L’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.
Il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta da un imputato avverso il decreto con cui il PM aveva disposto il sequestro probatorio di alcuni suoi cellulari e apparecchi informatici, poiché indagato per pedopornografia ai danni di una minore infraquattordicenne. L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, dell'assenza di motivazione circa la finalità probatoria del decreto di sequestro emesso dal PM. La doglianza è infondata. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di sottolineare che «il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» Cass. penumero , sez. Unite, numero 36072/2018 . Pertanto, «l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare» Cass. penumero numero 56733/2018 . Nel caso di specie, il sequestro in questione è stato giustificato dal PM al fine di ricercare documenti che riguardassero la minore offesa, coinvolgendo così gli strumenti informatici riconducibili alla condotta dell'imputato. Valutazione sorretta, quindi, da una motivazione effettiva in linea con i suddetti principi giurisprudenziali. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Andreazza – Relatore Reynaud Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di telefoni cellulari e apparecchi informatici del medesimo, indagato dei reati di cui agli articolo 609 quater e 600 ter c.p., ipotizzati come commessi in danno di una minore infraquattordicenne. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 253 c.p.p., comma 1, e articolo 324 c.p.p., nonché violazione dell'articolo 42 Cost., e articolo 1, del primo Protocollo addizionale alla CEDU, per assenza ab origine della motivazione circa la finalità probatoria del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero. La carenza di motivazione sul punto avrebbe dovuto determinare la declaratoria di nullità del decreto e, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza, non legittimava invece il tribunale del riesame a colmare le lacune. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione, ex articolo 606 c.p.p., lett. b , dell'articolo 253 c.p.p., comma 1, per mancanza del nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a sequestro e l'accertamento dei fatti, con violazione del principio di pertinenza. Si censura, in particolare, l'illegittimità del sequestro indiscriminato del complesso dei dati informatici, relativi ad un periodo cronologico certamente superiore rispetto a quello nel quale l'indagato aveva intrattenuto rapporti con la persona offesa e nella specie eseguito con riguardo a tre interi sistemi informatici, vale a dire due telefoni cellulari ed una scheda di memoria. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del combinato disposto degli articolo 253 e 275 c.p.p., per inidoneità del mezzo probatorio utilizzato rispetto alle esigenze probatorie, con violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, essendosi in concreto attuata una pervasiva intrusione della sfera personale dell'indagato in relazione ad una messe di dati sensibili, irrilevanti nel procedimento. Eventuali documenti informatici - si allega - potevano essere acquisiti indipendentemente dal sequestro del supporto fisico sul quale sono incorporati, o comunque potevano essere trasferiti su altro supporto, ciò che nella specie non è avvenuto pur a distanza di oltre cinque mesi dall'apposizione del vincolo reale e nonostante espressa richiesta di dissequestro. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 1.1. Il decreto di perquisizione locale e sequestro emesso nei confronti dell'indagato, dopo aver dato atto dei reati per cui si procedeva articolo 600 ter e 609 quater c.p. , che l'indagato aveva girato un video riproducente un rapporto sessuale intercorso tra lui e la minore e che questa gli aveva telematicamente inviato proprie foto nuda, ha riguardato due telefoni cellulari ed una scheda di memoria a lui in uso e il successivo decreto di convalida ha fatto tra l'altro riferimento al fatto che quanto in sequestro era funzionale ad acquisire i documenti e le conversazioni salvate nella memoria dei telefoni della P.O. . 1.2. Com'è noto, pronunciandosi in tempi recenti a Sezioni unite, questa Corte ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli e a., Rv. 273548 . Non esistono, al proposito, criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno all'onere motivazionale preteso dall'articolo 253 c.p.p., comma 1. In taluni casi anche la sintetica indicazione della necessità di proseguire le indagini è stata ritenuta adeguata e sufficiente quando sia di immediata percezione la diretta connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività investigativa Sez. 2, numero 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614, in un caso di sequestro di merce contraffatta Sez. 3, numero 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949, in ipotesi di reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura Sez. 5, numero 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205, in un caso di sequestro di documento sospettato di falsità . La latitudine dell'onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabilì e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene Sez. 3, numero 11935 del 10/11/2016, Zamfir . Per contro, può farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono Sez. 3, numero 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 . Pertanto, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare Sez. 6, numero 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 . 