Avvocati stabiliti e dichiarazione d'intesa: i chiarimenti del CNF

Il CNF, rispondendo ai quesiti posti da parte del COA Vercelli, ha chiarito che «la dichiarazione di intesa deve essere presentata dall’avvocato stabilito in relazione a ciascuna controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale e non deve essere depositata in via preventiva, né tantomeno in sede di iscrizione [ ]».

Il COA Vercelli ha formulato alcuni quesiti al CNF, inerenti l’iscrizione degli avvocati stabiliti, al fine di sapere se la dichiarazione di “agire d’intesa” con un avvocato del libero Foro debba essere depositata presso il COA e allegata in via preventiva alla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo ove tale dichiarazione non fosse necessaria, quale recapito professionale italiano dell’Avvocato Stabilito debba essere indicato nell’Elenco tenuto dall’Ordine qualora invece detta dichiarazione vada depositata all’atto dell’iscrizione, se l’Avvocato Stabilito possa “agire d’intesa” con un Avvocato iscritto in un Foro diverso da quello in cui viene richiesta l’iscrizione.   Con parere del dell'8 luglio 2021, numero 37, il CNF ha chiarito che «la dichiarazione di intesa deve essere presentata dall’avvocato stabilito in relazione a ciascuna controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale. Essa, pertanto, non deve essere depositata in via preventiva, né tantomeno in sede di iscrizione. Di conseguenza, quanto al domicilio professionale, sarà necessariorispettare quanto disposto dall’articolo  7 l. numero 247/12 ai fini dell’individuazione del domicilio. Tutto ciò non incide, evidentemente, sulla persistente necessità di procedere con grande rigore a ogni ulteriore verifica strumentale all’iscrizione nella sezione speciale – a partire dalla regolarità del titolo esibito per l’iscrizione – e all’eventuale accoglimento della domanda di integrazione, che dovrà basarsi su una puntuale verifica dell’effettivo svolgimento della professione in Italia».