Mamma no vax: il Tribunale di Milano autorizza il padre a procedere in autonomia per i vaccini della figlia

Per i Giudici del Tribunale di Milano il padre divorziato può provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a sottoporre la figlia 11enne a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario e, quando la figlia compirà 12 anni, a valutare in autonomia se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID.

Il ricorrente, padre di una bambina di 11 anni, conviene in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma certamente utili per la tutela della sua salute e che si opponeva anche ad effettuare i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiede pertanto di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l'assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017, conv. in l. 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d'età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID.  I Giudici, che si erano già espressi in ordine all'obbligatorietà dei vaccini di cui alla l. numero 119/2017, ribadiscono che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni come anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, evidenziando che si tratta di un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa. Quanto al vaccino anticovid il Tribunale ha ribadito trattarsi di vaccini raccomandati dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione. Conseguentemente ha autorizzato il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l'accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».   Fonte ilfamiliarista.it

Presidente/Relatore Cattaneo Premesso in fatto Il ricorrente ha allegato che la ex moglie si oppone a somministrare alla FIGLIA di anni 11 i vaccini obbligatori per legge ed anche altri vaccini non obbligatori ma certamente utili per la tutela della sua salute e che anche si oppone ad effettuare i tampone molecolari per la diagnosi del Covid -19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche ed ha chiesto “anche inaudita altera parte e con efficacia immediata, con provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi degli articolo 709-ter c.p.comma e 710 c.p.c. 1 Autorizzare il PADRE, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017 conv. in l. 119/2017, nonché le seguenti vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d'età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135. 2 Autorizzare il PADRE, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la FIGLIA possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone “anti-Covid” tampone molecolare rino-orofaringeo ovvero test antigenico molecolare rapido ”. Con decreto del 24.5.2021 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio concedendo termine al ricorrente fino al 7.6.2021 per la notifica alla resistente e termine a quest'ultima fino al 21.6.2921 per il deposito di memoria difensiva e fissava udienza cartolare in data 1.7.2021 delegando per l'incombente il giudice relatore e concedendo termine ad entrambe le parti fino al 28.6.2021 per il deposito di sintetiche note scritte. Con lo stesso decreto il Tribunale rendeva noto che “questo Tribunale si è già espresso in ordine alla obbligatorietà dei vaccini di cui al D.L. 7 giugno 2017, numero 73 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, numero 119 in G.U. 05/08/2017, numero 182 entrata in vigore l'08/06/2017 articolo 1 co.1 e 1 bis che ha stabilito che … per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate  a anti-poliomielitica  b anti-difterica  c anti-tetanica  d anti-epatite B  e anti-pertosse  f anti-Haemophilus influenzae tipo b.  … per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate  a anti-morbillo  b anti-rosolia  c anti-parotite  d anti-varicella. evidenziando che si tratta di un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa come disposto dal co.4 In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, numero 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento , e autorizzando il genitore istanze ad effettuare le vaccinazioni previste per legge”. Il ricorrente con istanza del 17.6.2021 allegava che la notifica effettuata presso la residenza della resistente in , non era andata buon fine perché “destinataria non figura in luogo, né citofoni né casella postale – custode assente alle ore 12 40. Risulta inoltre sconosciuta da informazioni assunte in luogo. Milano, 7/6/2021” e chiedeva nuovi termini ed un differimento dell'udienza cartolare fissata. Con decreto del 23.6.2021 il Presidente relatore concedeva nuovo termine per la notifica fino al 13.7.2021 e nuovo termine alla resistente per il deposito di memoria difensiva fino al 20.7.2021 ore 12.00, fissando l'udienza per la discussione in presenza per il 21.7.2021 ore 9.15. Alla suddetta udienza tenutasi il 21.7.2021 in presenza, il Presidente relatore rimetteva in termini la resistente per la costituzione autorizzandola a costituirsi alla udienza stessa con comparsa cartacea trattandosi di questione urgente avente ad oggetto trattamenti sanitari, sentiva liberamente le parti e su istanza dei difensori concedeva un termine fino al 2.9.2021 al ricorrente per il deposito di replica alla memoria di costituzione della controparte e per argomentare sulla domanda svolta in udienza di somministrazione del vaccino anti Covid-19 e stesso termine alla resistente per controdedurre su quest'ultima domanda ricordando alle parti di rispettare le indicazioni delle linee guida di questo Tribunale e della Corte di appello di Milano sulla redazione degli atti. Le parti depositavano nel termine assegnato memorie difensive, rassegnando le seguenti domande conclusive PARTE RICORRENTE In via preliminare, in rito e nel merito, con riferimento alle domande dispiegate dalla resistente 1 Rigettare in quanto inammissibile, per carenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza, l'istanza di incidente di costituzionalità degli articolo 1, 1-bis e 1-ter della legge 119/2017 per supposta violazione degli articolo 2,3,5,19,21,31 e 32 Cost., come formulata dalla resistente, e per l'effetto, attesa la pretestuosità e dilatorietà della questione, peraltro già risolta dalla Corte Costituzionale con sent. 5/2018, condannare ai sensi dell'articolo 96 c.p.comma la MADRE al risarcimento del danno nella somma che il Tribunale adito Vorrà stabilire secondo equità. 2 Rigettare, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, tutte le domande dispiegate in via riconvenzionale dalla MADRE, e per l'effetto pronunciare con riferimento alle stesse non solo condanna ex articolo 91 c.p.comma alla rifusione delle spese processuali e di lite, bensì anche, per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi quivi integralmente richiamate, condanna della resistente ai sensi dell'articolo 96 c.p.comma al risarcimento del danno nella somma che il Tribunale adito Vorrà stabilire secondo equità. 3 Rigettare, in quanto inammissibile e/o comunque infondata, anche perché rinunciata in udienza del 21 luglio 2021, la domanda della resistente di differimento della prima udienza e/o per la concessione di termine supplementare per l'esplicazione delle difese. 4 In ogni caso, condannare la resistente, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., al risarcimento del danno, nella somma che il Tribunale adito Vorrà stabilire secondo equità, per la violazione dei principi di lealtà processuale, avendo la medesima depositato, in violazione delle indicazioni del Tribunale stesso, una memoria di ben 103 pagine, lesiva del diritto di difesa del ricorrente e in ogni caso idonea a produrre un aggravamento dell'attività processuale non necessario. 