Revocatoria fallimentare: è rilevante il tempo in cui l’assegno è stato messo all’incasso

In tema di revocatoria fallimentare di un pagamento, è rilevante il tempo in cui l’assegno è stato messo all’incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo, cioè il momento in cui è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato.

Una società in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio un'altra società, al fine di ottenere la revoca ex articolo 67, comma 2, l. fall. di un pagamento effettuato tramite assegno bancario. Il Tribunale di Roma prima, la Corte d'Appello di Roma poi, respingevano la richiesta. I commissari liquidatori della società in liquidazione ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell'articolo 67, comma 2, l. fall., e dell'articolo 31 r.d. numero 1736/1933, inerente l'eccezione nei fatti svolta dall'accipiens. La doglianza è fondata. In tema di revocatoria fallimentare di un pagamento, è rilevante il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e riscossa la somma portata dal titolo, cioè il momento in cui è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. Secondo la Corte di Cassazione «non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo, che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio» Cass. numero 139089/2014 . Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Roma.

Presidente Ferro – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- La società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto in giudizio la s.p.a. . , per chiedere la revoca L. Fall., ex articolo 67, comma 2, di un pagamento effettuato a mezzo assegno bancario. Con sentenza depositata nel luglio 2015, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta attorea. 2.- È seguita l'impugnazione di questi avanti alla Corte di Appello di Roma. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 19 febbraio 2019. 3.- Di fronte all'eccezione sollevata della parte appellata e accipiens del pagamento in questione - relativa all' essere stato eseguito il pagamento in un momento antecedente al cosiddetto periodo sospetto -, la sentenza ha rilevato, in via preliminare, che non vi era onere al riguardo di proposizione di appello incidentale posto che trattava di parte totalmente vincitrice in primo grado . Sì che bastava una semplice riproposizione dell'eccezione già svolta nell'ambito del primo grado del giudizio. Nel merito, poi, la Corte romana ha ritenuto fondata la detta eccezione. Il pagamento a mezzo assegno bancario - si è argomentato - deve considerarsi eseguito allorquando l'assegno è stato consegnato dalla società poi dichiarata insolvente all'appellata medesima, in data 9 marzo 2009. Tale data è antecedente di oltre sei mesi, rispetto al provvedimento del 16 ottobre 2009, disponente la liquidazione coatta amministrativa della CRAI . 4.- Avverso questo provvedimento, i commissari liquidatori della CRAI hanno presentato ricorso, formulando quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, la s.p.a. . . Il ricorrente ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell'articolo 346 c.p.c., nonché degli articolo 112 e 342,343,324,329 c.p.c. e anche dell'articolo 65 ord. giudiziario. Il motivo censura la decisione della Corte territoriale, là dove questa ha ritenuto non necessaria la proposizione di un apposito appello incidentale ai fini del riscontro dell'eccezione di estraneità del pagamento al periodo sospetto. Nel caso di specie - si è osservato - il giudice del primo grado non aveva ritenuto superata o assorbita l'eccezione, ma la aveva propriamente respinta e con motivazione specifica. 6.- Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte totalmente vittoriosa nel giudizio non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni sollevate nel grado anteriore pure se sono state disattese dalla sentenza impugnata, risultando sufficiente la riproposizione dell'eccezione nelle difese svolte nel giudizio di impugnazione cfr. Cass., 9 novembre 2016, numero 22841 . 7.- Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme degli articolo 99 e 112 c.p.c Afferma il ricorrente che, nel giudizio del secondo grado, la parte appellata rassegnava nelle proprie conclusioni la richiesta di confermare in toto la sentenza di primo grado , con la conseguenza che - per l'eccezione sollevata - non veniva formulato il relativo petitum. 8.- Il motivo non può essere accolto. Nel trascrivere le conclusioni delle parti, la sentenza impugnata riporta che quella appellata ha chiesto espressamente, sub numero 3, in subordine e nel merito, rigettare le avverse censure, siccome destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto . 9.- Il terzo motivo sostiene la violazione della L. Fall., articolo 67, comma 2 e del R.D. numero 1736 del 1933, articolo 31. Il motivo riguarda il merito dell'eccezione nei fatti svolta dall'accipiens. Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare - si assume - ciò che rileva è l'effetto solutorio dell'atto il pagamento contemplato dalla L. Fall., articolo 67, comma 2, va necessariamente riferito alla data dell'effettivo incasso della somma di danaro a opera del prenditore, poiché è questo il momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione fonte di danno per la massa . 10.- Il motivo è fondato e merita dunque di essere accolto. Trattandosi di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere - come per contro ritiene la pronuncia della Corte territoriale - il momento in cui l'assegno viene a giuridica esistenza come titolo di credito e, dunque, come mezzo di pagamento . A rilevare è il tempo in cui l'assegno è stato messo all'incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato. Come ha riscontrato di recente la pronuncia di Cass., 17 giugno 2020, numero 11696, in materia non può non rilevare il momento in cui si realizza lo spostamento patrimoniale dal debitore al creditore, con conseguente depauperamento del patrimonio del primo e arricchimento di quello del secondo. Che è proprio al verificarsi di tale depauperamento che lo strumento revocatorio intende porre rimedio per l'espressione del principio appena evidenziato, cfr. anche Cass. 18 giugno2014, numero 139089. 11.- L'accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo, che concerne l'applicazione in fattispecie del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13. 12.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.