La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o dal comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. La Pubblica Amministrazione, per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale inoltre, per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Il caso. Tizia ricorreva in giudizio innanzi al Tribunale, al fine di sentire condannare il Comune al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi in occasione dell'evento dannoso verificatosi in capo alla medesima a seguito di una caduta su un chiusino non allineato alla superficie stradale. Eccepiva l'attrice che il tombino era privo della necessaria segnalazione e mancava ogni indicazione di pericolo per i fruitori della strada. Si costituiva il Comune convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto eccepiva la sussistenza di un caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, l'applicabilità dell'articolo 1227 c.c. per aver concorso la stessa a cagionare il danno. Da ultimo veniva contestato il quantum. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attrice. Responsabilità per omessa vigilanza dell'Ente Pubblico. Il Tribunale condivideva l'impostazione data dall'attrice addebitando la responsabilità per i danni cagionati all'utente alla Pubblica Amministrazione e riconducendola nella fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c. Il giudice di prime cure sottolineava che l'applicazione dell'articolo 2051 c.c. comporta ex lege una presunzione di colpa a carico del soggetto onerato della custodia della res in tal modo esonerando il danneggiato dal dover dimostrare l'elemento soggettivo che invece l'articolo 2043 c.c. richiede espressamente per l'affermazione di responsabilità del danneggiante fondata sul principio del neminem laedere – salva la prova liberatoria attraverso l'allegazione del caso fortuito gravante sul medesimo custode. Di contro l'inapplicabilità della presunzione ex articolo 2051 c.c. può eventualmente condurre all'operatività dei criteri di responsabilità fondati sull'articolo 2043 c.c. che invertendo l'onus probandi, ponendolo a carico del danneggiato, richiede la prova della presenza di un'insidia o trabocchetto. Alla luce di quanto innanzi detto, il Comune, per essere considerato esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, al fine di poter concludere che la situazione di pericolo si è verificata in via del tutto imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto assolvimento degli obblighi di custodia. Ne consegue che vi è responsabilità sancita dall'articolo 2051 c.c. qualora il soggetto investito della custodia abbia omesso di vigilare al fine di impedire l'insorgenza di possibili eventi dannosi a carico di soggetti terzi. Per meglio dire la responsabilitàex articolo 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiante. Si può, quindi, affermare che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte della P.A. e su tale responsabilità può influire la condotta del danneggiato la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme. In conclusione, la domanda è stata accolta integralmente, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite nonché delle spese di CTU così come liquidate dal Tribunale adito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.1. La presente controversia nasce dai fatti di seguito descritti, per come emersi in ragione della prova documentale gli atti e dalla prova testimoniale espletata. 1.2. In data 25.6.2014 alle ore 08.30 circa in omissis, la sig.ra omissis cadeva su di un chiusino non allineato alla superficie stradale. In particolare la sig.ra omissis camminava a piedi la via omissis sul marciapiede quando inciampava su di un tombino mal posizionato e rialzato rispetto al livello stradale, cadendo al suolo e restando ferito al torace e gomito sinistro. Il predetto tombino era privo della necessaria segnalazione e che mancava ogni indicazione di pericolo per i fruitori della strada cfr. teste omissis “io stavo camminando sul marciapiede ove stava camminando la signora omissis la quale proveniva in senso contrario ho visto che la signora è inciampata su un tombino il tombino è quello raffigurato nella produzione attorea che mi si mostra, non c'era la transenna presente in foto. Posso confermare che la signora è inciampata sull'angolo rialzato del tombino che si vede nelle foto. Quando è inciampata ho visto e sentito l'urto del piede sul tombino ed ho visto la signora cadere in terra… la signora è caduta in avanti… Era bel tempo, non vi era nulla che occultasse il tombino” cfr. teste omissis “io mi trovavo dietro la sig.ra omissis e camminavo sul marciapiede subito dopo l'attrice a distanza d circa 3 mt ho visto la signora inciampata in avanti sul tombino che vedo raffigurato nelle foto presenti nella produzione attorea che mi si mostrano ricordo che il tombino era rialzato rispetto alla superficie del marciapiede… ricordo che la signora lamentava dolore al gomito preciso di essermi avvicinata per prestarle soccorso e l'ho riconosciuta perché ci conosciamo di vista essendo dello stesso quartiere” . A seguito della caduta la Sig.ra Catalano veniva prontamente soccorsa dai testi e trasportata presso il P.O. “Fatebenefratelli di Napoli” per le cure del caso dove i sanitari di turno le diagnosticavano una “frattura frattura pluriframmentaria sotto-olecranica sinistra capitello radiale cfr. documentazione medica in atti . 1.3. Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al Comune di omissis, quale ente proprietario e custode del tratto di strada ove si è verificata la caduta, l'attrice lo ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. 