5 Rigettare, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, le richieste della resistente di CTU tecnico-scientifica sull'efficacia e la validità delle vaccinazioni, nonché di CTU psicologica sulle capacità genitoriali e le condizioni di salute psicofisica del ricorrente. In via principale, nel merito, ogni domanda, eccezione ed istanza della resistente disattesa e respinta 6 Autorizzare il PADRE, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la FIGLIA minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017 conv. in l. 119/2017, nonché le seguenti vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d'età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135. 7 Autorizzare il PADRE, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la figlia minore FIGLIA possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone “anti-Covid” tampone molecolare rino-orofaringeo ovvero test antigenico molecolare rapido . 8 Attribuire in via esclusiva al PADRE il potere di valutare l'opportunità di far effettuare alla figlia minore FIGLIA la vaccinazione anti-Covid 19, da somministrarsi eventualmente quando la stessa avrà compiuto il 12° anno d'età. 9 Assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto più opportuno nell'interesse della minore. 10 In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria - Ci si oppone fin d'ora a tutte le richieste istruttorie di prova per testi nonché di interrogatorio formale formulate dalla resistente, perché inammissibili in quanto vertenti su circostanze a sostegno di domande a loro volta non ammissibile e/o infondate e comunque irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio. In caso di denegata e non creduta ammissione dei capitoli di prova e/o interrogatorio ex adverso formulati, si chiede fin d'ora di essere ammessi a dispiegare capitoli di prova per testi e per interrogatorio anche contrari, e di essere ammessi ad ogni attività istruttoria necessaria e/o opportuna. - In ogni caso, con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria. PARTE RESISTENTE Memoria di costituzione del 21.7.2021 Differire la prima udienza e/o concedere un termine supplementare per lo svolgimento dell'attività difensiva supplementare. IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale, delle domande avversarie, rigettare in ogni caso la richiesta di autorizzazione del padre a effettuare le vaccinazioni non obbligatorie, nonché i tamponi COVID. IN VIA RICONVENZIONALE - revocare l'affido condiviso tra i genitori della FIGLIA, e, per gli effetti, attribuirlo in via esclusiva alla MADRE - condannare il ricorrente al pagamento del 50% del corso di equitazione della figlia - condannare il ricorrente al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.comma IN VIA ISTRUTTORIA - disporre CTU tecnico-scientifica volta ad accertare, in ragione delle prove documentali e dei riferimenti bibliografici rappresentati da parte resistente, i se, allo stato dell'arte dei dati epidemiologici ufficiali, sia possibile affermare che la diminuzione nella diffusione e nella mortalità delle malattie di cui alle vaccinazioni obbligatorie sia stata determinata dalla introduzione delle vaccinazioni ii se sia possibile escludere che la causa della diminuzione nella diffusione e nella mortalità delle malattie di cui alle vaccinazioni obbligatorie sia stata determinata da fattori estranei ai vaccini iii se, allo stato dell'arte dei dati epidemiologici ufficiali, sia ravvisabile un miglioramento del quadro epidemiologico nazionale a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale di cui alla L 119/17 iv se, allo stato, esistano studi scientifici atti a determinare la sicurezza dell'inoculazione congiunta dei vaccini come prevista dal piano vaccinale nazionale vigente, segnatamente con riferimento alla somma, cumulativa, di alluminio in particolare, e/o di mercurio o altri metalli pesanti, nonché a qualsiasi altra sostanza in relazione alla quale siano imposti limiti quantitativi per legge, regolamento o sanciti a livello scientifico in relazione al singolo farmaco v se, alla stregua dei dati scientifici basati su studi e ricerche, sia possibile escludere effetti tossici/indesiderati/imprevisti a seguito dell'accumulo di sostanze causato dalla somma dei vaccini obbligatori vi se, alla stregua dei dati disponibili, nonché delle analisi di cui ai doccomma 8 e 13, sia possibile escludere nei vaccini obbligatori la presenza di sostanze estranee, contaminanti, e/o comunque relativamente alle quali non siano disponibili studi di sicurezza ed effetti vii quali sostanze siano in concreto presenti nei vaccini, a fronte di accertamenti standardizzati a campione sui lotti di comune somministrazione nell'ambito del piano vaccinale nazionale viii quali vaccini, fra quelli obbligatori, siano atti a prevenire la diffusione delle malattie da parte dei soggetti vaccinati ix la quantificazione del rischio di malattie invalidanti o di morte, in caso di contrazione naturale dei patogeni di cui alle vaccinazioni obbligatorie, nonché quale sia il rischio di malattie invalidanti o di morte, in caso di vaccinazione, sia quali effetti collaterali del vaccino che in relazione alla possibilità di contrarre ugualmente le malattie x quale sia, in senso quantitativo, il rapporto rischi/benefici per la salute individuale e per quella collettiva, rispetto a ciascuno dei vaccini di cui all'obbligo vaccinale ex L 119/17 xi quale sia la prova scientifica posta a fondamento della teoria dell'immunità di gregge, e, segnatamente, della quantificazione della suddetta immunità nella misura del 95% - disporre CTU tecnico-psicologica in capo al PADRE, al fine di determinarne l'attitudine genitoriale, e, segnatamente, al fine di verificare la capacità di assumere decisioni ponderate in relazione al benessere della figlia minore, e se sussistano, in capo allo stesso, vizi afferenti al processo di formazione delle decisioni tali da inficiarne l'attitudine genitoriale, nonché la persistenza di dipendenze da sostanze psicotrope e/o alcoliche - ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova …omissis…. - disporre l'audizione personale della FIGLIA in relazione alle preferenze circa l'obbligo vaccinale - disporre l'interrogatorio formale del ricorrente sui capitoli di prova da che precedono. Con vittoria di spese, nonché ex articolo 96 c.p.c Memoria 2.9.2021 1 Rigettare la domanda di autorizzazione alla vaccinazione anticovid19 in quanto tardiva, e, pertanto, inammissibile 2 in ogni caso, rigettare la domanda per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In via istruttoria - Disporre CTU tecnico-scientifica volta a determinare i l'effettiva pericolosità, assoluta e relativa, della malattia Covid-19, ii la pericolosità e l'effettività, a breve e lungo termine dei “vaccini” anti Covid-19 iii l'effettivo rapporto rischi/benefici della predetta vaccinazione sul soggetto specifico. - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli omissis Considerato in diritto 1 La domanda di concessione di termini avanzata dalla resistente Quanto alla istanza di MADRE di differimento dell'udienza e di concessione di un termine per lo svolgimento dell'attività difensiva supplementare, si osserva che la stessa è stata indirettamente accolta visto che la prima udienza del 21.7.2021 è stata rinviata con concessione di termine alle parti per il deposito di memorie difensive fino al 2.9.2021, ed è comunque da rigettare visto che nel primo termine concesso la difesa DELLA MADRE ha depositato ampia memoria di costituzione esprimendo in ben 103 pagine, con ampiezza di motivazione, la propria tesi difensiva. 