«L’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione».
Con ricorso, spedito due volte, Tizio chiedeva la dichiarazione di illegittimità, inefficacia e/o nullità di un'ordinanza emessa dalla Prefettura di Latina, unitamente al verbale emesso dalla Polizia Locale del Comune di Sonnino, deducendo «la carenza della segnaletica della rilevazione della velocità media per l'uso come tutor della medesima apparecchiatura che può essere utilizzata anche come autovelox». La doglianza è fondata. Infatti, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di sottolineare che «i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto» Cass. civ. numero 1786/2010 . Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto in sede giudiziale gli stessi motivi già proposti avverso il verbale nel ricorso amministrativo, rendendo così il ricorso giudiziale ammissibile e procedibile. Inoltre, la carenza dei cartelli di preavviso sull'uso dell'apparecchio elettronico è anche motivo di ricorso amministrativo, potendo essere adoperato «sia come rilevatore della velocità puntuale, autovelox in postazione fissa, che come tutor, rilevatore della velocità media». Ne consegue l'inganno nei confronti dell'utente, in relazione al tipo di uso dell'apparecchio ed alla tipologia della strada. Il Giudice di Pace di Como ha già avuto modo di evidenziare che «sono nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”. La segnaletica verticale di preavviso deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all'inizio ed alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto, come nel caso dell'autovelox» sentenza numero 1048/2013 . Viene meno anche il principio e l'obbligo di trasparenza della P.A., sancito dalla Circolare Maroni numero 10307/2009 e successivamente, dalla Circolare Minniti che precisa che «l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione». Anche la Consulta ha sottolineato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, d.lgs. numero 285/1992 Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura» sentenza numero 113/2015 . Il Comune di Sonnino non ha adottato, quindi, alla luce dei suddetti precedenti, un comportamento trasparente nel rilevare la velocità e nell'accertarne la violazione. Pertanto, il Giudice di Pace di Latina accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza opposta ed il sotteso verbale, «illegittimo per mancanza di trasparenza nelle modalità dell'accertamento».
Giudice di Pace Stasi Svolgimento del processo Con ricorso spedito due volte il 3/03/2020 ed il 20/05/2020 ed iscritto il 25/05/2020, …omissis… e … Avv. D. nella qualità di difensore ed anche in proprio, chiedevano, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità dell'ordinanza …omissis… del 08/01/2020 Area III Prefettura di Latina e per l'effetto di annullarla unitamente al verbale numero omissis del 03/7/2019, emesso dalla Polizia Locale del Comune di Sonnino con ogni atto successivo e connesso, in via subordinata la parte ricorrente chiedeva l'applicazione del minimo edittale della sanzione. La parte ricorrente deduceva la violazione dell'articolo 3 L. 241/1990, la carenza e/o difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l'omessa corretta presegnalazione dell'apparecchiatura utilizzata, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 142 c.6 c.d.s., l'omessa taratura revisione e l'omessa omologazione dell'apparecchiatura, illegittimità del verbale di accertamento, la differenza tra omologazione ed approvazione. Alla prima udienza fissata veniva integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Sonnino. Si costituiva il Comune di Sonnino che chiedeva declaratoria dì inammissibilità e conseguente improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente per essere stata tardivamente proposta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione avanzata e tutte le connesse domande in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. All'udienza del 14/07/2021 comparivano entrambe le parti ed era letto il dispositivo. Motivi della decisione Occorre premettere che la parte ricorrente ha spedito il ricorso due volte in quanto non acquisito dall'Ufficio e ritornato al mittente per compiuta giacenza, a causa di evidente disguido, non imputabile alla parte ricorrente. Ciò posto, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto sulla base del motivo inerente alla carenza della segnaletica della rilevazione della velocità media per l'uso come tutor della medesima apparecchiatura che può essere utilizzata anche come autovelox. Detto motivo risulta assorbente di ogni ulteriore deduzione. Ai fini della procedibilità del ricorso, occorre richiamare la Sentenza numero 1786 del 28 gennaio 2010 resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte con la quale si afferma il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. Ne deriva che se la parte ricorrente propone in sede giudiziale gli stessi motivi già proposti avverso il verbale nel ricorso amministrativo, come nel caso di specie, il ricorso giudiziale è ammissibile e procedibile. Nel caso in esame, la carenza della cartellonistica di preavviso sull'uso dell'apparecchio ed il connesso principio di trasparenza è motivo comune anche al ricorso amministrativo. Si osserva come il punto della doglianza, nodale in relazione all'accertamento, sia costituito dalla circostanza che lo stesso apparecchio possa essere adoperato sia come rilevatore