Declaratoria di nullità dell’atto di citazione e illegittimità dell’ordine di integrazione

«L’ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l’illegittimità dell’ordine di integrazione, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 307, comma 2, c.p.c. per mancato adempimento ad esso».

La Corte d'Appello di Palermo rigettava l'impugnazione di S.S. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio a causa della difformità tra l'originale della citazione e la copia notificata ad A.P. S.S. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 159 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto che la citazione in giudizio non fosse nulla e avrebbe sostenuto, inoltre, la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell'articolo 307 c.p.c. dal giudice di prime cure. La Corte non avrebbe, quindi, considerato che «la dichiarazione di validità dell'atto di citazione comporta, conseguenzialmente, la caducazione della dichiarazione di estinzione per inottemperanza all'ordine di integrazione del giudizio fondato sulla travolta declaratoria di nullità della citazione». La doglianza è fondata. La Corte territoriale ha trascurato il principio secondo cui «l'ordine strumentale di integrazione processuale, come nel caso di integrazione del contraddittorio, ovvero nel caso di integrazione della domanda – è il caso in esame – emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare preclusioni insuperabili come l'inammissibilità dell'impugnazione o l'estinzione del giudizio» Cass. civ. numero 5161/2017 e numero 17458/2013 . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente necessaria una specifica istanza di revoca ed un'ulteriore impugnazione, non rilevando, invece, l'errore compiuto dal Tribunale rispetto alla declaratoria di nullità della citazione. Ne consegue che la S.C., accogliendo il ricorso, arriva ad affermare che «l'ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l'illegittimità dell'ordine di integrazione, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 307, comma 2, c.p.c. per mancato adempimento ad esso».

Presidente Cosentino – Relatore Casadonte Rilevato che il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da S.S. nei confronti di P.A. contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato l'impugnazione proposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento la pronuncia di primo grado aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per difformità tra l'originale della citazione e la copia notificata al P. alla prima udienza del giudizio di prime cure introdotto dal sig. S. per conseguire la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con il sig. P. ed avente ad oggetto la costituzione di servitù di elettrodotto il convenuto aveva eccepito la difformità dell'originale dell'atto di citazione introduttivo dalla copia allo stesso notificata, rilevando che la formulazione del capo di domanda ritenere e dichiarare risoluto il contratto de quo era stato inserito scritto a mano nella parte relativa alla precisazione delle domande dell'originale, mentre non appariva riprodotto nella copia notificata allo stesso P. a seguito di ciò, il giudice aveva assegnato termine perentorio per l'integrazione della domanda senonché alla successiva udienza, disposta per consentire la suddetta integrazione, il sig. S. chiedeva di essere rimesso in termini per l'incombente asserendo di non avere ricevuto la comunicazione dell'ordinanza riservata adottata dal giudice il giudice, riscontrato, tuttavia, che l'ordinanza risultava notificata, non accoglieva l'istanza e, previa precisazione delle conclusioni, emetteva sentenza con cui dichiarava la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per incertezza dell'oggetto della domanda stante la difformità fra l'originale dell'atto di citazione e la copia notificata e, preso atto della mancata integrazione, dichiarava l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., comma 3 proposto gravame da parte dell'attore soccombente, la corte d'appello ha respinto l'impugnazione rilevando che, a prescindere dalla denunciata erroneità della declaratoria di nullità della citazione introduttiva, l'attore aveva l'onere di chiedere la revoca dell'ordinanza di integrazione della domanda con fissazione del termine perentorio per l'esecuzione in mancanza di istanza di revoca, ed atteso l'inadempimento alla disposta integrazione, ne era conseguita la declaratoria di estinzione ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., comma 3, che non essendo stata impugnata, rendeva indifferente la questione della nullità della citazione la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dallo S. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., cui resiste P.A. ai fini della delibazione del ricorso questa Corte ha provveduto ad acquisire presso la Corte d'appello di Palermo il fascicolo del primo grado numero 1219/2012 r.g. conclusosi con la sentenza del Tribunale di Agrigento numero 1079/2014 r.g. sent. e il fascicolo di secondo grado numero 672/2014 r.g. conclusosi con la sentenza numero 1001/2018, con rinvio a nuovo ruolo in vista dell'adunanza odierna il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex articolo 380 bis c.p.c Considerato che con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 159 c.p.c., per avere la corte territoriale riconosciuto che la citazione in giudizio non era nulla e, tuttavia, sostenuto la legittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., dal giudice di prime cure assume, in particolare, il ricorrente che la corte avrebbe, invece, dovuto dichiarare illegittimo il provvedimento di estinzione del giudizio poiché fondato sul presupposto errato della inesistente nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in altri termini, la corte ha errato là dove non ha considerato che la dichiarazione di validità dell'atto di citazione comporta, conseguenzialmente, la caducazione della dichiarazione di estinzione per inottemperanza all'ordine di integrazione del giudizio fondato sulla travolta declaratoria di nullità della citazione con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 329,339 e 342 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il provvedimento di estinzione del giudizio doveva essere specificamente impugnato con apposito motivo di gravame ad avviso del ricorrente così decidendo la corte ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica allorché, come nel caso di specie, quella espressamente impugnata sia sviluppo logico di quella non espressamente impugnata con il terzo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 164 e 307 c.p.c., nella parte in cui ha la corte distrettuale ha ritenuto rilevante il mancato adempimento all'integrazione dell'atto di citazione con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., in relazione alle spese di giudizio per essere state poste a carico del soccombente tale ritenuto in forza di un errato presupposto di diritto i primi tre motivi attingono tutti la medesima ratio decidendi e, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente le censure sono fondate costituisce principio interpretativo rilevante nel caso di specie e però trascurato dalla corte territoriale, quello secondo il quale l'ordine strumentale di integrazione processuale, come nel caso di integrazione del contraddittorio, ovvero nel caso di integrazione della domanda è il caso in esame emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare preclusioni insuperabili come l'inammissibilità dell'impugnazione o, nel caso del presente ricorso, l'estinzione del giudizio cfr. Cass. 5161/2017 17458/2013 in applicazione di detto principio la corte territoriale, una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda cfr. sentenza impugnata, pag. 3, secondo e terzo capoverso avrebbe dovuto rilevare l'errore compiuto dal tribunale rispetto alla declaratoria di nullità della citazione e conseguentemente caducare l'ordinanza di estinzione adottata sull'erroneo presupposto della mancata ottemperanza all'infondato ordine di integrazione della domanda la corte ha, invece, errato a ritenere necessaria una specifica istanza di revoca ed un'ulteriore apposita impugnazione, trascurando che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, con la conseguenza che la censura che colpisce il primo ha automatico effetto espansivo sul secondo cfr. Cass. numero 9419 del 2001 in definitiva quindi, il ricorso fondato sui primi tre motivi va accolto, con assorbimento della conseguenziale censura sulle spese di lite, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che riesaminerà l'appello alla luce del seguente principio di diritto l'ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l'illegittimità dell'ordine di integrazione, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 307 c.p.c., comma 3, per mancato adempimento ad esso la Corte d'appello di Palermo provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.