2 La domanda pregiudiziale della resistente di sollevare la questione di legittimità costituzionale del DL 73/2017 convertito con modifiche nella legge 119/2017 La questione è irrilevante e manifestamente infondata. La Corte Costituzionale con sentenza numero 5 del 2018 pubblicata il 18.1.2018 si è già occupata di valutare la legittimità costituzionale del DL 73/2017 e della legge di conversione 119/2017, su ricorso della Regione Veneto, ed ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'articolo 1, commi da 1 a 5, e contro gli articolo 3,4 e 5 del d.l. numero 73 del 2017, nella versione originaria e contro l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter, e contro gli articolo 3,3-bis, 4,5,5-quater e 7 del d.l. numero 73 del 2017, come convertito dalla legge numero 119 del 2017, denunciati per violazione degli articolo 2,3,31,32,34 e 97 Cost., quest'ultimo in «combinato disposto» con gli articolo 117, terzo e quarto comma, e 118 Costituzione. Le censure svolte dalla MADRE nel presente giudizio ripercorrono molti dei profili variamente articolati dalla Regione ricorrente nel giudizio costituzionale es. questione della soglia critica del 95%, della immunità di gregge, del calo dei contagi, dei rischi limitati o inesistenti delle malattie considerate dalla legge del 2017 con esame di ciascuna delle vaccinazioni imposte, anche argomentando circa la loro inefficacia e la loro estrema pericolosità . Il legislatore, qui come innanzi alla Corte costituzionale, è tacciato di non aver bilanciato in modo equilibrato, conformemente al principio di proporzionalità, la tutela della salute, collettiva e individuale, e l'autodeterminazione personale in materia sanitaria, garantita dagli articolo 2,3 e 32 Cost. La Corte con motivazione ampia ed analitica, che ampiamente si riporta, prende l'avvio ricordando come la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'articolo 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo anche nel suo contenuto di libertà di cura con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività da ultimo sentenza numero 268 del 2017 , nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ex multis, sentenza numero 258 del 1994 . In particolare, la Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria sentenze numero 258 del 1994 e numero 307 del 1990 . Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva tutelate dall'articolo 32 Cost. , anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli articolo 30 e 31 Cost. , garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore sul punto, ad esempio, ordinanza numero 262 del 2004 . Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte sentenza numero 268 del 2017 , e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza numero 282 del 2002 . La Corte poi ricorda che gli obblighi vaccinali non sono certo una novità essendo previsti fin dal secondo scorso. Il primo è stato introdotto nel 1888 per arginare la diffusione del vaiolo poi abolito nel 1979 per eradicazione nel modo della malattia, poi sono divenute obbligatorie le vaccinazioni generali per la popolazione in età pediatrica legge 6 giugno 1939, numero 891 Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica , legge 5 marzo 1963, numero 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria , legge 4 febbraio 1966, numero 51 Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica , legge 27 maggio 1991, numero 165 Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B . Verso la fine degli anni novanta, in concomitanza con l'accentuarsi di una più spiccata sensibilità per i diritti di autodeterminazione individuale anche in campo sanitario, sono state privilegiate le politiche vaccinali basate sulla sensibilizzazione, l'informazione e la persuasione, piuttosto che sull'obbligo, garantendo comunque che tutte le vaccinazioni fossero oggetto di offerta attiva, rientrassero nei livelli essenziali delle prestazioni e fossero somministrate gratuitamente a tutti i cittadini secondo le cadenze previste dai calendari vaccinali. Tuttavia, illustra la Corte, negli anni più recenti, si è assistito a una flessione preoccupante delle coperture, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni siano inutili, se non addirittura nocive convinzione, si noti, mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto. In proposito, è bene sottolineare che i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo principalmente all'Autorità italiana per il farmaco AIFA . Anche per essi, come per gli altri medicinali, l'evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre più elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative. Per tale ragione l'ordinamento reputa essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo - obbligo o raccomandazione - la vaccinazione è stata somministrata come affermato ancora di recente nella sentenza numero 268 del 2017, in relazione a quella antinfluenzale . Anzi, paradossalmente, proprio il successo delle vaccinazioni, induce molti a ritenerle erroneamente superflue, se non nocive infatti, al diminuire della percezione del rischio di contagio e degli effetti dannosi della malattia, in alcuni settori dell'opinione pubblica possono aumentare i timori per gli effetti avversi delle vaccinazioni. Si legge nella sentenza del giudice delle leggi in commento che nel corso dell'istruttoria legislativa compiuta sul disegno di legge di conversione, l'Ufficio regionale europeo dell'OMS ha espresso preoccupazione per la situazione italiana corrente, con riguardo alle malattie prevenibili mediante vaccino e, in particolare, al morbillo, nonché alla tendenza delle coperture vaccinali a ristagnare o regredire. La lettera dell'OMS sottolinea altresì l'importanza dell'obbligo vaccinale, nonché l'utilità del controllo della storia vaccinale dei bambini al momento dell'iscrizione scolastica. Inoltre l'opportunità di ripristinare l'obbligo di vaccinazione è stata caldeggiata da autorevoli parti che hanno espresso argomenti e posizioni in linea con le valutazioni presupposte dal d.l. numero 73 del 2017 l'Istituto Superiore di Sanità il Comitato nazionale di bioetica CNB con la mozione «L'importanza delle vaccinazioni» approvata all'unanimità il 24 aprile 2015 il «Documento sui vaccini» approvato, anch'esso all'unanimità, l'8 luglio 2016, dal Consiglio della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri il rapporto «I Vaccini» elaborato da un gruppo di lavoro dell'Accademia nazionale dei Lincei, del 12 maggio 2017. Inoltre, dopo la comunicazione al pubblico dell'approvazione del medesimo decreto-legge, hanno manifestato favore per l'impostazione di quest'ultimo chiedendo, anzi, misure più incisive per garantirne l'effettività quattro associazioni scientifiche e professionali la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica la Società italiana di pediatria la Federazione italiana dei medici pediatri e la Federazione italiana dei medici di medicina generale , da tempo attive con specifiche pubblicazioni e proposte nel settore della politica vaccinale. Ha anche manifestato favore per le iniziative delle istituzioni italiane l'OMS, richiamando alcuni dei propri programmi in materia vaccinale Global Vaccine Action Plan 2011-2010 Measles and Rubella Global Strategic Plan 2012-2020 European Vaccine Action Plan 2015-2020 . Infine la Conferenza unificata si è espressa favorevolmente su quanto previsto dalla normativa ora in esame, pronunciandosi quasi all'unanimità con l'eccezione della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Veneto che poi ha proposto il ricorso . Il recente giudizio della Corte Costituzionale espresso con la sentenza 5/2018 consente non solo di valutare come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla