Videosorveglianza, bodycam e privacy

Nel videocontrollo delle manifestazioni è molto elevato il rischio di catturare dati particolari come l’appartenenza ad un gruppo politico o ad una categoria originale per cui le forze di polizia dovranno prestare particolare attenzione nell’impiego di telecamere e dispositivi elettronici.

Anche l' Arma dei Carabinieri si potrà dotare di sistemi di video controllo indossabili da utilizzare durante le operazioni critiche. Ma in questo caso il perimetro della sicurezza dei dati dovrà essere particolarmente presidiato per evitare inutili rischi e discriminazioni alle persone. E la valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata dal titolare dovrà necessariamente passare al vaglio dell'Autorità. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il parere 22 luglio 2021, numero 9690902. L'Arma dei Carabinieri ha deciso di fornire ai propri operatori delle telecamere indossabili richiedendo all'Autorità centrale un parere sulla relazione predisposta a titolo di valutazione di impatto dpia , ai sensi dell' articolo 24 d.lgs. numero 51/2018 . Innanzitutto il Garante prende una posizione decisamente originale specificando che in caso di trattamenti ad elevato rischio «la dpia va sempre trasmessa all'Autorità anche se il titolare del trattamento ha adottato misure idonee a minimizzare il rischio», allo scopo di consentire comunque a tale Autorità di verificare la conformità del trattamento alla normativa. Una interpretazione molto rigorosa che potrebbe estendersi alle telecamere di videosorveglianza urbana in grado di riprendere eventi e manifestazioni. Ma facciamo un passo indietro per cercare di comprendere meglio questa indicazione e il suo contesto. L'Arma dei Carabinieri ha presentato al Garante una dpia per un progetto di utilizzo di telecamere indossabili molto simile a quello presentato dalla Polizia di Stato. Si tratta di bodycam da attivare solo in situazioni critiche dal personale impiegato in servizi di piazza con una rigorosa cabina di regia centralizzata. La perimetrazione tecnica ed informatica è stata adeguatamente declinata unitamente alle finalità del trattamento e alle fonti normative che sono quelle tipiche della polizia giudiziaria oltre all'articolo 10, comma 6- quater, l. numero 48/2017 che permette alla polizia di ricostruire una flagranza di reato anche sulla base di documentazione video fotografica. In buona sostanza le bodycam verranno impiegate per registrare filmati in operazioni di ordine pubblico . Il quadro giuridico di riferimento è lo stesso che attiene ai tipici sistemi di videosorveglianza urbana, ovvero il d.lgs. numero 51/2018 . A parere dell'Autorità il titolare del trattamento deve sempre consultare il Garante quando il tipo di ripresa presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. Anche se il titolare ha adottato misure utili a minimizzare il rischio. Spetterà all'Autorità verificare queste precauzioni visto che comunque i rischi per gli interessati, tenuto conto delle specifiche finalità, sono molto alti. E spaziano «dalla discriminazione alla sostituzione di identità, al pregiudizio per la reputazione, all'ingiusta privazione di diritti e libertà». Occorre considerare, conclude il severo provvedimento, «che il contesto sociale di utilizzo del sistema in argomento costituito da manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento della particolare categoria di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento Ue dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi all'orientamento sessuale della persona , a seconda della specifica motivazione della manifestazione. Pertanto, l'attività di trattamento in discussione va considerata a elevato rischio per gli interessati e, trovando applicazione l'articolo 24, par. 1, lett a del decreto, si ritiene necessaria la consultazione preventiva».

Parere del Garante Privacy del 22 luglio 2021