Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso
Un licenziamento, due impugnazioni. La Corte d'Appello di Bologna procedeva alla riunione di due procedimenti entrambi aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato ad un lavoratore e confermava la decisione di prime cure di accoglimento della seconda domanda proposta dal lavoratore. Veniva respinta l'eccezione della parte datoriale incentrata sulla violazione del ne bis in idem. I motivi addotti con le due domande erano infatti diversi, nonostante il petitum fosse il medesimo. Proprio su questo punto si fonda il ricorso in Cassazione proposto dal datore di lavoro invocando la nullità della pronuncia della Corte territoriale. Petitum e causa petendi. Fermo restando che il giudice di merito ha correttamente escluso la configurabilità della litispendenza tra le due cause, risulta fondato la censura relativa all'improponibilità di plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento, anche prima della formazione del giudicato su una delle domande proposte. Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale sul tema v. in particolare Sez. unite, 16 febbraio 2017, numero 4091/2017 , il Collegio giunge infatti ad affermare il principio di diritto secondo cui «non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto la impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso». La sentenza impugnata viene dunque cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto l'impugnazione della seconda istanza del lavoratore, in quanto il secondo ricorso non poteva essere proposto.
Presidente Tria – Relatore Spena Rilevato che 1. Con sentenza del 28 aprile 2015 numero 61 la Corte d'Appello di Bologna, riuniti i due procedimenti vertenti tra C.M. - già dirigente della Agenzia delle Entrate - e la AGENZIA DELLE ENTRATE, confermava le due sentenze del Tribunale di Bologna impugnate, che avevano, rispettivamente respinto la domanda proposta dal C. con ricorso dell'1 giugno 2009 avverso il recesso comunicatogli dalla AGENZIA DELLE ENTRATE in data 2 dicembre 2008 ai sensi del D.L. numero 112 del 2008, articolo 72, comma 11 accolto la domanda proposta dal C. avverso il medesimo recesso con successivo ricorso del 3 settembre 2010. 2. La Corte territoriale in via pregiudiziale respingeva la eccezione proposta dalla AGENZIE delle Entrate in entrambi i giudizi di appello riuniti in ordine alla identità delle due cause introdotte dal C. ed alla violazione del principio del ne bis in idem. 3. Osservava che - nel primo ricorso la illegittimità del licenziamento era stata dedotta ai fini del pagamento dell'importo pattuito per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Euro 123.159,67 , sul presupposto della avvenuta stipula, in epoca precedente al recesso, di un accordo di risoluzione consensuale della applicabilità della modifica del D.L. numero 112 del 2008, articolo 72, comma 11, intervenuta, nel corso del periodo di preavviso, ex lege numero 15 del 2009. - nel secondo ricorso la illegittimità del licenziamento era dedotta dal C. in ragione della violazione dell'articolo 39 del CCNL 2002/2005 per il personale dirigente dell'area VI, in quanto la amministrazione gli aveva già riconosciuto il diritto di rimanere in servizio sino al compimento del limite di età in datai luglio 2012 della assenza di motivazione del recesso. 4.Benché le domande avessero entrambe ad oggetto la illegittimità del licenziamento - la prima di esse in via incidentale - la causa petendi era diversa e diverse erano le conseguenze economiche invocate nella prima causa si chiedeva il pagamento della somma concordata per la risoluzione consensuale, nella seconda il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare . 5. Doveva escludersi, pertanto, la litispendenza, anche parziale. 6. In ogni caso, una eventuale identità parziale non avrebbe prodotto alcun effetto preclusivo, in quanto non era vietato proporre domande alternative in giudizi separati ed impugnare il medesimo licenziamento deducendo profili di illegittimità diversi, sussistendo in tal caso la possibilità di riunione dei procedimenti gli effetti preclusivi sarebbero derivati soltanto dalla formazione del giudicato in una delle cause proposte. 7. Nel merito, la Corte territoriale confermava il rigetto della domanda proposta nella prima causa e l'accoglimento della domanda oggetto della seconda azione giudiziaria sotto il profilo del difetto di motivazione del recesso . 8. Osservava che il D.L. numero 112 del 2008, articolo 72, comma 11, aveva introdotto una facoltà per la PA di recedere dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avevano raggiunto la anzianità contributiva di 40 anni l'esercizio di tale facoltà doveva rispondere ai canoni di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento e, dunque, doveva essere motivato. Nella fattispecie di causa il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro era privo di motivazione. 