legge del 2017 ma anche, viste le ampie motivazioni tecnico scientifiche richiamate, di rigettare le osservazioni contenute nella memoria di costituzione della MADRE contrarie ai vaccini, formulate sulla base di opinabili e soggettive valutazioni di qualche soggetto o ente, del tutto in contrasto con gli approdi della comunità scientifica nazionale ed internazionale. Quanto ai profili di illegittimità costituzionale non sottoposti al vaglio della Corte si evidenzia che -l'allegato diritto alla obiezione di coscienza per motivi etico o religiosi dovrebbe essere collegato alla libertà religiosa di cui all'articolo 19 della Costituzione di cui non si fa questione nel presente giudizio per un caso si veda Cass. civ. 2020/29469 , ma non certamente a proprie visioni soggettive della vita legate ad una “convinzione spirituale olistica” che si identifica con il termine “Deep Ecology - Ecologia Profonda”. Si sottolinea che per le vaccinazioni in esame entra in campo la responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, con riguardo all'adozione di misure e condotte idonee a garantirne l'interesse a beni fondamentali quali la salute e l'istruzione. Il legislatore, imponendo obbligatoriamente alcune vaccinazioni per i minori, valuta da un lato, il diritto dei terzi alla salute e il correlativo interesse pubblico e, dall'altro, non la libertà di autodeterminazione, «della quale il minore è per definizione privo», ma l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori. Manifestamente infondata appare anche la questione di legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali con la normativa a tutela della privacy, peraltro solo confusivamente allegata dalla resistente, non essendo ravvisabile un collegamento tra obbligo vaccinale e violazione della privacy. Manifestamente infondata è anche la denunciata illegittimità costituzionale sopravvenuta della legge del 2017 per non avere, in assunto, le autorità indicate dalla legge provveduto alla scadenza del triennio ad effettuare le verifiche previste dall'articolo 1 comma 3 della legge in esame. Appare con evidenza che la conformità a Costituzione di una legge in materia di salute pubblica, ampiamente argomentata dalla Corte Costituzionale, è altro rispetto all'eventuale asserito ritardo con il quale il governo provveda a verificare i dati epidemiologici per eventualmente disporre la cessazione della obbligatorietà dei vaccini. Tra l'altro è la stessa parte ricorrente a richiamare i rapporti dell'ISS degli anni 2018/2020 relativi alle malattie di cui ai vaccini obbligatori, a comprova che il monitoraggio è continuo. Si può da ultimo anche menzionare la recentissima decisione della Grande Camera della CEDU http //hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039 , ricordata dalla difesa del ricorrente che su ricorso di diversi cittadini della Repubblica Ceca che denunziavano l'obbligo di vaccinazione contro nove malattie tra le quali difterite, poliomielite, pertosse, epatite b, morbillo, parotite, rosolia, HIB, infezione da pneumococco imposto ai propri figli minori. La Corte ha ritenuto non vi fosse la violazione dell'articolo 8 della Convenzione atteso che lo Stato convenuto intendeva legittimamente garantire al contempo sia la salute dei vaccinati che dei non vaccinati, attraverso il raggiungimento della “immunità di gregge” per le nove gravi malattie in questione. Nel caso in esame, inoltre, vi era l'esigenza di rispondere alle preoccupazioni delle più alte Autorità sanitarie per la diffusione delle nove gravi malattie che con la vaccinazione si intendeva contrastare, così rispondendo alla diminuzione del tasso vaccinale tra i bambini, preoccupazione delle Autorità Sanitarie condivisa ed anzi sollecitata dalla comunità scientifica. 3 Le vaccinazioni obbligatorie Quanto alla domanda di PADRE di essere autorizzato a prestare, senza necessità del consenso materno, l'assenso affinché la figlia possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da d.l. 73/2017 conv. in l. 119/2017 si osserva quanto segue. La domanda è fondata e deve essere accolta. Come già anticipato con il decreto di fissazione di udienza, la legge dello Stato impone ai minori di età, compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, obbligatoriamente e gratuitamente le seguenti vaccinazioni  anti-poliomielitica  anti-difterica  anti-tetanica  anti-epatite B  anti-pertosse  anti-Haemophilus influenzae tipo b  anti-morbillo  anti-rosolia  anti-parotite  anti-varicella. da effettuarsi in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. L'articolo 2 della normativa in esame dispone che solo l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del DM sanità 15.12.1990, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. Ai sensi dell'articolo 3 della legge in commento le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. A rafforzare l'obbligo vaccinale il legislatore ha sanzionato l'omissione prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Essendo questo il quadro normativo in vigore non può essere dubbio che le vaccinazioni sopra elencate debbano essere eseguite e che l'obbligo possa rimanere inadempiuto solo nel caso di documentate condizioni cliniche del minore in relazione alle quali la vaccinazione possa costituire un pericolo per la salute. La MADRE nulla ha allegato in ordine alle condizioni di salute della figlia , né ha riferito di avvenute immunizzazioni. Pertanto, nel rispetto della normativa di legge ed a tutela della salute della minore nonché della salute pubblica ed in continuità all'orientamento di questo Tribunale ex multis rg. 67944/15 ordinanza 8.12.2018 vg. 10506/18 decreto 15.11.2018 vg.40058/20 ordinanza 26.2.2021 si veda anche Corte Appello Napoli decreto 30/08/2017 pubblicato il 24/10/2017 deve essere autorizzato il padre a provvedere in autonomia e quindi anche senza il consenso della madre, alla effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge da somministrare alla minore secondo un programma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio. 4 Le vaccinazioni raccomandate Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, anche a fronte di dissenso materno, a far somministrare alla figlia anche le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d'età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135 ed a far effettuare a Figlia, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” tampone molecolare rino-orofaringeo ovvero test antigenico molecolare rapido . La domanda è fondata e deve essere accolta. Quanto ai vaccini facoltativi ma raccomandati si evidenzia che il DL 73/2017 convertito nella legge 119/2017 all'articolo 1-quater prevede che “Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate  a anti-meningococcica B  b anti-meningococcica C  c anti-pneumococcica  d anti-rotavirus. Si tratta ai vaccini raccomandati dalla scienza medica internazionale a tutela della salute della popolazione tanto che l'Italia ha ritenuto di prevedere la gratuità della somministrazione ed includerli nei LEA livelli essenziali di assistenza pubblica . Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella decisione sopra riportata “nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo. In quest'ottica, pur senza obbligatorietà, l'autorevolezza propria del consiglio medico e gli studi medico scientifici inducono a ritenere opportuno che le suddette vaccinazioni vengano somministrate. Quanto al vaccino anti HPV si rimanda al documento della OMS del 2014 Comprehensive Cervical Cancer Control che chiarisce trattarsi di malattia responsabile di migliaia di decessi l'anno che contiene tra le principali indicazioni quella di vaccinare le ragazze tra i 9 e i 13 anni d'età con due dosi di vaccino. Per le altre vaccinazioni raccomandate si vedano le indicazioni del Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità ISS e l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA oltre che i recenti Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale. I tamponi “anti-Covid” test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare oggi presenti sul mercato sono strumenti validati a livello internazionale per fare diagnosi di infezione da Covid -19. La diagnosi è utile sia al singolo lo identifica e ne permette la presa in carico , sia alla collettività utile nel circoscrivere tempestivamente l'infezione, evitando la rapida diffusione nella società . Si tratta di test poco o nulla invasivi. La necessità dei tamponi è variegata e soggetta a variazioni a seconda della situazione epidemiologica e del tipo di attività e pertanto è necessario che Figlia possa effettuare il tampone più adatto se richiesto per la frequenza scolastica, per viaggiare, per esercitare sport, per attività culturali, di formazione, di istruzione, in sostanza per tutte le attività nella quali ella può esprimere la propria personalità. Le obiezioni della MADRE alle vaccinazioni facoltative ed ai tamponi sono, ancora una volta, frutto di opinioni personali, ispirate da soggetti non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, in parte proposte in modo fuorviante, ovvero basate su notizie non veritiere es. la posizione della Svezia rispetto ai tamponi si veda sito della ambasciata italiana in Svezia e raccomandazioni per viaggiare dalla Italia alla Svezia previo green pass o tampone . Quindi deve autorizzarsi il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, a far somministrare alla figlia le vaccinazioni raccomandate di cui all'articolo 1-quater della legge del 2017 e di quelle previste nei Lea, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento. Deve altresì autorizzarsi il padre a far effettuare a Figlia, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare . 5 La vaccinazione anti Covid -19 Il ricorrente ha chiesto altresì di essere autorizzato di potere valutare in autonomia, senza l'adesione materna, l'opportunità di far effettuare alla figlia minore la vaccinazione anti-Covid 19, da somministrarsi, eventualmente, quando la stessa avrà compiuto il 12° anno d'età. Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente si sottolinea che detta domanda, svolta alla udienza del 21.7.2021, nel contraddittorio delle parti, è ammissibile trattasi di domanda che, pur non contenuta nel ricorso, scaturisce della stessa posizione espressa dai genitori nel ricorso e nella comparsa di costituzione rispetto alla salute della figlia e quindi si sostanzia in un legittimo ampliamento della domanda introduttiva inoltre è stato dato termine per memoria difensiva alla parte resistente così garantendo il diritto di difesa. La posizione espressa dalla resistente sulla pandemia che sta affliggendo tutto il mondo è della stessa natura di quella espressa in relazione alle malattie infantili contrastate dalle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate di cui sopra, poggiata su concezioni personali, suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica interazionale. Secondo la MADRE quest'ultima non sarebbe vera scienza ma solo una subcategoria “promossa dalla politica, dai media, e dal multi miliardari che la controllano”. Il vaccino sarebbe solo sperimentale e la sua sperimentazione sarebbe addirittura in contrasto con il codice di Norimberga che contiene i principî essenziali per la sperimentazione medica su soggetti umani, messi a punto nel 1947 nell'ambito del processo contro i crimini di guerra nazisti . Inoltre il Covid 19 sarebbe una malattia influenzale, scarsamente letale, resa più aggressiva dalla omissione da parte governativa di cure e terapie tempestive, nonché dalla limitazione delle attività fisiche e all'aria aperta, visto che l'aria chiusa, stagnante e viziata, nonché l'utilizzo di mascherine che limitano l'espulsione delle tossine e diminuiscono l'apporto di ossigeno, minando le condizioni fisiche e psicologiche, avrebbero compromesso il sistema immunitario delle persone, indebolendo ulteriormente i soggetti fragili. Infine, i numeri relativi alle morti di Covid 19 sarebbero dovuti all'aver ascritto a ciò qualsiasi causa di morte di persone –a qualsiasi titolo anche post mortem – ritenute o rinvenute positive pag 5 e 6 memoria del 2.9.2021 . I vaccini anticovid sarebbero un fallimento, in quanto inefficaci e altamente pericolosi e l'efficacia reale ed assoluta dei vaccini sarebbe pari all'1,1% doc 36 . Alla scorsa udienza la MADRE ha dichiarato “Ci sono cure che consentono di guarire dal Covid non tradizionali”, assunto smentito dalle attuali conoscenze scientifiche. Concludendo, nella memoria difensiva del 2.7.2021, la MADRE ha affermato l'insussistenza totale di qualsivoglia presupposto per l'imposizione del vaccino anti Covid-19 in capo alla minore, essendo i benefici, individuali e collettivi, del tutto inesistenti, e, per contro, sussistendo gravissimi rischi per la vita, la salute e l'incolumità della minore stessa. Tali oltranzistiche posizioni, che non esprimo dubbi ma assolute certezze in relazione ad una malattia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla MADRE, ha causato oltre 4.500.000 morti nel mondo ed oltre 220.000.000 casi confermati dall'inizio della pandemia dati OMS come da www.salute.gov.it e di un vaccino che è stato ritenuto efficace e sicuro nei Paesi del modo tanto che fino al settembre del 2021 sono state somministrate oltre 5 milioni di dosi, denunciano una presa di posizione oppositiva e aprioristica nei confronti della scienza internazionale che non può che essere frutto di ideologie estremistiche. Altro sarebbe esprimere perplessità e timori, certamente comprensibili allorché ci si imbatte in questioni che attengono alla salute nostra e dei nostri figli, ma la MADRE non si pone nell'ottica di un legittimo confronto tra genitori sulla opportunità di somministrare il vaccino anti Covid alla figlia allorché avrà compiuti 12, ma vi si oppone, assolutamente e definitivamente. Trascura del tutto, la MADRE, di considerare le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid 19 ai bambini dai 12 anni che provengono dall' Ema Agenzia Europea per i Medicinali e dall'Aifa Agenzia italiana del farmaco che ne hanno approvato l'uso sulla base dei dati disponibili che dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati generalmente lievi o moderati e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della vaccinazione. Trascura di valutare le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12 “I ragazzi hanno la possibilità di essere vaccinati dai 12 anni in su e da pediatra ribadisco in maniera assolutamente ferma, convinta e determinata che devono essere vaccinati prima di tutto per proteggere loro stessi, poi per proteggere tutte le persone con cui entrano in contatto e per poi dare continuità alla didattica in presenza”. E non valuta a dovere, la MADRE, le esortazioni che Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso nel senso che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola. Neppure riflette sulla doverosità sociale ed etica della vaccinazione come ribadito dal Presidente della Repubblica discorso pronunciato a Rimini il 20.8.2021 . Vi si oppone tout court, giudicando la presente azione intentata dal padre a tutela della salute della figlia solo strumentalmente diretta a perseguire un unico e diverso obiettivo “l'annichilimento più totale“ della sua persona, un ennesimo tentativo di “imporre il proprio volere