Difensore d'ufficio: nel compenso anche le spese per il recupero del credito

«Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine».

Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, esperite invano le procedure esecutive volte al recupero del suo credito al compenso, chiedeva la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate. Il Tribunale di Ferrara, in accoglimento parziale del ricorso, evidenziava che nulla era dovuto all'opponente a titolo di compensi e di rimborso delle spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito al compenso. L'avvocato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto che il difensore d'ufficio non ha diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine» Cass. civ., numero 22579/2019 l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, infatti, induce a ritenere che il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, «non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico». Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara.

Presidente Cosentino – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto 1. L'avvocato Montanari Alessandro veniva nominato difensore d'ufficio di E.A. nel procedimento penale iscritto al numero 3621/2016 r.g.numero r. innanzi al Tribunale di Ferrara. 2. Assolto l'incarico, l'avvocato M., esperite invano le procedure pur esecutive volte al recupero del suo credito al compenso, domandava ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 116 la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate. 3. Con decreto depositato il 17.5.2019 il Tribunale di Ferrara rigettava l'istanza. 4. L'avvocato M. proponeva opposizione. Il Ministero della Giustizia non si costituiva. 5. Con ordinanza dei 18/19.11.2019 il Tribunale di Ferrara accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, liquidava in favore dell'opponente la somma di Euro 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge compensava le spese del giudizio di opposizione. Evidenziava tra l'altro il tribunale che nulla era dovuto all'opponente a titolo di compensi e di rimborso delle spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito al compenso. 6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato M.A. ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. 7. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., numero 5 , proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento del terzo motivo di ricorso nel buon esito del secondo motivo il presidente ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 2, la violazione delle norme sulla competenza con riferimento al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, comma 2 la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata. Deduce che competente funzionalmente a conoscere l'opposizione proposta avverso il decreto depositato il 17.5.2019 sarebbe stato il presidente del Tribunale di Ferrara, quale capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato che aveva emesso l'iniziale decreto. Deduce quindi che la trattazione e la decisione dell'opposizione da parte di un diverso magistrato è causa di nullità dell'ordinanza dei 18/19.11.2019 per vizio ex articolo 158 c.p.c. afferente alla costituzione del giudice. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 116 e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, comma 5. Deduce che ha errato il Tribunale di Ferrara a ritenere che il difensore d'ufficio non ha diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso. Deduce segnatamente che l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia induce a ritenere che il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico. 11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 91,92 e 132 c.p.c Deduce che ha errato il Tribunale di Ferrara a compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della mancata costituzione del Ministero. 12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Vero è che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto al deposito di memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2. E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria, propriamente con riferimento al primo motivo, non sono - come si dirà - da condividere. 13. Il primo motivo è dunque privo di fondamento e da respingere. 14. È sufficiente, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione cfr. Cass. ord. 15.10.2020, numero 22292 . Su tale scorta si rimarca, in ordine al rilievo svolto dal ricorrente in memoria, che non ha valenza alcuna il riscontro di una formale delega da parte del presidente del tribunale in favore del giudice che ha trattato e deciso l'opposizione. 15. Il secondo motivo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo. 16. Analogamente è sufficiente, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine cfr. Cass. ord. 10.9.2019, numero 22579 . Va condiviso quindi l'assunto del ricorrente secondo cui il difensore nominato d'ufficio . non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge così ricorso, pag. 8 . 17. In accoglimento e nei limiti del secondo motivo di ricorso l'ordinanza dei 18/19.11.2019 del Tribunale di Ferrara va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 18. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall'insegnamento di questa Corte numero 22579/2019 dapprima citato. 19. In ogni caso, in dipendenza del parziale buon esito del ricorso, non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R., articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo l'ordinanza dei 18/19.11.2019 del Tribunale di Ferrara e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità rigetta il primo motivo di ricorso dichiara assorbito nell'accoglimento del secondo motivo il terzo motivo di ricorso.