1.4. Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, declina la propria responsabilità ed escludendo che la caduta si sia verificata in conseguenza della cattiva manutenzione della strada eccependo la sussistenza di un caso fortuito costituito dalla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, l'applicabilità dell'articolo 1227 c.c. per aver concorso la stessa a cagionare il danno. Nel contestare altresì il quantum dei danni lamentati, chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese. 2.1. Si è già introduttivamente illustrata la ricostruzione fattuale pacificamente emersa all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori, coincidente con quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione e che parte convenuta ha contestato sotto il profilo fattuale solo genericamente, dandone tuttavia lettura tale da escludere ogni profilo di colpa e di riconducibilità causale dei danni lamentati all'evento. 2.2. Le testimonianze rese sono certamente attendibile avendo descritto puntualmente il luogo del sinistro, la dinamica della caduta, le conseguenze della stessa ed i soccorsi, tenuto altresì conto della portata complessiva del materiale istruttorio anche di natura documentale che pacificamente conferma la sostanziale dinamica dei fatti come dedotta da parte attrice. Le contestazioni sollevate dal Comune convenuto in merito all'attendibilità dei testimoni attengono, per un verso, a delle mere supposizioni del tutto opinabili nella misura in cui negano addirittura la presenza dei testimoni sui luoghi di causa cfr. “non vi erano testimoni presenti, di cui altrimenti sarebbero state acquisite le generalità anche su sollecitazione dell'attrice, che ne avrebbe avuto interesse” e per altro verso ad aspetti del tutto marginali della dinamica del sinistro cfr. “è stata, infatti, l'attrice stessa e non la teste omissis, come ella ha dichiarato, e come dichiarato anche dalla teste Colini che innanzi ai VVUU ha rifiutato l'ambulanza ed ha chiamato col cellulare il marito, per farsi soccorrere” che non scalfiscono la idoneità degli apporti istruttori forniti dalle testimonianze in esame a confermare la dinamica dei fatti descritta da parte attrice. 2.3. Ciò posto e sgombrato il campo dalle contestazioni sulla veridicità dell'evento per cui è causa, deve preliminarmente premettersi che - allo stato della giurisprudenza - non è più seriamente opinabile che l'articolo 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, numero 24529 . La Corte di Cassazione Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, numero 28811 ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. 2.4. Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito. 3.1. Nel caso di specie, risulta pacifico che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione, vale a dire il tratto di strada sito in omissis quartiere omissis in omissis ragione dell'insorgenza di un agente dannoso quale la presenza di un tombino mal posizionato e rialzato rispetto al livello stradale privo della necessaria segnalazione e che mancava ogni indicazione di pericolo per i fruitori della strada. 3.2. A questo punto, il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, numero 20359 . 3.3. Ciò, però, non è avvenuto. Invero, proprio la evidente assenza di adeguata manutenzione della pavimentazione rendeva assolutamente prevedibile la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità. 3.4. Deve ritenersi poi che il convenuto non abbia dimostrato che la caduta fosse dovuta al comportamento negligente dell'attrice tale da interrompere il nesso causale tra l'estrinsecarsi della pericolosità del bene in custodia e l'evento dannoso, in assenza di alcuna prova al riguardo. 3.5. Va sul punto ricordato che per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. Cass. 14 ottobre 2011, numero 21286 . Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale , corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit. 3.6. Sotto tale profilo, la condotta dell'attrice del camminare lungo la via pubblica, non costituisce condotta di utilizzo abnorme della res ovvero eccezionale ed anzi costituisce condotta del tutto prevedibile. Né tale condotta può ritenersi negligente, imprevedibile e come tale idonea a liberare l'ente da responsabilità. 3.7. Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A. su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'articolo 1227 c.c. Cass. 22 marzo 2011, numero 6550 3.8. L'istruttoria espletata dimostra al contrario che l'attrice è inciampata su una sconnessione della pavimentazione stradale non visibile sicché, anche utilizzando la massima diligenza nell'affrontare il tratto di strada, l'attrice non si sarebbe potuta preventivamente avvedere della presenza e soprattutto della pericolosità della sconnessione. 