«Il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che modifichino il numero e l’entità delle quote».
Il giudice del Tribunale di Messina, in seguito alla domanda di divisione della comunione ordinaria di un immobile, ne disponeva lo scioglimento e la vendita all'incanto del bene. La Corte d'Appello locale rilevava la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei comproprietari F.G. e R.U. del bene, per il mancato rispetto del termine a comparire e per omesso avviso di deposito della raccomandata, rigettando, così, l'appello. F.G. e R.U. ricorrono in Cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 720 c.p.c., in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di attribuzione, istanza che sarebbe stata ammissibile perché attinente alla modalità della divisione. La doglianza è fondata. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che «il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che modifichino il numero e l'entità delle quote» Cass. civ. numero 15926/2019, numero 14756/2016 e numero 9367/2013 . Inoltre, «la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello» Cass. numero 12119/2008 . Sulla base di questi principi, ne consegue che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l'istanza di attribuzione del bene non fosse propronibile in appello. Per questi motivi la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.
Presidente Carrato – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dalla domanda di divisione della comunione ordinaria di un immobile, proposta innanzi al Tribunale di Messina, dalla Promotrading s.r.l., quale creditore di R.A. , nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti del medesimo. In quel giudizio vennero convenuti i comproprietari del bene G.F. , R.U. e Ro.Al. , oltre ai creditori Italfondiario s.p.a., Serit Sicilia e la Siracusano Automobili s.r.l. Il giudice di primo grado, nella contumacia dei comproprietari G.F. , R.U. e Ro.Al. e Ro.Ma. dispose lo scioglimento della comunione e la vendita all'incanto del bene. Proposero appello R.U. e G.F. , deducendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che avrebbe loro impedito di formulare istanza di attribuzione dell'immobile oggetto di divisione. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 3.2.2016 rilevò la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di R.U. e G.F. per il mancato rispetto del termine a comparire e per omesso avviso di deposito della raccomandata a/r, a seguito della notifica effettuata a mezzo posta affermò che la nullità della notifica non si era convertita in motivo di impugnazione e che la richiesta di attribuzione, oltre che inammissibile in grado d'appello, era generica. La Corte di merito rigettò, pertanto, l'appello. Per la cassazione della citata sentenza hanno proposto ricorso G.F. e R.U. sulla base di un unico motivo. La Promodotrading s.r.l. ha depositato un atto di costituzione. L'Italfondiario s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. La Riscossione Sicilia s.p.a. ha depositato un controricorso non notificato alle controparti. La Siracusano Automobili s.r.l., Ro.Al. e R.A. non hanno svolto attività difensiva. In prossimità dell'udienza, l'Italfondiario s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso principale, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 720 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile in grado d'appello la richiesta di attribuzione mentre detta istanza sarebbe stata ammissibile perché attinente alla modalità della divisione. Non solo la domanda di attribuzione non costituirebbe domanda nuova ma i ricorrenti non avrebbero potuta proporla in primo grado perché non vi avevano partecipato, attesa la nullità della notifica della citazione nei loro confronti. Il motivo è fondato. La questione di diritto sottoposta all'attenzione del collegio investe il tema relativo alla tempestività dell'istanza di attribuzione di cui all'articolo 720 c.p.c. Il collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019, n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, numero 14756 Cass. civ.t.9367/2013 . Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello Cass. 2 giugno 1999 numero 5392 Cass. 14 maggio 2008 numero 12119 . A ciò si aggiunge la considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta dal legislatore. Sulla base di tali principi, la arte territoriale ha errato nel ritenere che l'istanza di attribuzione dei bene non fosse proponibile in appello tanto più che i ricorrenti non erano stati regolarmente citati nel giudizio di primo grado. Ne deriva che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare la richiesta sulla base dei criteri di cui all'articolo 720 c.p.c. mentre ne ha erroneamente dichiarato la genericità e l'inammissibilità ed ha apoditticamente ritenuto che essa non fosse seria e credibile . Il ricorso principale va, pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata la censura rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione può essere proposta per la prima volta in appello poiché attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda in senso proprio . Resta assorbito il ricorso0 incidentale. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.