9. Non era fondata la pretesa della AGENZIA DELLE ENTRATE di applicare il termine di preavviso di sei mesi di cui al D.L. numero 112 del 2008, articolo 72, comma 11, in quanto la illegittimità del licenziamento derivava proprio dalla mancanza dei presupposti di applicazione della norma. 10. Quanto al diritto alla indennità supplementare, la applicabilità ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato della L. numero 300 del 1970, articolo 18 non impediva alla parte di chiedere, in luogo della tutela reintegratoria, la tutela risarcitoria prevista dalla contrattazione collettiva. Neppure era precluso al giudice applicare la tutela prevista in sede di conciliazione ed arbitrato. 11. Ha proposto ricorso la cassazione della sentenza la AGENZIA DELLE ENTRATE, articolato in quattro motivi, cui ha resistito C.M. con controricorso, illustrato con memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la AGENZIA DELLE ENTRATE ha dedotto – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4 - nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articolo 39,414 e 420 c.p.c., censurando la sentenza per avere escluso la inammissibilità della seconda iniziativa giudiziaria del C. avverso il medesimo atto di recesso. 2.Ha esposto che entrambi i ricorsi avevano come petitum diretto la contestazione della legittimità del licenziamento, ancorché con la prospettazione di diversi effetti giuridico economici e che anche la causa petendi era sostanzialmente identica, in quanto il C. mirava al riconoscimento di una indennità risarcitoria, pur diversamente calcolata. 3. Ha assunto, altresì, la inammissibilità di plurime contestazioni sostanziali avverso il medesimo atto di licenziamento, anche prima della formazione del giudicato. 4. Il motivo è fondato. 5. Giova premettere che per consolidata giurisprudenza di questa Corte Cassazione civile 09 marzo 2020 numero 6644 02 gennaio 2020, numero 8 11 luglio 2019, numero 18705 05 aprile 2019, numero 9675 2 ottobre 2018, numero 23869 24 marzo 2017, numero 7687 la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea ad estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati ne consegue che il giudice non può rilevare d' ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte. 6. Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha escluso la litispendenza tra i due giudizi introdotti dal C. per far valere, sotto profili differenti, la illegittimità del recesso comunicatogli dalla Agenzia delle Entrate. 7. Tuttavia è fondata la questione, sollevata dalla Agenzia delle ENTRATE, di improponibilità di plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento, anche prima della formazione del giudicato su una delle domande proposte. 8. Al riguardo deve darsi atto del principio di diritto enunciato da Cassazione civile sez. unumero , 16/02/2017, numero 4091 in relazione all'ipotesi di plurime iniziative giudiziarie aventi ad oggetto diritti di credito distinti tra loro ma relativi ad un unico rapporto di durata. 9. Si è ivi affermato che nel caso in cui le questioni relative a tali crediti risultino inscrivibili nel medesimo ambito di un altro processo precedentemente instaurato - così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato - così come nel caso in cui i crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo, le domande relative a ciascun credito possono essere proposte separatamente soltanto se l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento. 10. Il creditore deve dunque avere un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti diversi riferibili al medesimo rapporto di durata se inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. 11AI principio è stato già richiamato da questa Corte, nell'arresto del 30 ottobre 2017 numero 25745, in riferimento all'ipotesi in cui vengano proposte più azioni dirette ad accertare, per ragioni diverse, la nullità del termine apposto ad uno stesso contratto di lavoro subordinato. 12. Quanto allo specifico tema dell'impugnazione del licenziamento, Cass. sez. lav., 10/01/2005, numero 270 si è già occupata di una vicenda in cui il lavoratore aveva proposto due distinti ricorsi avverso l'atto di licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, deducendo nelle due cause profili di illegittimità diversi. 