3.9. Sul punto, preme evidenziare che la responsabilità colposa postula una condotta che, sebbene non diretta alla produzione dell'evento lesivo, realizza detto evento per effetto della negligente condotta dell'agente. Alla base della responsabilità colposa vi è allora la violazione di una o più regole cautelari di condotta, violazione che determina un evento lesivo costituente realizzazione specifica del rischio che la norma precauzionale mirava a scongiurare. Più in particolare, alla base delle norme precauzionali di condotta - siano esse di diligenza, di prudenza o di perizia, abbiano esse un contenuto generico o specifico - vi sono regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità dei comportamenti umani, e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze. Mezzi che devono essere non già quelli soggettivamente a disposizione dell'agente, bensì quelli oggettivamente imposti - in base alla migliore scienza ed esperienza - a carico di soggetti espletanti un determinato tipo di attività. Sotto questo profilo, si suole pertanto comunemente affermare che le regole di diligenza proprie dei vari contesti di riferimento rappresentano la cristallizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di prudenza. In definitiva, ciò che l'ordinamento rimprovera all'agente è di non aver osservato lo standard di diligenza richiesto dalla situazione concreta e con riferimento alle qualità soggettive dell'incolpato di non avere cioè attivato quei poteri di controllo e di impulso che doveva e poteva attivare, in quel contesto spazio-temporale, al fine di scongiurare l'evento lesivo. Ovviamente nel dipingere l'agente modello, nel caso concreto, non si può non tenere in considerazione l'età del danneggiato se è vero che un'attenzione ed un acume particolare è richiesto ad una persona giovane o di media età, l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona anziana, e, nella fattispecie, la responsabilità del custode in caso di insidia va intesa in senso più stringente. 3.10. Ebbene, nella fattispecie, in primo luogo deve tenersi in considerazione il fatto che la sconnessione era costituita da un lieve dislivello che il tombino creava ed il tombino aveva il medesimo colore dell'asfalto del marciapiede cfr. fotografie nella produzione attorea . Inoltre, la sig.ra omissis all'epoca dell'evento dannoso aveva 66 anni il giudizio non può non ignorare che il parametro di visibilità e conoscibilità della pericolosità della res varia al variare dell'età, posto che è di tutta evidenza che una medesima sconnessione più esigersi come visibile in un soggetto di giovane età e non esigersi viceversa per una persona anziana. Tali circostanze convergono per ritenere che la fonte di pericolo costituita da una piccola sconnessione non rappresenta per una persona anziana un ostacolo immediatamente percepibile nel punto ove la sconnessione si colloca. 3.11. Ne deriva che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcun difetto nell'utilizzo della diligenza esigibile, neanche sotto il profilo del concorso colposo del creditore. 3.12. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune di omissis, nella determinazione dell'evento dannoso occorso a omissis in data 25/06/2014. 4.1. È altresì provato cfr. documentazione medica e consulenza tecnica d'ufficio l'iter traumatologico della sig.ra omissis che subito dopo l'incidente, veniva soccorsa ed immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli dove, dopo esami clinici e radiografici, veniva posta diagnosi di “FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA SOTTO-OLECRANICA SINISTRA E CAPITELLO RADIALE”. Referto sanitario n° 2208 delle ore 9,11. Prognosi giorni 30 s.c. Immobilizzazione temporanea rifiutato il ricovero. In data 03/07/14 esame TAC del gomito sinistro, effettuato presso la medesima struttura “Frattura del capitello radiale con infossamento del frammento anteriore ed associata lussazione posteriore. Coesiste frattura scomposta olecrano-sottolecranica con modica angolazione dei frammenti, non interessante il piano articolare. Distacco parcellare sul margine inferiore del condilo laterale omerale”. Sempre presso la medesima struttura, in data 05/07/14, consulenza ortopedica con prescrizione di “ricovero in Ortopedia per intervento chirurgico”. Il giorno successivo ricovero presso l' Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia. Dopo i controlli clinici e gli esami strumentali di routine pre-operatori, in data 09/07/14 la paziente era sottoposta ad intervento chirurgico di “Riduzione incruenta ed osteosintesi con fili di Kirschner solidarizzati con FEA tipo Epibloc e rimozione del capitello radiale”. Dopo medicazioni, controlli clinici e radiografici, il 11/07/14 dimissione con apparecchio gessato in doccia di vetroresina e prescrizione di terapia medica, medicazioni settimanali controlli clinici e radiografici. Seguirono numerosi controlli clinici e medicazioni, intervallati da esami strumentali, tutti effettuati presso la medesima struttura sanitaria - 17/07/14 rimozione dell'immobilizzazione e prescrizione di ulteriori medicazioni settimanali e inizio mobilizzazione attiva del gomito - 24/07/14 rimozione tutore e punti di sutura prescrizione di medicazioni FKT ed esame radiografico - 21/08/14 segnalati tendinite della cuffia dei rotatori e IV dito a scatto - 11/12/14 “I mezzi di sintesi non hanno più tenuta e presenza di flogosi dei tramiti. Rimozione dei fili. Immobilizzazione in doccia in vtr” -18/12/14 rimozione doccia - 23/10/14 esame radiografico che metteva in evidenza “Controllo di frattura dell'olecrano con frammenti modicamente angolati, non ancora consolidata, trattata con mezzi di sintesi. Exeresi del capitello radiale” - 15/01/15 Guarigione con esiti da valutare in sede medico legale - 09/04/15 esame radiografico “Resezione del capitello radiale, non ancora consolidata è la frattura olecranica” - 09/04/15 “Clinicamente limitazione articolare antalgica del gomito” prescritti esame TAC, ciclo di terapia medica e FKT - 14/05/15 esame TAC “Allo stato sono riconoscibili gli esiti di frattura extra-articolare sotto-olecranica, precedentemente trattata chirurgicamente con 2 fili endomidollari, attualmente rimossi discreta sclerosi dei capi ossei fratturativi, da segni di ritardo di consolidazione apparentemente in iniziale pseudoartrosi . Capitello radiale non visualizzabile per pregressa exeresi chirurgica”. - Effettuate tre sedute di onde d'urto”. 