede di individuazione fotografica, lo ha fatto solo dopo la sollecitazione del PM il Tribunale di Modena aveva già ritenuto inattendibile il C. sul punto della sussistenza dell'aggravante del vincolo mafioso in capo all'associazione. IV Travisamento della prova con riferimento al reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 81 cpv., articolo 73, comma 1. Deduce che la Corte territoriale ha travisato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, facendo ampio ricorso ad interpretazioni e giustificazioni, ad assiomi e a curiose massime di esperienza, indicative di debolezza indiziaria con riferimento alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente. I giudici di merito hanno omesso di confutare l'ipotesi della liceità dei rapporti tra C., S. e l'odierno ricorrente, emergente da un totale di ben 122 conversazioni telefoniche intercettate, di cui solo 7 riguarderebbero la posizione del ricorrente. V Violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p., e dell'attenuante specifica di cui all'articolo 114 c.p., avuto riguardo al ruolo marginale attribuito al prevenuto nell'ambito dell'associazione criminale in oggetto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato ed assorbente dei restanti motivi di censura. 2. Dalla lettura degli atti, esaminabili dal Collegio stante la natura processuale della questione sollevata dal ricorrente, si evince che nel procedimento in questione si è verificato un grave vulnus del diritto di difesa dell'imputato, idoneo ad integrare la nullità dedotta con il motivo in esame. È indubbio che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sia stato notificato al difensore fiduciario dell'imputato, il quale però, nel corso delle indagini preliminari, aveva rinunciato già da un anno al mandato difensivo. Dagli atti si evince che, in apertura dell'udienza preliminare, il giudice dà atto della rinuncia risalente, come già visto, ad un anno prima e, stante l'inevitabile assenza del difensore, nomina al prevenuto assente un difensore di ufficio. Si tratta, tuttavia, della nomina di un difensore d'ufficio immediatamente reperibile , quindi di un sostituto del difensore di fiducia rinunciante al mandato ex articolo 97 c.p.p., comma 4, non risultando dagli atti che sia stato nominato un difensore d'ufficio titolare ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., primi tre commi. Invero, nel verbale di udienza è indicato il difensore di fiducia avv. Fontana quale rinunciante al mandato e poi si aggiunge viene nominato difensore d'ufficio l'avv. Gambetti del foro di Bologna . Nonostante la concisione di tali indicazioni, non pare dubbio che il difensore di ufficio sia stato nominato in udienza quale avvocato immediatamente reperito , per cui la sua qualifica non può che essere quella del sostituto ex articolo 97 c.p.p., comma 4. A questo punto, dal verbale si evince che questo nuovo difensore, appena nominato in quanto immediatamente reperito , addirittura rinuncia ai termini per l'avviso dell'udienza, sia per lui che per l'imputato ciò, evidentemente, nonostante egli nulla sappia del contenuto degli atti processuali e nonostante l'evidente complessità delle accuse mosse al suo assistito. In pratica, il predetto difensore abdica al suo ruolo, l'udienza dura pochi minuti ed il giudice dispone il rinvio a giudizio dell'imputato. 3. Si tratta di una situazione in cui solo apparentemente sono state fatte salve le forme e seguite le norme che disciplinano l'assistenza tecnica dell'imputato da parte di un avvocato del libero foro in realtà, è palese che nel caso concreto sia venuta meno l'effettività del diritto di difesa. Nella vicenda processuale in esame risulta, infatti, del tutto mancante un regolare avviso al titolare del diritto di difesa, fiduciaria o di ufficio, essendo indubbio che la nomina del difensore di ufficio titolare avrebbe dovuto essere fatta molto prima della fissazione dell'udienza preliminare o quantomeno il giudice, in udienza, constatata la mancata comparizione del difensore titolare rinunciante al mandato, avrebbe dovuto seguire la procedura dell'articolo 97 c.p.p., primi tre commi, quindi designare un difensore di ufficio secondo tale procedura e avvisarlo tempestivamente dell'udienza. Nella sostanza, avrebbe dovuto disporre un rinvio dell'udienza preliminare, anche al fine di consentire al difensore di ufficio titolare di prendere cognizione degli atti processuali, oltre a provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 28 disp. att. c.p.p. e segg. Affermano le Sezioni Unite che la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa cfr. Sez. U, numero 24630 del 26/03/2015, Rv. 263599 - 01 . Nel caso che occupa, mutatis mutandis, ciò che è mancato è proprio l'avviso dell'udienza preliminare al titolare del diritto di difesa, in quanto il giudice, preso atto della rinuncia del difensore fiduciario, avrebbe dovuto nominare e avvisare un nuovo difensore d'ufficio titolare. Difatti, la Corte di legittimità insegna che la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio Sez. 1, numero 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872 - 01 . Del resto, è la stessa sentenza impugnata ad ammettere che la nomina del difensore è stata effettuata con le modalità di cui all'articolo 97 c.p.p., comma 4, traendone però conseguenze sbagliate. Infatti, il problema non era costituito dalla mera irregolarità della nomina di un difensore immediatamente reperito , ma dalla lesione alla effettività del diritto di difesa conseguente alla mancata nomina nel caso obbligatoria, stante la rinuncia del precedente difensore di un difensore di ufficio titolare, ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 1. 4. In conclusione, l'omessa notifica al difensore d'ufficio titolare - mai nominato dal giudice, come invece avrebbe dovuto a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte del precedente difensore fiduciario - dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, onde consentire l'effettività dell'assistenza tecnica e del diritto di difesa in fase di udienza preliminare, integra l'invocata nullità assoluta, posto che l'imputato è rimasto sostanzialmente privo di assistenza difensiva in una fase particolarmente importante e delicata del procedimento penale, assistenza che va sempre garantita e che è comunque obbligatoria secondo le vigenti regole del codice di rito. 5. Il verificarsi della suddetta nullità assoluta nella fase dell'udienza preliminare comporta la nullità derivata di tutti gli atti successivi del procedimento pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto che dispone il giudizio. Conseguentemente, gli atti vanno trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado ed il decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti del ricorrente e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.