Trasferimento d’azienda oggetto di procedura fallimentare e continuità dei rapporti di lavoro

Ai fini dell’operatività degli effetti previsti dalla l. numero 428/1990 articolo 47, comma 5 - esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario , in caso di trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell’attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Corte d'Appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato da una s.p.a. in liquidazione a due lavoratori non ritenendo sussistenti i requisiti indicati dalla legge. In particolare, i giudici rilevavano che la società era stata dichiarata fallita ma che il servizio pubblico locale non era stato mai interrotto e quindi riteneva che i lavoratori dovevano ritenersi trasferiti presso la società cessionaria. La società ricorre così in Cassazione avendo, la Corte distrettuale, ritenuto inoperativa la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro introdotta dalla l. numero 428/1990, in quanto il presupposto della non prosecuzione o cessazione dell'attività accomunerebbe tutte indistintamente le tipologie di imprese elencate nella prima parte della norma comprese quelle per le quali è intervenuta dichiarazione di fallimento. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso affermando che «nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5 esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario , in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria».

Presidente Raimondi – Relatore Boghetich Fatti di causa 1. con sentenza numero 210 depositata il 3.4.2018 la Corte di appello di Torino, confermando la pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da omissis s.p.a. in liquidazione a D.R. e B.M. ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all'articolo 45, comma 8, del Regolamento allegato al R.D. numero 148 del 1931 danno recato all'azienda con dolo nei contratti di lavoro, provviste, accolli e vendite o altro ramo del servizio con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, della L. numero 300 del 1970, ex articolo 18, presso la società cessionaria AMAG Mobilità s.p.a. 2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, rilevato che in data 18.7.2016 la società … era stata dichiarata fallita ma che il servizio pubblico locale non era stato mai interrotto essendo stato stipulato, dapprima, un contratto di affitto di azienda tra … e AMAG per il periodo 13.6 - 31.12.2016 poi prorogato sino al 31.3.2017, e poi una cessione di ramo di azienda tra le stesse parti , ha ritenuto che i lavoratori dovevano ritenersi trasferiti presso la società cessionaria, dovendosi applicare l'articolo 2112 c.c., non potendo ritenersi ricorrenti i requisiti previsti dalla L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5, per derogare alla disciplina che impone la continuità dei rapporti di lavoro invero, il citato comma 5, va interpretato nel senso che, anche in caso di dichiarazione di fallimento, sia necessario che l'attività non sia continuata 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società AMAG affidandosi a un articolato motivo di ricorso, illustrati da memoria. Resiste B.M. D.R. e il Fallimento … in liquidazione sono rimasti intimati. 4. Il procedimento è regolato dal D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, numero 176, secondo cui Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell'articolo 374 c.p.c., articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 379 c.p.c., la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione, orale . Nè i difensori delle parti, nè il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale. 5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di estinzione del procedimento per D.R. e l'inammissibilità del ricorso promosso nei confronti di B.M. . Motivi della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno depositato copia del verbale di conciliazione concluso in sede sindacale in data 10.2.2020 tra AMAG Mobilità s.p.a. e D.R. , ove risulta che la società rinuncia a proseguire il giudizio nei confronti del suddetto lavoratore, il quale accetta la rinuncia, con intenzione delle parti di abbandonare il giudizio pendente avanti la Cassazione e di compensare le spese di lite. Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti che va dichiarata in questa sede. 2. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2112 c.c., L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5, in relazione all'articolo 12 preleggi, R.D. numero 267 del 1942, articolo 104, 104-bis, 105, ai principi generali dell'ordinamento, i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché la stessa direttiva 2001/23/CE in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 avendo, la Corte distrettuale, ritenuto inoperativa la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro introdotta dalla L. numero 428 citata, articolo 47, comma 5, in quanto il presupposto della non prosecuzione o cessazione dell'attività accomunerebbe tutte indistintamente le tipologie di imprese elencate nella prima parte della norma comprese quelle per le quali è intervenuta dichiarazione di fallimento. La Corte distrettuale ha omesso di considerare che tutte le fattispecie ivi contemplate ad eccezione dell'amministrazione straordinaria hanno carattere liquidatorio dunque alieno da qualsiasi provvedimento di continuazione dell'attività aziendale che la continuazione dell'attività esula dalla finalità stessa del fallimento, volto tipicamente alla liquidazione del patrimonio dell'impresa e al soddisfacimento della massa, in vista del prioritario interesse dei creditori che le numerose sentenze della Corte di Giustizia europea adottate in questi anni hanno distinto le fattispecie connotate da procedure concorsuali con finalità liquidatoria dalla crisi d'impresa, precisando che solamente in quest'ultimo caso si è di fronte ad un procedimento che, lungi dal tendere alla liquidazione dell'impresa, mira al contrario favorire la prosecuzione della sua attività nella prospettiva di una futura ripresa sentenza Spano, 7.12.1995 causa C-472/93 che le modifiche apportate dalla L. numero 166 del 2009, articolo 19-quater introducendo al suddetto articolo 47, il comma 4-bis, hanno introdotto una diversificazione delle tutele tra situazioni che possono evolvere verso la continuazione dell'attività tra cui l'amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività e fattispecie preordinate alla liquidazione dei beni dell'imprenditore tra cui l'amministrazione straordinaria nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata , tra le quali va annoverato la dichiarazione di fallimento, che integra una procedura liquidatoria per antonomasia. