Confermata la condanna per l’uomo alla guida. Impossibile, secondo i Giudici, mettere in discussione il fatto che egli si sia piazzato al volante in evidente stato di alterazione psico-fisica. Inequivocabile il rinvenimento di tracce di sostanza stupefacente nel suo sangue. Rilevante, infine, anche la dinamica dell’incidente.
Bastano le tracce di cocaina nel sangue dell'automobilista per ritenerlo colpevole, soprattutto se si è reso protagonista di un incidente assurdo, finendo da solo con la propria vettura contro un muretto Cass. penumero , sez. IV, 13 aprile 2021, numero 35500 . All'origine della vicenda giudiziaria c'è l'incidente che vede coinvolta una sola macchina, con all'interno il conducente e due passeggeri. Sul luogo accorre una pattuglia dei Carabinieri. I militari rinvengono cocaina nel portafogli dell'automobilista e i successivi accertamenti sanitari sull'uomo consentono di accertarne non solo l'eccessivo tasso alcolemico ma anche l'assunzione di cocaina. Il quadro probatorio è chiaro. Così i Giudici di merito sanzionano, sia in primo che in secondo grado, l'automobilista, ritenuto colpevole di essersi messo alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche e droga e di avere provocato un incidente stradale , consistito nell'impattare contro un muretto di recinzione con la vettura, che poi si è capovolta e ha concluso la propria corsa in un giardino di proprietà privata. Col ricorso in Cassazione, però, il difensore dell'automobilista sostiene che «non è sufficiente mettersi alla guida dopo aver assunto alcol e droga» per beccarsi una condanna ma «occorre la prova che il guidare sia avvenuto in stato di alterazione psico-fisica , determinato dall'assunzione di determinate sostanze». Di conseguenza, secondo il legale, sarebbe stata necessaria «una approfondita visita medica » sul suo cliente prima di «collegare la presenza di tracce di stupefacente nel sangue dell'uomo all'eventuale presenza di un'alterazione psico-fisica». Per replicare all'obiezione difensiva i Giudici di terzo grado sottolineano che «l'alterazione» punita dal Codice della Strada «esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione» e, aggiungono, «lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato». Ebbene, in questo caso, «la presenza di cocaina è stata riscontrata anche tramite analisi ematiche» e non vi era alcuna ragione per dubitare del fatto che «l'assunzione di quello stupefacente fosse recente ». Inoltre, «le modalità con cui l'automobilista ha cagionato l'incidente, cioè essere andato a finire contro un muretto senza che vi fosse stata alcuna turbativa esterna, consentono senz'altro di ritenere che egli si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica», concludono i Giudici.
Presidente Di Salvo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, O Tribunale di Bergamoi che riteneva R.S. responsabile del reato di cui al D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lett. c , aggravato dalla provocazione di un sinistro stradale capo A e del reato di cui al medesimo decreto legislativo, articolo 187, comma 1, aggravato dalla provocazione di incidente stradale capo B . 2. Nella mattinata del 16/04/2017, una pattuglia dei Carabinieri interveniva nei pressi di omissis , a causa di un sinistro con feriti. L'odierno imputato veniva trovato alla guida dell'automobile Volkswagen Scirocco/ che, dopo aver impattato contro un muretto di recinzione, si era capovolta, terminando la propria corsa in un giardino di proprietà privata. Tutti gli occupanti dell'auto R., F. e A. riportavano lesioni. Nel portafogli del R. veniva trovata sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il F. rilasciava dichiarazioni spontanee in cui affermava di aver conosciuto il R. la sera prima e che nessuno dei viaggiatori era lucido anche l'A., nelle sue dichiarazioni spontanee, riferiva che i tre erano fuori a bere dalla sera prima. Gli accertamenti sanitari, eseguiti sul R., previo avviso sulle garanzie di difesa, davano esito positivo sia con riguardo al tasso alcolico che risultava pari a 1,74 g/l, a seguito di indagine ematica , sia con riguardo all'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a seguito di indagine condotta sulle urine e sul sangue del prevenuto . Alla luce degli anzidetti esiti, il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrata la sussistenza dei reati contestati, sotto entrambi i profili, soggettivo e oggettivo. Altrettanto certa era stata reputata la sussistenza della contestata aggravante dell'aver provocato un incidente. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce 3.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato con riguardo al D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 187 e agli articolo 192, 530, 533, 573 e 576 c.p.p. . Il giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato le prove assunte. Manca totalmente la prova dell'esistenza del reato. Ricordato che, per la configurabilità del reato di cui all' articolo 187 C.d.S. , non è sufficiente che il conducente si metta alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti ma occorre la prova che questa sia avvenuta in stato di alterazione psico-fisica, determinato da tale assunzione, il ricorrente osserva che, a fronte della positività come sopra accertata, non è stata effettuata una approfondita visita medica, tale da consentire di collegare la presenza di tracce di stupefacente all'eventuale presenza di un'alterazione psico-fisica e che nulla di maggiormente significativo era emerso che potesse dar conto, attraverso la tipicità dei segni, di alcuna alterazione psico-fisica dell'imputato. Analoga doglianza viene formulata rispetto al reato di guida in stato di ebrezza. 3.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in riferimento agli articolo 133 e 62-bis c.p. . Si lamenta, in particolare, che non siano stati presi in considerazione i certificati rilasciati dalla Commissione Medica Local& Patenti, prodotti nel giudizio di primo grado, da cui si ricava che l'odierno imputato non fa più uso di sostanze stupefacenti e/o di bevande alcoliche. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte con le quali, tuttavia, il ricorrente non si confronta affatto. 5. Quanto al primo motivo, esattamente la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall' articolo 187 C.d.S. , esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione Sez. 4, numero 19035 del 14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168 Sez. 4, numero 16895 del 27/03/2012, Albertini, Rv. 252377 così come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti articolo 187 del C.d.S. , lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato Sez. 4, numero 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929 . Tutto ciò premesso, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, la presenza di cocaina era stata riscontrata anche tramite analisi ematiche, non sussistendo, pertanto alcuna ragione di dubitare del fatto che l'assunzione di quello stupefacente fosse recente e che le modalità con cui l'imputato ha cagionato l'incidente essere andato a finire contro un muretto senza che vi fosse stata alcuna turbativa esterna consente senz'altro di ritenere che il predetto si trovasse in uno stato di alterazione psico-fisica . La sentenza impugnata evidenzia, altresì, l'inconsistenza della doglianza relativa all'asserita insussistenza dello stato di ebbrezza durante la guida, giacché costituisce dato incontrovertibile che l'imputato abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell' articolo 186 C.d.S. , comma 2. 6. Quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo, giova ricordare che la determinazione della pena da irrogare in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l' articolo 132 c.p. , l'applica discrezionalmente, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. In sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici ed abbia motivato adeguatamente il suo convincimento Cass. Sez. U., numero 8413 del 20/12/2007 , dep. 2008, Cassa, in motivazione . Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è conformata ai criteri indicati e ha reputato adeguata la pena inflitta dal primo giudice/richiamandosi alla gravità dei fatti e ai precedenti dell'imputato. Con specifico riguardo alle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale rileva, con motivazione incensurabile, che queste non possono che trovare fondamento in elementi positivamente accertati e favorevoli all'imputato, laddove nel caso di specie nulla di tutto ciò è dato rilevare, non apparendo certo idonee le circostanze indicate dall'appellante . 7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.