Se la cancelleria smarrisce il fascicolo di parte, il Giudice è tenuto a chiederne la ricostruzione

Nei giudizi ex articolo 615 e/o 619 c.p.c. grava sulla parte l’onere di curare il corretto deposito del fascicolo di parte. Ove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse l’omissione di parte è considerata rinuncia al diritto , il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti.

L'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione.   Il caso. Il creditore attivava espropriazione immobiliare in danno del debitore. Un terzo proponeva opposizione ex articolo 619 c.p.c.  Tribunale e Corte d'Appello respingevano l'opposizione.  Il terzo proponeva ricorso per cassazione. La questione affrontata attiene l'obbligo della parte di curare il deposito dei fascicoli di parte nonché le conseguenze del mancato deposito.   Opposizione all'esecuzione, chi provvede al deposito del fascicolo di parte. La S.C., all'esito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha affermato il seguente principio. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli articolo 615 e/o 619 c.p.c. , i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi, nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell' articolo 186 disp. att. c.p.c. , sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo. Di conseguenza, non è necessario che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall' articolo 183 c.p.c. , né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione. Tali documenti, peraltro a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria , restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all' articolo 166 c.p.c. mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all' articolo   168 c.p.c. , in quanto tale e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall' articolo 169 c.p.c. , vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale , dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque  già  acquisito  al processo,  anche  se prodotto  dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione . Laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti in tal caso, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito. Con queste argomentazioni la S.C. ha respinto il ricorso.

Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla a r.l. nei confronti di M.N. e B.L., i terzi S.G. e F.C. hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell' articolo 619 c.p.c. . L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Viterbo. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il S. e la F., sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E' stata inizialmente disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375,376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore formulato proposta di definizione dello stesso con dichiarazione di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza. E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2. La corte ha, peraltro, disposto, con ordinanza interlocutoria numero 20278 del 25 luglio 2019, la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, numero 176 . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Violazione e falsa applicazione degli articolo 615,616 e 619,126 c.p.c. e articolo 186 disp. att. c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. . I ricorrenti fanno presente che le opposizioni di cui agli articolo 615,617 e 619 c.p.c. , pur avendo struttura bifasica, restano comunque giudizi unitari da tale considerazione, discenderebbe, secondo il loro assunto, che i documenti prodotti nella fase sommaria svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione devono ritenersi di per sé acquisiti agli atti del giudizio stesso e, di conseguenza, dovrebbero essere sempre presi in considerazione dal giudice del merito dell'opposizione, eventualmente previa loro acquisizione di ufficio. Il motivo è inammissibile. Esso, per un verso, non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre, per altro verso, è comunque infondato quanto meno sulla base di una parziale correzione della motivazione della stessa sentenza . 1.1 Va premesso che - diversamente da quanto affermano i ricorrenti - la corte di appello non ha affatto negato l'unitarietà dei giudizi di opposizione esecutiva, ma ha affermato che, in virtù della struttura bifasica degli stessi, i fascicoli di parte con le relative produzioni documentali, ivi incluse quelle avvenute nel corso della fase sommaria vanno comunque depositati agli atti del giudizio di merito, quanto meno al momento dell'assegnazione della causa in decisione e, in caso di loro mancato inserimento nel fascicolo di ufficio, anche se per causa non imputabile alla parte ma derivante da un errore della cancelleria, vanno nuovamente prodotti nel giudizio di appello, affinché se ne possa eventualmente tener conto ai fini del gravame, mentre, nella specie, i predetti documenti, necessari ai fini della dimostrazione dei diritti fatti valere dagli opponenti, non erano stati da questi inseriti nel fascicolo di parte depositato all'atto dell'assegnazione della causa in decisione in primo grado, né erano stati prodotti in appello. 1.2 Nella decisione impugnata, in altri termini, non viene negato neanche implicitamente che i documenti eventualmente già esibiti e/o prodotti nel corso della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione debbano ritenersi già acquisiti al processo quali produzioni documentali di parte, né, di conseguenza, che con riguardo agli stessi non sia necessaria una nuova attività di produzione soggetta alle modalità ed ai termini perentori di cui all' articolo 183 c.p.c. , nel corso del giudizio di merito a cognizione piena. Si afferma esclusivamente che ad essi, quali documenti prodotti dalle parti, che rientrano dunque nei rispettivi fascicoli processuali e non entrano invece direttamente a far parte del fascicolo di ufficio in quanto tale , è applicabile l'ordinario regime processuale valido per il ritiro ed il deposito del fascicolo di parte e per tutte le produzioni documentali in esso contenute. 