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. preliminarmente, va rammentato che il paragrafo 1 dell'articolo 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli articolo 3 e 4 dello stesso strumento dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'articolo 2112 c.c. , sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria Corte di giustizia dell'UE, sentenze 16.5.2019, Christa Plessers e a., C-509/17, p. 38 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakveniging e a., C-126/16, p. 44 . Il Paragrafo 2 della medesima Direttiva, invece, riespande - quasi interamente - il quadro di garanzie dei lavoratori, prevedendo che, in caso di procedure di insolvenza a prescindere dalla carattere liquidatorio della procedura ma purché sottoposta al controllo di un'autorità pubblica , si applichino gli articolo 3 e 4, con alcuni temperamenti a scelta degli Stati membri, il mancato passaggio dei debiti del cedente e/o la modifica delle condizioni di lavoro dei dipendenti da concordarsi con le organizzazioni sindacali. Cfr. con riguardo a procedure non caratterizzate da carattere liquidatorio bensì da finalità di risanamento delle imprese, CGUE sentenze 7.12.1995, Spano e a., C-472/93 25.7.1991, d'Uro e a., C-362/89, citate dalla sentenza impugnata, che avevano, entrambe, ad oggetto non una procedura fallimentare bensì procedure che disciplinavano l'amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi . 3.2. Con riguardo al diritto interno e alla giurisprudenza di questa Corte, è stato recentemente sottolineato cfr. Cass. numero 10414 del 2020 , con riguardo alle garanzie da assicurare ai lavoratori di aziende in crisi, che della L. numero 428 del 1990, articolo 47, contiene una diversità di disciplina, ai fini dell'applicazione o meno dell'articolo 2112 c.c., tra procedure che presuppongono la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione di cui del medesimo articolo 47, comma 5 e numero procedure non liquidative di cui dell'articolo 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. numero 135 del 2009, articolo 19, conv. in L. numero 166 del 2009 al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee giugno 2009 nella causa C-561/07 e si è rilevata la simmetria con le deroghe consentite, rispettivamente, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 2 dell'articolo 5 della Direttiva 2001/23/CE. Invero, si è affermato che il legislatore ha inteso limitare ai soli casi di procedure concorsuali liquidative nel corso delle quali non sia stata disposta o sia cessata l'attività ossia all'ipotesi dell'articolo 47, comma 5, a differenza della L. numero 428 del 1990, comma 4 bis la deroga al generale principio della continuità dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all'azienda trasferita. È stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal e caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'articolo 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria cfr. Cass. numero 31946 del 2019 . 3.3. In coerenza con la normativa di fonte comunitaria e di diritto interno, anche, come interpretata, nei rispettivi ambiti, dalla Corte di Giustizia Europea e da questa Corte, le procedure fallimentari concernenti le imprese cedenti rientrano pienamente ed anzi prioritariamente nel campo di applicazione della L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5 e, corrispondentemente, nel paragrafo 1 dell'articolo , 5, della Direttiva 2001/23/CE essendo ontologicamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione della società dichiarata fallita, rappresentando - eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda - solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai creditori. Nell'ambito della procedura fallimentare, invero, là eventuale continuazione dell'impresa non è più nella sua piena, esplicazione ed è, comunque, sempre finalizzata alla esclusiva liquidazione dei beni. Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare – o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio. Il testo del comma 5 della L. numero 428 del 1990, articolo 47 interpretato conformemente alla norma comunitaria di cui reca, attuazione nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, consente pianamente di includere tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese che possono disapplicare l'articolo 2112 c.c La disposizione normativa recita 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 c.c., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante . In simmetria con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'articolo 2112 c.c., è quindi nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori e di procedure di insolvenza analoghe par. 1 Direttiva individuate, dal legislatore nazionale, in quelle di omologazione, di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata , ove la precisazione della continuazione dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo CGUE 22.6.2017, citata - perché, a differenza del fallimento, si tratta di procedure che, per loro natura, possono essere finalizzate a seconda delle situazioni in cui versa l'impresa alla liquidazione del patrimonio ovvero al risanamento mediante ristrutturazione. La conferma della correttezza di tale interpretazione è fornita della L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 4-bis, lett. b bis, che, nell'ambito delle ipotesi in relazione alle quali sono consentite deroghe all'articolo 2112 c.c. deroghe di portata più ristretta rispetto a quelle consentite nei casi previsti dal successivo comma, 5 cfr., sul punto, Cass. numero 10414 del 2020, citata , include l'amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, numero 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività . Quindi, nel contesto dell'articolo 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario l'esclusione delle tutele di cui all'articolo 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni il comma 4-bis prevede, come regola, l'applicazione dell'articolo 2112 c.c., e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le condizioni di lavoro , nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito. Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni che possono apparire sintatticamente equivoche, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logico-sistematica e con la voluntas legis. 4. Ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, venendo risolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato seguente principio di diritto Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. numero 428 del 1990, articolo 47, comma 5 esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario , in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria . 5. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo al controricorrente B.M. , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese, del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra AMAG Mobilità s.p.a., Fallimento … e D.R. e compensa tra le parti le spese di lite. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello, di Torino, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.