Mediazione immobiliare: possibile la doppia provvigione per la società che ha ricevuto l’incarico solo da un contraente

Nella vicenda in esame è la futura inquilina di un immobile a contestare la richiesta di provvigione presentata dal mediatore che ha operato come procacciatore d’affari su incarico della proprietaria. Per i Giudici, però, il procacciatore può promuovere gli affari del suo mandante e al contempo svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente. Fondamentale, però, che quest’ultimo sia pienamente consapevole della situazione e la accetti in modo formale.

Provvigione possibile per il mediatore che ha prestato la propria opera in favore di un contraente e che, in contemporanea, ha svolto anche il ruolo di procacciatore d'affari per l'altro contraente Cass. civ., sez. VI, ord., 24 settembre 2021, numero 25942 . All'origine della vicenda c'è la chiusura del contratto di locazione di un immobile tra la proprietaria Paola – nome di fantasia – e la futura inquilina Giovanna – nome di fantasia –. A favorire l'accordo è stata una società di mediazione, che, ad essere precisi, ha ricevuto un incarico ad hoc da Paola. A contratto firmato, però, la società pretende di essere pagata anche da Giovanna. Quest'ultima risponde in modo negativo. E allora è inevitabile lo strascico giudiziario. Per il Giudice di Pace la pretesa avanzata dalla società è legittima. Di conseguenza, Giovanna viene condannata a versare 1.450 euro alla società come «compenso provvigionale» in relazione alla «stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare». Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali annotano, innanzitutto, che «Paola aveva conferito alla società l'incarico di reperire il conduttore interessato alla locazione di un immobile» mentre «Giovanna non aveva conferito alla stessa società alcun incarico». Questo dettaglio è fondamentale per i giudici. Questi ultimi sanciscono che, «a fronte del mandato conferito da Paola alla società di mediazione, mandato che è incompatibile con la mediazione tipica», il rapporto tra la società e Giovanna va qualificato come «una mediazione atipica», e di conseguenza «il corrispettivo dell'opera svolta può essere preteso solo nei confronti di chi ha conferito l'incarico». Ciò significa che la società può pretendere di essere pagata solo da Paola. In Cassazione i Giudici danno definitivamente ragione a Giovanna, libera, quindi, da ogni possibile onere economico verso la società di mediazione. Questa decisione, però, è dovuta, spiegano i magistrati, a un dettaglio fondamentale si è accertato che «Giovanna non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso», poiché «il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta da Giovanna è barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe». Ciò consente di escludere, spiegano i Giudici, che la società «potesse agire nei confronti di Giovanna per il pagamento del compenso maturato per l'attività di mediazione svolta su incarico di Paola». I magistrati tengono poi a fare ulteriore chiarezza, spiegando che «è configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui esso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente». In sostanza, «se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena  consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo». Di conseguenza, «essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie», occorre avere riguardo, in materia, al «concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico».

Presidente Lombardo – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da S.S. , ha rigettato la domanda con la quale la Studio Dometa Imm.re s.a.s. aveva chiesto la condanna della stessa al pagamento del compenso provvigionale, accordato dal giudice di pace nella somma di Euro. 1.450,00 oltre iva e interessi moratori, in relazione alla stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare intervenuto tra l'appellante e la promittente locatrice M.C. . Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la M. aveva conferito l'incarico alla società appellata di reperire il conduttore interessato alla locazione di un immobile e che invece la S. non aveva conferito alla stessa alcun incarico, ha ritenuto che, a fronte del mandato conferito dalla M. alla società di mediazione, che è incompatibile con la mediazione tipica, il rapporto tra l'attrice e l'appellante doveva essere qualificato come una mediazione atipica con la conseguenza che il corrispettivo dell'opera svolta poteva essere preteso solo nei confronti di chi aveva conferito l'incarico. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l'appellante non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso posto che il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla S. è barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe . La Studio Dometa Imm.re s.a.s., con ricorso notificato il 3/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. S.S. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1754 c.c., e degli articolo 113 e 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il conferimento dell'incarico da parte della M. fosse incompatibile con la mediazione tipica e che, dunque, il compenso poteva essere richiesto solo a chi aveva conferito l'incarico, senza, tuttavia, considerare che pure il mediatore tipico può agire, mettendo in relazione due o più soggetti per la conclusione di un affare, in quanto incaricato da una o più parti, soprattutto se si tratta, come l'attrice, di un mediatore regolarmente iscritto al relativo albo che ha esercitato, come è rimasto incontestato tanto dalla locatrice, quanto dal potenziale conduttore, quale soggetto imparziale tra le parti che ha messo in contatto. 2. Il motivo è infondato ma la motivazione dev'essere corretta. È, infatti, configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Se è vero che, di norma, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico Cass. numero 12651 del 2020 Cass. numero 14582 del 2007 come, in effetti, è accaduto nel caso di specie. Il tribunale, infatti, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha accertato che la S. non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso posto che il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla S. è barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe , ed ha, quindi, correttamente escluso che la Studio Dometa potesse agire nei suoi confronti per il pagamento del compenso maturato per l'attività di mediazione svolta su incarico dell'altra parte. 3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva della parte intimata. 5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.