1.3 Orbene, l'indirizzo di questa Corte, in proposito cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 10598 del 02/08/2001 , Rv. 548728 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 16161 del 21/12/2001, Rv. 551311 - 01 Sez. 1, Sentenza numero 21938 del 12/10/2006, Rv. 594884 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 5681 del 15/03/2006, Rv. 588108 01 Sez. 3, Sentenza numero 18237 del 03/07/2008, Rv. 604863 01 Sez. 1, Sentenza numero 10227 del 04/05/2009, Rv. 607778 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 26030 del 10/12/2014, Rv. 633803 - 01 Sez. 1, Sentenza numero 10741 del 25/05/2015, Rv. 635578 - 01 , può essere così sintetizzato - il fascicolo di parte con i relativi documenti va depositato dalla parte stessa, affinché il giudice possa prendere in considerazione i documenti ivi inseriti, al momento della decisione più precisamente al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, secondo l'espressa previsione dell' articolo 169 c.p.c. , presumendosi, nel caso in cui detto fascicolo non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti non inclusi o di tutti quelli prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo - la suddetta presunzione di rinunzia non opera quando la mancanza di alcuni documenti o dell'intero fascicolo di parte non sia riconducibile ad una condotta volontaria della parte, ma al suo smarrimento ovvero ad un errore della Cancelleria o, comunque, ad una circostanza non imputabile alla parte stessa in tale ultima ipotesi, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o comunque dell'acquisizione dei documenti già regolarmente prodotti ma mancanti in atti, e l'omissione può costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza la considerazione dei documenti smarriti o, comunque, assenti dal fascicolo per causa non imputabile alla parte - sarà quindi possibile impugnare la decisione di primo grado per la mancata considerazione dei documenti in questione in conseguenza della mancata adozione degli indicati provvedimenti di ricostruzione/riacquisizione di quelli mancanti in tal caso, peraltro, in sede di gravame la parte ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti - se comunque assenti dal fascicolo di primo grado - affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di appello, che deve in ogni caso decidere la causa nel merito. Nell'ottica appena precisata, la effettiva ratio decidendi alla base della sentenza impugnata, come più sopra ricostruita, deve ritenersi conforme agli indirizzi di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti sufficienti a far rimeditare. In realtà, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non colgono adeguatamente la segnalata distinzione tra la possibilità di ritenere già avvenuta la produzione documentale effettuata nella fase sommaria dell'opposizione che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ciò che esonera semplicemente la parte dall'effettuare nuovamente la suddetta produzione nel giudizio di merito a cognizione piena nei modi e termini ordinari, cioè quelli previsti dall' articolo 183 c.p.c. e l'applicabilità del regime processuale relativo al fascicolo di parte per tutte le produzioni documentali di parte, indipendentemente dalla fase in cui siano avvenute. 1.4 E' opportuno sottolineare, in proposito, che non è conferente il richiamo all'indirizzo di questa Corte Cass., Sez. L, Sentenza numero 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739 - 01 si veda peraltro anche Cass., Sez. 3, Sentenza numero 10566 del 09/05/2007 , Rv. 597792 - 01, per alcune opportune precisazioni, nell'ottica della distinzione appena esposta secondo il quale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi che ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano , il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione. Si tratta infatti di un indirizzo che, nei precedenti richiamati, risulta affermato specificamente in relazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre il presente giudizio non costituisce una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' articolo 617 c.p.c. , ma una opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell' articolo 619 c.p.c. , il cui oggetto è l'accertamento della titolarità, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di un diritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione ed opponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, non la diretta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo in ragione della quale, al più, si potrebbe eventualmente tuttora giustificare il diretto accesso del giudice dell'opposizione al fascicolo dell'esecuzione, e ciò sebbene le riforme del 2005/2006 anche per tale giudizio abbiano previsto una struttura bifasica, così accentuando l'autonomia strutturale della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ed abbiano anzi sottratto a quest'ultimo, nella maggioranza dei casi, la trattazione di detta fase a cognizione piena la questione peraltro esula dall'oggetto del presente giudizio e quindi non è possibile affrontarla in questa sede . 1.5 Inoltre, in base a quanto sin qui osservato, non colgono nel segno neanche le osservazioni compiutamente esplicitate dai ricorrenti soprattutto nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. , in relazione all'obbligo di acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti della fase dell'opposizione svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell' articolo 186 disp. att. c.p.c. . Va ribadito, in proposito, che tutte le produzioni documentali operate dalle parti, in ogni fase del processo, conservano la loro natura e che i documenti prodotti dalle parti confluiscono nei rispettivi fascicoli, il cui regime è disciplinato dagli articolo 166 e 169 c.p.c. , nonché articolo 77 disp. att. c.p.c. anche i documenti depositati nella fase sommaria dei giudizi di opposizione esecutiva restano, quindi, nella rispettiva disponibilità delle parti e di conseguenza - come già osservato - devono essere inseriti nei fascicoli di queste al momento della decisione, ai sensi dell' articolo 169 c.p.c. , affinché il giudice del merito possa prenderli in considerazione. Sotto questo aspetto, deve senz'altro convenirsi che la disposizione di cui all' articolo 186 disp. att. c.p.c. , esonera le parti da una nuova attività di produzione dei documenti già depositati al momento dell'opposizione ovvero nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. Deve altresì convenirsi, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la quale va quindi corretta sul punto, che la disposizione di cui all' articolo 186 disp. att. c.p.c. , è da ritenersi applicabile