sul prossimo” comparsa di costituzione pag.3 . Ritiene pertanto il Tribunale che la posizione espressa dalla madre sia di grave pregiudizio per la salute della figlia minore. La madre, contraria a tutti i vaccini, senza possibilità di apertura alcuna, a causa delle proprie oltranzistiche e negazionistiche posizioni rispetto ai vaccini tutti ed alla pandemia in corso, ha negato alla figlia la possibilità di ricevere le vaccinazioni sia obbligatorie per legge sia raccomandate dagli organi della sanità pubblica del nostro Paese esponendola al rischio di contrarre le gravi malattie che quei vaccini tendono a scongiurare. Inoltre, come da sue stesse parole, ha contravvenuto alle prescrizioni di legge legate al lockdown atteso che ha portato la figlia nel ristorante di un amico con presenti altre 10 persone il padre ha riferito che si trattava di una riunione di no vax , mettendo in pericolo, anche in questo modo, la salute della figlia e, da ultimo, rifiuta ogni valutazione sulla opportunità di somministrare alla FIGLIA il vaccino anti Covid quando raggiungerà l'età consentita. Detti comportamenti impongo al Tribunale di intervenire a tutela della salute della minore, non solo autorizzando il padre ad assumere le decisioni relative, ma anche, conseguentemente, limitando la responsabilità genitoriale materna in relazione alle questioni di salute della figlia relative ai profili oggetto del presente giudizio. In particolare, quanto al vaccino anti Covid 19, ella si è mostrata assolutamente oppositiva e tetragona ad ogni raccomandazione sanitaria, a valutare ogni nuovo approdo della scienza ufficiale, sempre in divenire, che possa essere efficace nella lotta alla pandemia da Sars – CoV – 2. Conseguentemente il padre deve esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia anche per la suddetta questione valutando, alla luce dei risultati della ricerca scientifica, delle autorizzazioni degli enti regolatori, delle norme di legge e delle raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o opportuno somministrare il vaccino anti Covid 19 a FIGLIA al compimento del suo dodicesimo anno di età. La madre si è dichiarata anche contraria alla mascherina “perché quelle che sono utilizzate non fanno da barriera al Covid e comportano una minore capacità d respirare ossigeno e non consentono di interagire con la mimica facciale e quindi causano un danno e livello psicologico”, così di fatto ostacolando l'ingresso a scuola della figlia visto che le mascherine sono obbligatorie per gli studenti che non abbiano il green pass, e comunque esponendo, ed avendo esposto dall'inizio della pandemia, la minore al rischio contagio in caso di assembramenti. Deve quindi disporsi che FIGLIA utilizzi la mascherina necessaria a limitare la possibilità di contagio in tutte le situazioni imposte dalla legge e comunque in caso di assembramento, delegando il padre che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore in ordine alle questioni vaccinali e relative alla pandemia da Covid 19 ad adoperarsi affinché tale prescrizione sia rispettata. 6 La responsabilità genitoriale La resistente con la comparsa di costituzione ha chiesto l'affidamento esclusivo di FIGLIA. La domanda è infondata e deve essere respinta. Le argomentazioni spese dalla resistente in ordine alla personalità ed ai comportamenti paterni che darebbero prova della sua incapacità genitoriale appaiono in parte contraddette dalla documentazione prodotta dal ricorrente, in parte pretestuose. La separazione dei coniugi, secondo la MADRE, sarebbe avvenuta a causa del tradimento del marito egli si sarebbe trasferito in allontanandosi dalle figlie la coppia ha un figlia maggiorenne che vive da sola a essendo maggiormente “interessato agli aspetti fiscali della scelta anziché alle implicazioni parentali”, egli ha fatto abuso di alcol cosi dando prova “di non essere in grado di gestire nemmeno se stesso … figurarsi se questi potrebbe essere idoneo ad esercitare in modo assoluto es esclusivo la potestà decisionale in una questione talmente delicata come la salute della figlia minore” pag. 83 comparsa di costituzione . Si osserva che, quanto all'allontanamento dalle figlie è la stessa MADRE a sostenere che “il PADRE mantiene tuttora la residenza in nonostante abbia una attività commerciale e risieda a ” pag. 3 comparsa di costituzione . Quanto all'abuso di alcol è sempre la MADRE a dar conto dei percorsi terapeutici seguiti dal marito “certo è che la partecipazione al gruppo degli alcolisti anonimi ha giovato all'odierno ricorrente in passato, ma nella condotta persecutoria e ritorsiva odierna non si può non ravvisare un prepotente riaffacciarsi di quelle situazioni di disagio ben conosciute dall'esponente nel passato” pag. 84 comparsa di costituzione . Sul punto, inoltre, il ricorrente ha prodotto una certificazione del dr. , medico e psicoterapeuta, datata 2.8.2021 che ha riferito di un percorso iniziato nel 2012 e durato fino al 2017 per 86 sedute durante il quale il PADRE ha interrotto completamente l'assunzione di alcol si veda anche doc 14 . Dirimente appare essere la considerazione che la stessa madre nel 2017 ha sottoscritto un accordo per un divorzio congiunto, previa trasformazione del rito, con il quale ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia, ed ampie frequentazioni di FIGLIA con il padre due pomeriggi settimanali, fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, il venerdì di competenza materna, ponti festivi in alternanza, due settimane d'estate avendo evidentemente ritenuto piena la capacità genitoriale paterna e superate del tutto le problematiche di alcolismo. Proponendo la domanda di affidamento esclusivo a sé di FIGLIA nulla di nuovo ha allegato in ordine ai comportamenti paterni se non la volontà ritorsiva dell'ex marito per avere ella negato l'autorizzazione al viaggio in Grecia padre/figlia. L'accusa materna di avere il padre intentato il presente ricorso per ritorsione perché ella non aveva acconsentito alle vacanze di FIGLIA in dove il padre ha una casa, già prenotate da tempo, appare smentita dal fatto che il padre, alla scorsa udienza, visto il mancato accordo, ha rinunciato alle vacanze in con la figlia non insistendo per la pronuncia urgente della presente decisione. Sul punto ha riferito “per le ferie ho prenotato a gennaio per la , con autorizzazione della madre, dove ho una casa, poi la mia ex moglie mi ha negato la possibilità di far fare a FIGLIA il tampone e da ultimo ha revocato il consenso all'espatrio … FIGLIA vuole venire con me in dove andiamo tutti gli anni ed io non so come comportarmi. Mi sono informato e per andare in ora non è necessario fare il tampone ai bambini sotto i 12 anni. L'isola è abitata da 400 persone circa tutte vaccinate”. Tuttavia, la madre ha reiterato la propria opposizione. Non si ritiene neppure che la capacità del padre di adottare in via esclusiva tutte le scelte in relazione alle materie oggetto del presente giudizio, sia compromessa all'aver condiviso con la madre le scelte anti vaccino per FIGLIA. Il padre ha alla scorsa udienza ha chiarito “E stata vaccinata nel 2010 e 2011. Poi non è stata vaccinata di comune accordo, più che un accordo io non avevo mai compiutamente riflettuto sul problema vaccini. Ora vorrei che FIGLIA venisse vaccinata, perché dopo il covid ho riflettuto meglio e ritengo che nostra figlia possa e debba essere vaccinata per fare una vita normale di relazioni e di scuola. Il non essere vaccinata ha creato una serie di restrizioni abbiano fatto fatica ad iscriverla in quinta elementare e mia moglie voleva farla studiare a casa, poi invece ha seguito la scuola normalmente anche l'iscrizione alla scuola