Commette illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi. Corretta dunque la sospensione dall’esercizio della professione forense per sei mesi.
Sfratto per morosità. Un avvocato conservava nel suo studio, in occasione dell’esecuzione di uno sfratto per morosità a suo carico, un fascicolo d’ufficio relativo a un procedimento esecutivo in cui lo stesso era difensore costituito. Il COA di riferimento deliberava l’apertura del procedimento disciplinare in capo al suddetto avvocato per aver prelevato dall’Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale, senza alcuna autorizzazione, il fascicolo d’ufficio in cui lo stesso risultava costituito come difensore per il debitore e perché, nonostante sia stato sfrattato dal suo studio, non ha sgomberato l’immobile e riconsegnato al proprietario. Sospensione dall’esercizio della professione per 6 mesi. Pertanto, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza numero 50/2021, sottolinea che il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, «che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale». Pertanto, commette illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, «è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense». Congrua, quindi, la sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione forense per 6 mesi.
CNF, sentenza del 24 marzo 2021, numero 50