4.2. In ordine alla quantificazione dei danni sono stati lamentati danni di natura non patrimoniale subiti dalla persona dell'attrice. 4.3. Il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso del giudizio, ha evidenziato che “Dopo aver preso visione del fascicolo di causa, che viene allegato, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria clinica esibita e dopo aver sottoposto a visita medica la perizianda, si può senz'altro concludere che alle lesioni innanzi descritte sono residuati postumi invalidanti permanenti, di natura anatomo funzionale ed estetica. Non vi sono dubbi sulle modalità dell' incidente, per cui il nesso causale appare ampiamente dimostrato, venendo rispettati i criteri cronologico, topografico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa del trauma. Tenuto conto di tutti i fattori, ritengo che i postumi invalidanti permanenti residuati possano essere equamente valutati nella misura del 7,5%, come danno biologico, comprendendo in esso anche il danno estetico. Il periodo di inabilità temporanea, desunto dalla documentazione sanitaria presente agli atti, ma ancor più dalla comune esperienza clinica, si è protratto, per almeno 130 giorni, così suddivisibili I.T.T. Inabilità Temporanea Totale giorni 30 I.T.P. Inabilità Temporanea Parziale giorni 100, valutabili mediamente al 50%, sintesi di un più lungo periodo, da valutarsi in misura progressivamente decrescente”. cfr. conclusione consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 27/06/2019 . 4.4. La consulenza, neanche contestata dalle parti, viene condivisa in toto da questo giudicante per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni. 4.5. Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra omissis, nel caso di specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte Cass. 7/6/2011 numero 12408 e Cass. 22/12/2011 numero 28290 . 4.6. Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2021 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, numero 7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012, numero 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, numero 5795 . 4.7. Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di “personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi e non solo oltre i massimi laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesta come ”dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari” così Cass. Sez. III numero 28423/2008 ” dall'altro, “di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex articolo 29 Cost., all'onore ecc. , tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”. 4.8. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione Cass. 07/11/2014, numero 23778 Cass. 13/10/2016, numero 20630 . E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate Cass. 23/02/2016, numero 3505 . 4.9. Inoltre nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione “non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite”, in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età” cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 numero 25817 . 4.10. Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica dolore e su base emozionale sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto . Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica danno biologico e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva danno morale ” cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, numero 10156 senza necessità di alcuna correzione in termini di personalizzazione. 4.11. In base ad essi, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2021 Tabella omissis 4.12. Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di Milano, spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza Cass. Civ. Sez. Unumero 17/02/95 numero 1712 . 4.13. Il danno complessivamente liquidato in favore d di parte attrice ammonta pertanto a complessivi € 18.988,43 Indice alla Decorrenza 107,4 Indice alla Scadenza 103,6 Raccordo Indici 1,071 Coefficiente di Rivalutazione 1,033 Totale Rivalutazione € 592,28 Capitale Rivalutato € 18.540,01 Totale Colonna Giorni 2532 Totale Interessi € 448,42 Rivalutazione + Interessi € 1.040,70 Capitale Rivalutato + Interessi € 18.988,43 . Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 4.14. Il convenuto, va condannato, perciò, a risarcire i danni come sopra liquidati in favore di parte attrice. 5.1. Per quanto concerne il regime delle spese processuali, da distrarsi, e di consulenza - queste ultime liquidate in atti -, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo il Decreto 10 marzo 2014, numero 55 pubblicato in GU numero 77 del 2-4- 2014. Competenza Giudizi di cognizione innanzi al tribunale Tabella omissis P.Q.M. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede 1 CONDANNA il Comune di omissis, al pagamento in favore di omissis, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 18.988,43, oltre interessi in misura dalla pubblicazione della sentenza al saldo 2 CONDANNA il Comune di omissis alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv.to omissis quale procuratore antistatario di omissis che liquida in complessivi € 6.337,93 di cui €527,68 per esborsi, € 250,00 per spese non documentabili, € 4.835,00 per compensi di avvocato e € 725,25 per rimborso forfettario ex articolo 2 Decreto 10 marzo 2014, numero 55 oltre Iva e Cpa come per legge 3 PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di omissis.