13. In quella occasione si è osservato che la diversità della causa petendi, pur nella identità del petitum diretto all'applicazione della L. numero 300 del 1970, articolo 18 impedisce di ravvisare la litispendenza tra le cause si è anche esclusa la maturazione di una preclusione alla proponibilità di una nuova azione, ferma restando la possibilità per il giudice adito di valutare, al fine del regolamento delle spese processuali, il comportamento processuale della parte attrice che abbia proposto due cause con due ricorsi, anziché un solo ricorso contenente il thema decidendum di entrambe le cause in forma di domanda principale e domanda subordinata . 14. La pronuncia appena citata si ascrive ad una giurisprudenza che non aveva ancora individuato una preclusione derivante dal divieto di abuso del processo le Sezioni Unite Cass. SU sentenza numero 108 del 2000 si erano anzi pronunciate in senso affermativo circa la frazionabilità della tutela giudiziaria del medesimo credito. 15. Risale soltanto alla successiva pronuncia numero 23726/2007 la affermazione da parte delle Sezioni Unite del principio secondo cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e si risolve in abuso del processo ostativo all'esame della domanda, il frazionamento giudiziale contestuale o sequenziale di un credito unitario. 16. Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite del 2007 con riferimento ad un singolo credito, è stato esteso dalla pronuncia numero 4091/2017 sopra citata alla ulteriore ipotesi della pluralità di diritti di credito distinti, riferibili ad un unico rapporto di durata, nei termini di cui si è detto. 17. È rilevante, tuttavia, osservare che con la citata pronuncia del 2005 questa Corte aveva già ritenuto, seppure ai soli fini della disciplina delle spese, la contrarietà al principio di correttezza e buona fede processuale della proposizione di più iniziative giudiziarie avverso il medesimo atto di licenziamento. 18. A ben vedere nell'ipotesi dell'impugnazione del licenziamento non si tratta di far valere, come nella eventualità esaminata dalle Sezioni Unite nell'arresto numero 4091/2017, pretese che potrebbero essere maturate in tempi diversi ed in relazione a vicende sostanziali diverse, ragione per la quale le Sezioni Unite hanno specificamente individuato i casi di improponibilità di azioni plurime, rispetto ad una regola generale di proponibilità Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia . 19. In caso di impugnazione del licenziamento le domande hanno infatti ad oggetto un unico atto ed una medesima vicenda sostanziale. 20. Le Sezioni Unite nella pronuncia del 2017 hanno posto a base del principio di improponibilità, nell'ambito in cui è stato affermato, la considerazione che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda esistenziale , sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione, sulla durata ragionevole dei processi nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti. 21. La proposizione di distinte azioni di impugnazione del licenziamento, riguardando la medesima vicenda sostanziale, ricade, dunque, nell'ambito del divieto di frazionamento delle tutele la proposizione di azioni diverse per impugnare il medesimo licenziamento deve essere dunque in punto di principio giustificata da uno specifico interesse, divenendo di applicazione generale il principio di improponibilità enucleato nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2017. 22. Nella fattispecie di causa il lavoratore, originario ricorrente, non ha allegato alcun interesse oggettivo alla proposizione di due distinti giudizi per impugnare lo stesso atto di licenziamento, nonostante il contraddittorio svoltosi nelle fasi di merito ed in questa sede di legittimità sull'improponibilità della seconda domanda giudiziaria. 23. Il motivo di ricorso deve essere pertanto accolto. 24. Restano assorbite le ulteriori censure, relative alla statuizione di accoglimento della seconda azione secondo motivo e terzo motivo di ricorso ed alle conseguenti statuizioni economiche quarto motivo . 25. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto l'impugnazione del licenziamento oggetto della seconda iniziativa giudiziaria, così come la precedente pronuncia resa nel primo grado, ex articolo 382 c.p.c., u.c., in quanto il secondo ricorso giudiziario non poteva essere proposto deve, altresì, enunciarsi il seguente principio di diritto Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto la impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso . 26. Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della formazione della giurisprudenza posta a base della presente pronuncia soltanto nel corso di questo grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza del Tribunale di Bologna relativa al ricorso numero 3040/2010 e la sentenza impugnata senza rinvio, nella parte in cui ha deciso l'appello avverso tale decisione, in quanto la azione non poteva essere proposta. Compensa le spese dell'intero giudizio.