media è stata difficile è stata disiscritta a catechismo ho dovuto darmi da fare, poi per fortuna ha fatto la cresima e la comunione. Devo tutelare FIGLIA perché le idee della madre mettono in serio pericolo la salute e la vita di relazione di mia figlia”. Può essere comprensibile che una inziale adesione alle scelte materne forse anche per non alimentare il conflitto la separazione di fatto risale al 2012 sia stata dal padre meglio riflettuta e rivista in occasione della attuale pandemia che ha confermato, in generale, la validità dei vaccini. L'accoglimento delle domande svolte dal PADRE impongono, come detto, di concentrare in capo al padre, che si è mostrato attento alla tutela dell'interesse della figlia minore, la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni oggetto del presente provvedimento vaccini, tamponi, mascherine con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre. Come già sopra ampiamente argomentato e come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, l'interesse del minore, nelle questioni di salute, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, impongano ai figli scelte errate sul presupposto della affermazione del principio di autodeterminazione che non può essere invocato quando sia in gioco la salute di minori, privi della possibilità di decidere in proprio. Vista la posizione di totale rifiuto della madre, dovrà la stessa essere ammonita ex articolo 709 ter c.p.comma a non ostacolare il percorso vaccinale di FIGLIA, le scelte del padre in ordine al vaccino anti Covid-19, l'effettuazione dei tamponi ogni volta che sia necessario e l'utilizzo della mascherina. 7 Le richieste istruttorie A sostegno delle proprie teorie la resistente ha chiesto una CTU e l'amissione di alcuni capitoli di prova con escussione testimoniale anche degli artefici e responsabili dei vaccini il Presidente del consiglio, il Ministro della salute, il Presidente della AIFA . L'istanza di CTU è da rigettare apparendo la richiesta consulenza inammissibile ed irrilevante. La CTU dovrebbe indagare sulla efficacia e sulla sicurezza dei vaccini di cui si fa questione nel presente giudizio. Si tratterebbe, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, “di eseguire, su scala globale, una valutazione tecnico-scientifica analoga a quella degli organismi nazionali e sovranazionali preposti alla farmacovigilanza, il cui costo sarebbe esorbitante, e che comunque sarebbe inutile svolgere” perché la validità dei vaccini di cui alla legge del 2017 è stata confermata nel corso degli anni dagli organismi pubblici preposti, così come la validità e l'efficacia dei vaccini anti Covid-19, seppur di recente scoperta. Anche i capitoli di prova sono inammissibili in quanto irrilevanti, e alcuni non contestati. 8 L'ascolto della minore Ritiene il Tribunale che l'ascolto della minore sia inopportuno nel presente giudizio. Preliminarmente si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi anche all'esito della modifica normativa di cui al D.Lgs 153/2014 che ha introdotto l'articolo 336bis c.comma e riformulato l'articolo 337octies c.comma già 155sexies c.c. , il Giudice può non procedere all'ascolto del minore, qualora tale ascolto sia superfluo o comunque pregiudizievole per il minore stesso, dando adeguata motivazione di tale decisione Cass. Civ. Sez. I sentenza 12 maggio 2016 numero 9780, Cass. Civ. Sez. I sentenza 14 febbraio 2014 numero 3540, Cass. Civ. Sez. I sentenza 5 marzo 2014 numero 5097, Tribunale Milano 26 febbraio 2014 est. Ortolan, Tribunale Milano 13 maggio 2104 est. Muscio, Corte Appello Milano, Sez. minori e famiglia, decreto 8 - 11 agosto 2014 . Scelte mediche, come quelle oggetto del presente giudizio, trattano problematiche sanitarie che un bambino non è in grado di valutare perché implicano una capacità di discernimento che presuppone una età maggiore di quella di FIGLIA, che ha solo 11 anni e che non può interloquire con competenza sulla questione vaccinale, sulla effettuazione dei tamponi e sulla opportunità del vaccino anti Covid. Anche il Comitato di bioetica in un parere del 30.7.2021 ha sottolineato la necessità della informazione rivolta “anche agli adolescenti, auspicabilmente mediante un foglio informativo prima del vaccino, affinché possano partecipare in modo consapevole … È importante ascoltare l'adolescente e valorizzarne il diritto ad esprimere la sua scelta, in relazione alla sua capacità di discernimento. Se la volontà del grande minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l'adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica. Nel caso dell'adolescente che rifiuti la vaccinazione a fronte del consenso dei genitori, il Comitato ritiene importante e auspicabile che l'adolescente sia informato che la vaccinazione è nell'interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica”. Pertanto, il consenso deve essere raccolto e l'informazione deve essere resa nei confronti degli adolescenti ma in relazione alla loro capacità di discernimento e quindi tanto più quanto sono grandi. Si sottolinea che il parere sopra riportato attiene alla vaccinazione anti Covid -19 e non alle vaccinazioni che sono obbligatorie per legge e sulle quali non si fa questione di consenso, che FIGLIA ha 11 anni ed è nella fase inziale della adolescenza, che la norma di legge collega l'ascolto al compimento del dodicesimo anno di età e che non è noto se la minore sia capace di discernimento. Comunque, con la presente decisione non si impone a FIGLIA il vaccino anti Covid, ma si autorizza il padre ad adottare la migliore decisione nell'interesse della minore allorché ella avrà l'età per poterlo ricevere. Da ultimo si ritiene che l'audizione della minore potrebbe essere di pregiudizio per FIGLIA vista la posizione materna ed il possibile conflitto di lealtà in cui si troverebbe la bambina. Invero, alla scorsa udienza il padre ha dichiarato ” La bambina è stata indottrinata dalla mamma contro i vaccini ma quando parla con me mi dice che li vorrebbe fare e che non ha avuto il coraggio di dirlo alla mamma” la madre ha riferito “Non ho indottrinato mia figlia ho solo spiegato come reagisce il corpo umano ai virus”.  9 La domanda di condanna al pagamento del 50% delle spese per l'equitazione La resistente, costituendosi, ha svolto in via riconvenzionale la domanda di condanna del padre al pagamento del 50% delle spese per l'equitazione di FIGLIA. Si tratta di domanda inammissibile sia ex articolo 36 c.p.comma in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, sia perché è domanda di condanna che deve essere svolta con il rito del processo ordinario o sommario di cognizione e non con le forme del giudizio camerale ex articolo 737 c.p.comma 10 La vigilanza del GT Vista la necessità di assicurare il rispetto delle presenti prescrizioni si dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio al Giudice tutelare in sede. 11 Le spese del giudizio Vista la totale soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, in ragione del valore indeterminato e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2004 ed il DM 37/2018. 