Opposizione a decreto ingiuntivo per onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, «al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta».

Il Tribunale di Campobasso, pronunciandosi sull'opposizione da parte di M.S. avverso il decreto ingiuntivo, emesso a favore dell'Avv. A.V. a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in sede amministrativa, la dichiarava inammissibile. M.S. ricorre in Cassazione deducendo la violazione degli articolo 14, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, 50-quater e 161 c.p.c., sottolineando che «l'opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicchè l'opposizione era tempestiva poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall'articolo 641». La doglianza è inammissibile. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, «al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta» Cass. numero 390/2011 e numero 26163/2014 . Nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non ottempererebbe all'articolo 14 d.lgs. numero 150/2011, la cui applicabilità è stata esclusa dal Tribunale. Per questi motivi il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Il tribunale di Campobasso, pronunciando sull'opposizione proposta da S.M. avverso il decreto ingiuntivo numero 428/2017 - emesso in favore dell'avv. V.A. a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in sede amministrativa - ha dichiarato inammissibile l'opposizione, regolando le spese. Secondo il giudice di merito, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14, per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'articolo 641 c.p.c Per la cassazione della sentenza S.M. propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. L'avv. V. è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 2, degli articolo 50-quater e 161 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, sostenendo che l'opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, della L. numero 794 del 1932, articolo 28, dell'articolo 645 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4. Secondo il ricorrente, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l'opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicché l'opposizione - essendo sottoposta al rito ordinario - era tempestiva, poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall'articolo 641 c.p.c 2. Va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso. Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 14, tanto da dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con ricorso - invece che con citazione - poiché notificato oltre il termine fissato dall'articolo 641 c.p.c Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale - da parte del giudice di merito - consentiva di impugnare la decisione solo con l'appello, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14. Nè rileva la forma del provvedimento impugnato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta Cass. s.u. numero 390 del 2011 Cass. numero 26163 del 2014 , mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era - come detto - appellabile e non ricorribile in cassazione. Non è infine necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità, poiché il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il V. svolto difese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.