In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. a , c.p.p., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto da un detenuto domiciliare avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti che gli aveva concesso la liberazione anticipata per il periodo da luglio 2018 a luglio 2019 ma non per il periodo da luglio 2017 a luglio 2018. Il difensore dell'accusato ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell'articolo 69-bis ord. penumero e delle norme del d.l. numero 18/2020 e numero 23/2020, convertiti in l. numero 27/2020 e l. numero 40/2020. Il primo decreto aveva disposto, causa pandemia, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Poi termine prorogato all'11 maggio 2020. Il difensore sostiene, quindi, che il magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di computare la corretta decorrenza del termine dall'11 maggio 2020. Il ricorso è fondato, in quanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha erroneamente deciso sull'istanza senza sottoporre la stessa la vaglio del collegio, exarticolo 69-bis l. numero 354/1975, per poter esaminare e decidere del reclamo avverso il provvedimento in tema di liberazione anticipata. Infatti, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di procedimento di sorveglianza, «è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. a , c.p.p., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza» Cass. penumero numero 20010/2016 e numero 24433/2015 . Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni dell'articolo 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza. Per tutti questi motivi il S.C. annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Presidente Iasillo – Relatore Siani Ritenuto in fatto - 1. Con provvedimento reso il 12 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di P.P. , detenuto domiciliare, avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2020 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Napoli che aveva concesso a P. la liberazione anticipata in riferimento ai semestri dal 13 luglio 2018 al 13 luglio 2019, rigettando invece la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 13 luglio 2017 al 13 luglio 2018. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non fossero stati osservati i termini per la proposizione dell'impugnazione ex articolo 69 bis Ord. penumero , essendo stato - il provvedimento - notificato il 4 maggio 2020 ed essendo stata proposta impugnazione il 19 maggio 2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di P. chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'articolo 69 bis Ord. pen e delle norme di cui al D.L. 17 marzo 2020, numero 18, e al D.L. 8 aprile 2020, numero 23, come rispettivamente convertiti dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, e dalla L. 5 giugno 2020, numero 40. La difesa ricorda il primo decreto legge aveva disposto, in relazione all'emergenza pandemica, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall'articolo 36 del secondo decreto legge, salvo le eccezioni previste dal D.L. numero 18 del 2020, articolo 83. Ebbene, sostiene il ricorrente, non essendo stato annoverato fra le eccezioni il procedimento in esame e avendo l'articolo 83, comma 2, cit. stabilito che i termini - i quali avrebbero dovuto cominciare a decorrere entro il precisato lasso - sono sospesi fino alla conclusione dello stesso, nel provvedimento impugnato si è omesso di computare la corretta decorrenza del termine dall'11 maggio 2020. Se si fosse rettamente considerato questo dato, ad avviso della difesa, si sarebbe pervenuti alla conclusione che al 19 maggio 2020, data di proposizione del ricorso, il termine per impugnare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non si era affatto consumato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, essendo necessario computare il periodo di sospensione dei termini previsto dall'indicata normativa emergenziale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono. 2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è l'avere - con riferimento all'esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza - deciso sulla relativa istanza oltre che de plano senza sottoporre la stessa al vaglio del collegio, organo del Tribunale di sorveglianza titolare, L. numero 354 del 1975, ex articolo 69 bis, del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento in tema di liberazione anticipata. In ordine a tale punto, è - in via pregiudiziale - da considerarsi quindi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avesse il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex articolo 666 c.p.p., comma 2, in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l'inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall'articolo 591 c.p.p., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione. Il Collegio, sull'argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. a , per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza Sez. 1, numero 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203 - 01 Sez. 1, numero 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01 . In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'articolo 666 c.p.p., comma 2, soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione. Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'articolo 591 c.p.p., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del Tribunale di sorveglianza Sez. 1 numero 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass. Sez. 1, numero 34454 del 03/04/2017, Carrusci, non mass. Sez. 1, numero 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 - 01 . Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato di ufficio, ai sensi dell'articolo 609, comma 2, in relazione agli articolo 178 e 179 c.p.p., Sez. 1, numero 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01 , e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato. 3. Impregiudicata la decisività del rilievo che precede, va in via generale precisato, avendone il ricorrente fatto oggetto di doglianza con il suindicato motivo, che, in ordine alla prospettabile verifica del rispetto del termine per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 69 bis, comma 3, Ord. penumero , il reclamo previsto in materia di liberazione anticipata, in quanto costituisce un mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e alle regole speciali previste dalla suindicata norma che fissa il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, a decorrere dalla notificazione o comunicazione di esso. In tale direzione, fra le regole disciplinanti il mezzo in esame va annoverata la normativa generale inerente al computo dei termini dettata dall'articolo 172 c.p.p., così come, a sua volta, correlata alla normativa emergenziale citata dal ricorrente nell'impugnazione. E, per quanto di interesse, si osserva che i primi due commi del D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, hanno contemplato la generale sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, tranne casi specifici, fra cui i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 51 ter ciò, però qualora i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda. Poi, il D.L. 8 aprile 2020, numero 23, stabilisce, all'articolo 36 rubricato Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare che il termine del 15 aprile previsto dal D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, commi 1 e 2, è prorogato all'11 maggio 2020 conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020, con la specificazione che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui al D.L. numero 18 del 2020, commi 20 e 21. 4. Ciò precisato, si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con la conseguente disposizione di trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza affinché venga svolto innanzi al suddetto Organo collegiale il rito previsto dalla legge per l'esame del reclamo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.