In caso di provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito e l’organo giudicante, nonché a rinunciare ad incarichi professionali in relazione ad attività di udienza che cadano nel periodo di sospensione?
Il quesito è stato sollevato dal COA di Lecce e il CNF, con il parere numero 32 dell’8 luglio 2021, ha ricordato che «l’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma». Ne consegue che il legale deve astenersi dall’effettuare ogni attività in relazione agli incarichi in essere, rinunciando ad essi per tutta la durata della sospensione. Ovviamente il cliente dovrà essere avvisato ma anche l’organo giudicante con cui l’avvocato si relazionava in virtù del mandato ricevuto, in modo da consentire all’assistito la migliore tutela dei propri diritti e interessi.