12 La domanda ex articolo 96 c.p.comma La domanda ex articolo 96 c.p.comma avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 96 c.p.comma che la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza alle altrui domande diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa e/o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti Cass. Sez. VI ordinanza 11.2.2014 numero 3003, Cass. Sez. VI ordinanza 30.11.2012 numero 21570 . Da ultimo il Supremo Collegio ha ritenuto che la condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo , quale l'avere agito o resistito pretestuosamente Cass. 3830/21, 20018/20 . Invero, l'articolo 96 comma 3 c.p.comma risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume già di per sé notoriamente eccessivo del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, come affermato anche dalla Corte Costituzionale secondo cui l'articolo 96 comma 3 c.p.comma istituisce un'ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata anche alla giurisdizione Corte Cost. sentenza 23 giugno 2016 numero 152 . La resistente, costituendosi, si è opposta alle vaccinazioni ex lege 2017 malgrado già nel decreto di fissazione del ricorso introduttivo ne sia stata sottolineata la obbligatorietà e sia stata indicata la linea, peraltro imposta dalla legge, adottata da questo Tribunale. La resistente, costituendosi, ha chiesto il giudizio incidentale di costituzionalità delle norme di cui alla legge sui vaccini del 2017 già valutata dalla Corte Costituzionale con recente sentenza del 2018. La resistente, costituendosi, ha svolto domanda di affidamento esclusivo senza alcuna valida motivazione si rimanda a quanto sopra rilevato . Si ricorda che ai sensi dell'articolo 337 quater co. 2 c.comma se la domanda risulta manifestamente infondata il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini dalla determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. La resistente ha svolto in via riconvenzionale una domanda inammissibile come sora già indicato. La resistente si è costituita in giudizio depositando una comparsa di 103 pagine per opporsi alle vaccinazioni di cui alla legge del 2017 ed all'uso del tampone, tra l'altro lamentando la violazione del diritto di difesa e chiedendo un ulteriore termine per meglio argomentare con rinvio della udienza. La mancata concisione degli atti di parte non risponde alle Linee Guida approvate in data 18.3.2019 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano modello disponibile sul sito www.tribunale.milano.it . Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale civile e rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale dettato dall'obiettivo di un processo celere, ispirato al contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'articolo 111, co. 2 Cost., il cui mancato adempimento rischia, inoltre, di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, sottoposte all'attenzione del giudice. La Corte di Cassazione si è espressa sulla opportunità della sinteticità e chiarezza degli atti del processo evidenziando che l'ampiezza degli atti di parte -pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità-, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere e quando non sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, si risolve in un'inutile sovrabbondanza cfr. Cass. Civ. numero 21297/16 Cass. Civ. 11199/12 e Cass. Civ. 17698/14. CNF 27/05/2013, numero 839 . La legge impone atti processuali sintetici e chiari articolo 3, 2° co, D.Lgs. 02/07/2010, numero 104 articolo 132, 2° comma, numero 4 c.p.c. articolo 16 bis comma 9 octies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 per il quale “Gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica sono redatti in maniera sintetica”. Si richiama anche la lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 17 giugno 2013 ove, riferendosi alla disciplina processuale che regola il contenuto dei provvedimenti giudiziali che devono contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» articolo 132, 2° co., numero 4 c.p.c. , ne deduce che un «siffatto tipo di sentenza, caratterizzato da “chiarezza” e “sinteticità” presuppone necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte, ponendosi in conformità rispetto ad indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale che in ambito nazionale -si vedano in merito le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento nel sito della Corte Europea dei diritti dell'Uomo - CEDU, che considera il caso in cui il ricorso ecceda le 10 pagine “eccezionale” ed impone al ricorrente di contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso . Conclusivamente ritiene il Tribunale che la MADRE abbia adottato un comportamento processuale che integra la fattispecie di cui all'articolo 96 co. 3 c.p.comma e che debba essere condannata al pagamento dei una somma equitativamente determinata che si ritiene di ragionevolmente quantificare, viste le tabelle di questo Tribunale edizione 2018 pubblicate sul sito dell'Osservatorio giustizia civile di Milano e le pronunce della Suprema Corte in somma pari a quella delle spese di lite ex articolo 92 c.p.comma cfr. Cass. numero 26435 del 20/11/2020, numero 17902 del 04/07/2019, numero 22258/20 . P.Q.M. Letto l'articolo 709 ter c.p.comma visti gli articolo 737 e seg. e l'articolo 741 co 2 c.p.comma 1. Rigetta la domanda della MADRE di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla legge 119/2017, 2. Rigetta le domande istruttorie della MADRE, 3. Rigetta la domanda della MADRE di affidamento esclusivo della figlia, 4. Dichiara inammissibile la domanda della MADRE di condanna del padre al pagamento del 50% delle spese di equitazione, 5. Autorizza il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, alla effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie ex DL 73/2017 convertito con modifiche con legge 219/2017 da somministrare alla figlia minore FIGLIA secondo un programma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio, 6. Autorizza il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, alla effettuazione delle vaccinazioni facoltative raccomandate dall'articolo 1-quater del DL 73/2017 convertito con modifiche con legge 219/2017 e previste dai LEA da somministrare alla figlia minore al compimento del 12° anno d'età, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento, 7. Autorizza il padre a far effettuare alla figlia, senza il consenso della madre, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” nelle forme del test molecolare, test antigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare secondo la necessità del caso , 8. Autorizza il padre a valutare, in autonomia, senza l'accordo della madre, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge, le raccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o anche solo opportuno somministrare il vaccino anti Covid 19 alla figlia minore, provvedendo di conseguenza, 9. Dispone che Figlia utilizzi la mascherina necessaria a limitare la possibilità di contagio da Covid 19 in tutte le situazioni imposte da legge o comunque in caso di assembramento, delegando il padre ad adoperarsi affinché ciò avvenga, 10. Limita la responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le questioni collegate alle vaccinazioni obbligatorie o facoltative di cui ai punti 5 e 6, alla effettuazione dei tamponi di cui al punto 7, alla eventuale somministrazione del vaccino anti Covid 19 di cui al punto 8 ed all'uso della mascherina di cui al punto 9, attribuendola in via esclusiva al padre, 11. Ammonisce la madre a non ostacolare l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi consegnando al padre la minore unitamente a tutta la documentazione richiesta ogni qualvolta sarà necessario per l'adempimento di quanto sopra, ed a non ostacolare l'uso da parte della figlia della mascherina anti Covid 19, 12. Trasmette gli atti al giudice tutelare di Milano per quanto di competenza ex articolo 337 c.comma 13. Condanna la MADRE alla rifusione delle spese di lite a favore del PADRE che vengono liquidate in euro 2.700,00 oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, 14. Condanna la MADRE a versare al PADRE la somma di € 2.700 ex articolo 96 co 3 c.p.comma oltre interessi legali Decreto immediatamente efficace.