Il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale

Ai sensi del articolo 35-bis, comma 13, d.lgs. numero 25/2008, in materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione va certificato nella sua data di rilascio dal difensore.

Improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Un cittadino straniero ricorre in Cassazione avverso il provvedimento con cui si dichiarava l'improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e l'estinzione del procedimento non avendo il ricorrente notificato il ricorso proposto nel termine concessogli dal giudice. Erroneamente il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente l'onere di notificazione del ricorso laddove la legge prevede che il ricorso sia notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno. Il ricorso è inammissibile perché privo di procura speciale. In materia di protezione internazionale, ai sensi del articolo 35-bis, comma 13, d.lgs. numero 25/2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Conseguentemente si ha l'inammissibilità del ricorso nel quale la procura indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato.

Presidente Valitutti – Relatore Scalia Fatti di causa e ragioni della decisione 1. D.A. ricorre in cassazione con unico motivo con cui denuncia la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione al D.L. numero 13 del 2017, articolo 35-bis, comma 6, in cui è incorso il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, per avere con il provvedimento in epigrafe indicato dichiarato l'improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e l'estinzione del procedimento non avendo il ricorrente notificato il ricorso proposto nel termine concessogli dal giudice. Erroneamente il tribunale adito aveva posto a carico del ricorrente l'onere di notificazione del ricorso là dove il D.L. numero 13 del 2017, articolo 35-bis, comma 6 D.Lgs. prevede che il ricorso sia notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex articolo 370 c.p.c., comma 1. 2. Il ricorso è inammissibile perché privo di procura speciale risultando quella in atti rilasciata il 12 luglio 2019 e quindi ben prima del 10 febbraio 2020 data, quest'ultima, di adozione del provvedimento impugnato e perché mancante, ancora, di ogni riferimento al medesimo provvedimento. Nè la dizione utilizzata nel corpo della procura, in cui la parte dichiara di conferire al difensore la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione , consente di individuarne, di contro al suo carattere di specialità, l'oggetto stesso dell'atto. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere pertanto rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata ex multis Cass. 21/11/2017 numero 27540 . Più puntualmente, questa Corte ha ancora ritenuto che in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. La conseguenza è quella della inammissibilità del ricorso nel quale la procura indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma nè il citato requisito potendo discendere dalla mera osservata sequenza notificatoria vd. Cass. 295/2021 . Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese essendo l'Amministrazione rimasta intimata. Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.