della velocità puntuale, autovelox in postazione fissa, che come tutor, rilevatore della velocità media, tuttavia pur cambiando la modalità di accertamento della velocità la segnaletica inerente all'apparecchiatura resta la medesima e pertanto essa risulta ingannevole. A tale risultato si perviene per la mancanza della segnaletica di preavviso inerente al controllo elettronico della velocità ove non viene precisata la metodica di accertamento qualora il rilevamento riguardi 1a velocità media ma anche per la mancanza di segnaletica dei due apparecchi rilevatori della velocità, per il caso di utilizzo dell'apparecchio come tutor. In particolare, deve essere evidenziata la mancanza della segnaletica inerente alla porta di uscita , che risulta essere determinante agli effetti del rilevamento della velocità media. Detto singolo secondo apparecchio non viene per nulla segnalato in quanto facente parte dell'apparecchio tutor”, senonché l'apparecchiatura nel suo insieme non viene segnalata come tutor, rilevatore della velocità media. Posto che la medesima apparecchiatura, nella sua interezza, può funzionare sia come tutor che come autovelox , rilevatrice della velocità puntuale, si comprende che essa sia percepita come ingannevole dall'utente, in relazione al tipo di uso dell'apparecchio ed alla tipologia della strada, nonostante il Comune di Sonnino si sia premurato di dare la debita pubblicità on line delle modalità periodiche di uso dell'apparecchio. D'altra parte, occorre evidenziare come lo stesso parere del Ministero dei Trasporti, pure richiesto dal Comune di Sonnino, indichi che la segnaletica di preavviso circa. la metodica di accertamento della velocità sia una scelta operativa degli organi della Polizia Stradale che gestiscono i dispositivi di rilevamento e concludere che lo stato dei luoghi e la segnaletica ivi insistente, se non ingannevole, sia di scarsa chiarezza e non esauriente ai fini della sicurezza e del compito di prevenzione dei pericoli della circolazione, ai quali gli accertamenti della velocità sono diretti. Occorre considerare che. nel caso in esame, l'utente della strada è posto in grado di sapere se l'accertamento ha avuto ad oggetto la velocità puntuale ovvero come nel caso di specie la velocità media, soltanto dal verbale di accertamento della violazione con notifica differita. Invece non è indifferente per il conducente conoscere le modalità in cui viene misurata la velocità. considerato che la violazione di superamento del limite di velocità può essere concretata anche per una variazione minima, rispetto alla tolleranza calcolata. Un precedente nel senso sopra indicato è stato a suo tempo pronunciato dal Giudice di Pace di Como con sentenza numero 1048/13 per cui sono nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello controllo elettronico della velocità . Secondo tale pronuncia, la segnaletica verticale di preavviso deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all'inizio ed alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto, come nel caso dell'autovelox. Ne deriva che la segnaletica adottata, pur essendo del tutto conforme a legge per l'uso dell'apparecchio come autovelox, non è idonea a segnalare il medesimo apparecchio in funzionalità tutor. L'insieme di siffatte circostanze comporta la illegittimità dell'accertamento per non corrispondere al generale principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione ed in particolare all'obbligo di trasparenza sancito, in primo luogo, dalla Circolare Maroni Circolare Ministero dell'Interno numero 10307 del 14 agosto 2009 e successivamente dalla Circolare Minniti, relativa alla trasparenza per le multe stradali, laddove si è chiarito che l' impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto ' delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione . Lo scopo della certezza dei rapporti giuridici ha ispirato anche la sentenza della Corte Cost. 113/2015, con la quale si è dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura . Tali verifiche, dirette ad impedire che vengano usate apparecchiature verificate lustri prima, e la ratio sottesa alla decisione, presuppongono che sia evidente e preavvisato il funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità e delle modalità dell'accertamento, tanto esige la necessaria certezza dei rapporti giuridici e di trasparenza dell'azione amministrativa. Occorre concludere che il Comune di Sonnino non ha adottato un comportamento trasparente nel rilevamento della velocità ed accertamento della violazione. Tale considerazione è assorbente di ogni altro motivo, pertanto occorre accogliere il ricorso ed annullare l'ingiunzione contenuta nell'ordinanza e nel verbale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in considerazione della materia trattata, in favore della parte ricorrente. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Latina, definitivamente pronunciando, nella causa R.G.numero 1703/2020 nei confronti della Prefettura di Latina e del Comune di Sonnino, disattesa ogni contraria istanza, così provvede 1 Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza opposta ed il sotteso verbale, in quanto illegittimo per mancanza di trasparenza nelle modalità dell'accertamento. 2 Condanna la Prefettura di Latina ed il Comune di Sonnino alle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in €. 70,00 di cui €. 43,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.