Rapinato all’esterno del garage della villa: il luogo è catalogabile come privata dimora

Condanna confermata per la persona che ha fatto da ‘palo’ durante l’azione criminosa. Riconosciuta anche l’aggravante della minorata difesa, avendo i ladri agito di sera e in luogo scarsamente illuminato e poco abitato.

Uomo aggredito e rapinato mentre si trova all’esterno del garage della propria villa. Legittimo, secondo i Giudici, catalogare il luogo del misfatto come privata dimora. Consequenziale una pena più severa per i malviventi, anche considerando le scarse possibilità di difesa della vittima, presa di mira in orario serale e col favore della scarsa illuminazione e in una zona poco abitata Cass. penumero , sez. II, 11 giugno 2021, numero 33617 . Ricostruita la vicenda, a essere condannato, sia in primo che in secondo grado, è l’uomo che ha fatto da ‘palo’ durante la rapina. Per i Giudici, in realtà, egli ha svolto un ruolo più delicato, fungendo da punto di contatto tra i diversi complici. Il suo difensore prova a ottenere un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, sostenendo non si possa parlare di minorata difesa per la vittima, «essendo i fatti avvenuti alle 19.20 del 17 aprile, quando vi era ancora luce e la era strada trafficata», e aggiungendo che, comunque, il luogo dove è avvenuta la rapina non ha le caratteristiche della privata dimora . Per i Giudici di terzo grado, però, le aggravanti riconosciute in Appello non possono essere assolutamente messe in discussione. Da un lato, è stata giustamente valorizzata, spiegano, «la commissione del reato in ora serale ed in luogo scarsamente abitato e poco illuminato, circostanze che in concreto hanno determinato una minorata possibilità di difesa della vittima ed hanno agevolato la condotta delittuosa». Dall’altro lato, correttamente si è catalogata «l’area antistante al garage di una villa unifamiliare, delimitata da recinzione e da cancello elettrico che esclude l’accesso di ogni altra persona diversa dai proprietari» come «luogo di privata dimora, pertinenza dell'abitazione».

Presidente Di Paola – Relatore Agostinacchio Fatto e diritto 1. Con sentenza in data 20/01/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 21/05/2019, confermava il giudizio di responsabilità di B.M. per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali, in danno di C.A., riducendo la pena. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando sei motivi di impugnazione con i quali ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine - alla condanna, basata sulla chiamata in correità effettuata da un coimputato, L.E., con dichiarazioni incompatibili con le ulteriori acquisizioni istruttorie - al ruolo nella rapina ed al minimo contributo apportato secondo l'accusa la funzione di palo , con conseguente applicazione dell'attenuante di cui all' articolo 114 c.p. - alla sussistenza dell'aggravante di cui all' articolo 628 c.p. , comma 3, numero 3 bis dovendosi escludere la caratteristica di privata dimora al luogo dove avvenne la rapina area antistante al garage della villa dove la persona offesa abitava - alla sussistenza dell'aggravante di cui all' articolo 61 c.p. , numero 5 circa l'ora notturna essendo i fatti avvenuti alle 19.20 del 17 aprile, quando vi era ancora luce e la strada trafficata, senza ulteriori condizioni atte a diminuire le capacità di difesa della vittima - al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' articolo 62 c.p. , numero 4 - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che costituiscono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta alle censure, la pedissequa riproduzione di esse nel ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all' articolo 581 c.p.p. , comma 1, lett. c , che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta Cass. Sez. 6, sent. numero 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009 , Rv. 243838 . 4. Con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, la corte territoriale ha valutato la chiamata in correità di L.E. secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza attendibilità, intrinseca/soggettiva ed oggettiva riscontri individualizzanti, costituiti dagli accertamenti sui tabulati telefonici e sulle celle agganciate oltre che sugli esiti dell'attività investigativa svolta dai Carabinieri ha evidenziato la rilevanza del ruolo del ricorrente nella rapina non solo palò ma anche punto di collegamento e coordinamento con gli altri complici ed il valore consistente dei beni sottratti, con conseguente esclusione delle attenuanti di cui all' articolo 114 c.p. e articolo 62 c.p. , numero 4, in assenza altresì di elementi di meritevolezza che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della notevole gravità dei reati. Quanto alle aggravanti, oggetto di censura, per la minorata difesa di cui all' articolo 61 c.p. , numero 5 la Corte di appello ha valorizzato la commissione del reato in ora serale ed in luogo scarsamente abitato e poco illuminato, circostanze che in concreto hanno determinato una minorata possibilità di difesa della vittima ed agevolato la condotta delittuosa con riferimento all' articolo 628 c.p. , comma 3, numero 1, ha correttamente rilevato che l'area antistante al garage di una villa unifamiliare, come quella in oggetto, delimitata da recinzione e da cancello elettrico che esclude l'accesso di ogni altra persona diversa dai proprietari debba considerarsi luogo di privata dimora, pertinenza dell'abitazione. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell' articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.