Compenso avvocato: l’accordo tra le parti deve essere redatto in forma scritta

È nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale.

Un avvocato ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale è stato liquidato un compenso inferiore per l'attività svolta in favore di un cliente. L'avvocato si lamenta della violazione dell'articolo 2233, comma 3, c.c., secondo il quale «è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale». La doglianza è fondata. Infatti, ai sensi dell'ex articolo 2233, comma 3, c.c., «il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità». E tale norma non può ritenersi abrogata dall'articolo 13, comma 2, l. numero 247/2012 che stabilisce che «il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto». La norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo. Il Tribunale pugliese non si, inoltre, attenuto ai seguenti principi «a la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi Cass. numero 1452 del 2019 , neanche dalla confessione Cass. numero 4431/2017 , nè è applicabile il principio di non contestazione Cass. numero 25999/2018 b ai sensi dell'articolo 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell'articolo 2724 c.c., numero 3, di perdita incolpevole del documento Cass. numero 13459 del 2006 Cass. numero 13857 del 2016 c l'inammissibilità della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto Cass., S.U., numero 16723/2000 , è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in cassazione Cass. numero 1352/1969 Cass. numero 281/1970 ». Nel caso di specie, grazie ai testimoni e sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti, si è potuta provare l'esistenza dell'accordo tra avvocato e cliente. Per tutti questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa e rinvia l'ordinanza al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

Presidente Lombardo – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione L'avv. D.V. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale è stato liquidato in suo favore, quale compenso per l'attività difensiva svolta in favore di Bio Orto s.numero c. in un giudizio civile, un importo inferiore rispetto alla richiesta. Il Tribunale, in particolare, ha riconosciuto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, l'esistenza di un accordo fra le parti per la determinazione del compenso. Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi. Il secondo di tali motivi denuncia la violazione dell'articolo 2233 c.c., comma 3, secondo il quale è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte con proposta di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso. Bio Orto s.numero c. ha resistito con controricorso. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi il primo riguardante la valutazione delle prove il terzo sulle spese . Ex articolo 2233 c.c., comma 3, il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità. Si osserva che la norma non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 2 tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233 c.c., comma 3. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico cfr. Cass. numero 11597 del 2015 . Si osserva che se il legislatore avesse realmente voluto far venir meno il requisito della forma scritta per simili pattuizioni, è ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la previsione contenuta nell'articolo 2233 c.c., comma 3, il quale commina espressamente la sanzione della nullità per quei patti che siano privi del requisito formale ivi prescritto. Chiarito che il requisito formale è prescritto a pena di nullità, valgono le regole generali a la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi Cass. numero 1452 del 2019 , neanche dalla confessione Cass. numero 4431 del 2017 , nè è applicabile il principio di non contestazione Cass. numero 25999 del 2018 b ai sensi dell'articolo 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell'articolo 2724 c.c., numero 3, di perdita incolpevole del documento Cass. numero 13459 del 2006 Cass. numero 13857 del 2016 c l'inammissibilità della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto Cass., S.U., numero 16723 del 2000 , è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in cassazione Cass. numero 1352 del 1969 Cass. numero 281 del 1970 . Il tribunale non si è attenuto a tali principi. L'esistenza dell'accordo è stata ritenuta provata grazie alla prova per testimoni e sulla base di una corrispondenza intercorsa fra le parti. La considerazione congiunta di tali elementi ha indotto il giudice a ritenere verosimile che le parti avessero raggiunto un accordo di analogo contenuto a quello riguardante le cause che il professionista curava per la diversa società Bio Orto soc. coop. a r.l. Il tribunale, in ultima analisi, ha ritenuto raggiunta la prova dell'accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l'esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi. L'ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, che, in persona di diverso magistrato, provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo dichiara assorbiti i restanti motivi cassa l'ordinanza in relazione al motivo accolto rinvia la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.