Vittoria definitiva per un insegnante. Confermata in Cassazione la visione dei giudici di merito. Evidente la non competenza del dirigente scolastico a occuparsi della questione avrebbe dovuto essere l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Va cancellata la sospensione del docente. Illegittima tale sanzione disciplinare poiché emessa dal dirigente scolastico Cass. civ., sez. VI – L, ord., 27 agosto 2021, numero 23524 . Ricostruita la vicenda, i giudici di merito respingono le osservazioni proposte dal Ministero dell’Istruzione e dichiarano «illegittima la sospensione dall’insegnamento per tre giorni» applicata come sanzione disciplinare nei confronti di un docente. In Appello, in particolare, viene sottolineato che la sanzione è stata «emessa da un organo non competente, cioè dal dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari». Su questo fronte viene precisato che «la competenza del dirigente scolastico deve individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista, e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti». In Cassazione il Ministero ribadisce la propria linea «sussiste, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l’entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell’infrazione», ossia, nello specifico, «una sospensione inferiore a più di dieci giorni». I magistrati di terzo grado, prima di esaminare la vicenda, tengono a ribadire il principio secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare». Opinando diversamente, aggiungono i giudici, «l’individuazione dell’organo competente – da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili – avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo». In questa vicenda è coinvolto il personale docente ed educativo della scuola, e per tale categoria «è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima fino a un mese», e «non trattandosi di infrazioni di minore gravita, per le quali cioè è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», allora, sussiste «la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non quella del dirigente scolastico», concludono i Giudici della Cassazione, per la gioia del docente.
Presidente Doronzo – Relatore Marchese Ritenuto che la Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima e annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per tre giorni applicata ad F.A. , perché emessa da organo incompetente id est dal dirigente scolastico e non dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui non ha opposto difese il dipendente. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. Considerato che con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 - il MIUR ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 55-bis, nonché del D.Lgs. numero 297 del 1994, articolo 492,494,495 e 498 secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l'entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell'infrazione nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a più di dieci giorni il motivo è infondato la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. numero 28111 del 2019, con l'affermazione del seguente principio di diritto In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola per tale categoria, a norma dell'articolo 492, comma 2, lett. b , e dell'articolo 494, comma 1, lett. a , b e c , è prevista la fattispecie legale della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio nella misura minima fino a un mese pertanto, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 75 del 2017, non trattandosi di infrazioni di minore gravita , per le quali cioè è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni , sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari U.P.D. e non quella del dirigente scolastico sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dunque rigettato non si provvede in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato ex plurimis, Cass. numero 1778 del 2016 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.