anche quando il giudizio di merito sia instaurato presso il medesimo ufficio giudiziario davanti al quale si è svolta la fase sommaria dell'opposizione, dal momento che non si giustificherebbe, sotto il profilo sistematico, una diversa soluzione per le due ipotesi e dovendo, anzi, ritenersi che la disposizione in questione sia dettata anche al fine di estendere la suddetta previsione all'ipotesi in cui il giudizio di merito debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale pende l'esecuzione, come condivisibilmente argomentato dal P.G. nelle sue conclusioni. Deve poi ulteriormente ribadirsi che, proprio in base a tale disposizione, non è necessario che i documenti già prodotti nella fase sommaria siano nuovamente prodotti nel giudizio di merito entro i termini per le attività asseverative eventualmente fissati ai sensi dell' articolo 183 c.p.c. , comma 6. Al tempo stesso, deve peraltro affermarsi che quei documenti non mutano la loro natura di produzioni documentali di parte, destinate come tali a confluire nel fascicolo di parte di cui all' articolo 166 c.p.c. e non direttamente nel fascicolo di ufficio di cui all' articolo 168 c.p.c. . Di conseguenza, le parti non possono ritenersi esonerate dall'onere di depositare i propri fascicoli, con tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio in entrambe le fasi di esso , al momento della decisione, perché il giudice possa tenerne conto ai fini della decisione stessa, con le relative e già esaminate conseguenze tra cui obbligo del giudice di primo grado di procedere alla ricostruzione del fascicolo solo ove il mancato deposito dello stesso o di alcuni documenti non sia imputabile alle parti onere della parte, in mancanza, di proporre gravame, comunque producendo nuovamente i documenti mancanti . Orbene, proprio l'applicazione dei principi appena sintetizzati ha condotto la corte di appello a rigettare il gravame dei ricorrenti, sulla base di una argomentazione condivisibile in diritto con le precisazioni sin qui formulate e, comunque, non adeguatamente colta e censurata nel ricorso. 1.6 Vanno in definitiva affermati i seguenti principi di diritto nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli articolo 615 e/o 619 c.p.c. , i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell' articolo 186 disp. att. c.p.c. , sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo di conseguenza, non è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall' articolo 183 c.p.c. , né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione tali documenti, peraltro a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione nella fase sommaria , restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all' articolo 166 c.p.c. mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all' articolo 168 c.p.c. , in quanto tale e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall' articolo 169 c.p.c. , vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale , dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti - quindi già acquisiti al processo - sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti - se non presenti nel fascicolo - affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito . 2. Con il secondo motivo si denunzia Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell' articolo 112,115 e 232 c.p.c. - omessa pronuncia sulla domanda subordinata di intervenuta usucapione del terreno, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione - in relazione all' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 . Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. Non ricorre alcuna omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione, che è stata espressamente presa in considerazione e rigettata per difetto di prova, il che esclude manifestamente la sussistenza della dedotta violazione dell' articolo 112 c.p.c. violazione sulla cui sussistenza infondatamente insistono i ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell' articolo 380 c.p.c. . Per il resto, in virtù di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, le censure avanzate con quello in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della valutazione delle prove insindacabilmente operata dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle suddette prove, non nell'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso di cui effettivamente la corte di appello abbia omesso l'esame, né nella puntuale indicazione di una effettiva e concreta violazione delle disposizioni di cui agli articolo 115 e 232 c.p.c. . Per superare le obiezioni formulate con la memoria depositata ai sensi dell' articolo 380 c.p.c. le cui argomentazioni presuppongono tutte l'affermazione - oggetto del primo motivo di ricorso e della quale si è già chiarita invece l'infondatezza - per cui i giudici di merito avrebbero dovuto acquisire i documenti da loro prodotti nella fase sommaria ma non allegati al fascicolo di parte al momento dell'assegnazione della causa in decisione in primo grado né nuovamente prodotti in appello , è dunque sufficiente in proposito ribadire i principi consolidati secondo cui l' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, numero 134 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6 e articolo 369 c.p.c. , comma 2, numero 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. U., Sentenza numero 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629831 - 01 conf. Sez. U., Sentenza numero 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 - 01 Sez. 6 - 3, Sentenza numero 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 - 01 Sez. 2, Ordinanza numero 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01 in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell' articolo 115 c.p.c. , può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre Cass., Sez. 3, Sentenza numero 11892 del 10/06/2016 , Rv. 640192 - 01 cfr. altresì Sez. U., Sentenza numero 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01 la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l' articolo 232 c.p.c. , a differenza dell'effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall'abrogato articolo 218, del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento di prova , onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 4837 del 01/03/2018, Rv. 648210 - 01 . 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.