1.3. Nel caso di specie, nel respingere la doglianza qui riproposta, l'ordinanza impugnata rileva che il sequestro è stato giustificato dal pubblico ministero allo scopo di ricercare - con riferimento ai reati in contestazione - documenti che riguardassero la persona offesa minorenne, posto che l'acquisizione delle immagini ad esplicito contenuto sessuale ritraenti la stessa era verosimilmente avvenuta tramite apparati informatici e, trattandosi di fatti denunciati implicanti scambi informatici di conversazioni e soprattutto di immagini foto e video , era evidente che la ricerca degli elementi di prova aveva dovuto coinvolgere gli strumenti informatici riconducibili alla condotta in questione . Tale valutazione è dunque sorretta da una motivazione effettiva, aderente ai dati scrutinati ed in linea con i principi giurisprudenziali più sopra richiamati, che si sottrae pertanto a censure in questa sede di legittimità. 1.4. Va rilevato, infatti, che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, numero 47, all'articolo 309 c.p.p., comma 9, sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'articolo 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa Sez. U, numero 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 . Ciò premesso, è nella specie applicabile il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Sez. U. numero 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 . L'esercizio, da parte del tribunale del riesame, del potere-dovere di annullamento previsto dall'articolo 309 c.p.p., comma 9, è pertanto sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti della carenza di motivazione dell'ordinanza decisoria del riesame rispetto all'eccepita nullità del provvedimento genetico originata dal mancato rispetto da parte del P.M., nell'adottare un decreto di sequestro probatorio, dell'obbligo di dare autonoma valutazione circa la sussistenza degli elementi che costituiscono il fondamento della misura cautelare reale nonché degli elementi forniti dalla difesa. Trattandosi di un accertamento di merito che esula dai compiti demandati al giudice di legittimità, il sindacato consentito a quest'ultimo sulla valutazione operata circa i fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale, di regola limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto Sez. 4, numero 6222 del 19/12/2008, dep. 2009, Cirianni e aa., Rv. 243768 , può dunque essere esercitato soltanto con riguardo al primo dei cennati profili laddove, come nella specie, il secondo non sia scrutinabile trattandosi di impugnazione di provvedimento applicativo di misure cautelari reali. 1.5. Destituita di fondamento, da ultimo, è la doglianza relativa all'indebita integrazione , da parte del tribunale del riesame, della motivazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il disposto di cui all'articolo 309 c.p.p., comma 9, richiamato dal successivo articolo 324, comma 7, preclude soltanto la possibilità del tribunale del riesame di sanare la nullità del provvedimento applicativo della misura che sia insanabilmente viziato dalla mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti di applicazione della misura e degli elementi eventualmente forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura Sez. 1, numero 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984 . Deve invece ritenersi ammissibile che la motivazione del provvedimento di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, possa essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato Sez. 3, numero 30993 de105/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 . 2. Del pari infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, che possono essere unitariamente trattati stante l'evidente connessione. 2.1. Va al proposito richiamato il principio secondo cui, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema Sez. 6, numero 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489 . L'ordinanza impugnata, con motivazione effettiva, ha peraltro rilevato come, nel caso di specie, l'apprensione dei beni riconducibili all'indagato la cui disamina avrebbe potuto consentire di acquisire le prove dei reati secondo le informazioni a disposizione degli inquirenti il filmato riproducente il rapporto sessuale da lui effettuato, le fotografie pedopornografiche trasmesse dalla minore, i messaggi tra loro intercorsi avevano riguardato soltanto gli strumenti potenzialmente utilizzabili per la riproduzione e la conservazione dei documenti ricercati, sicché l'esecuzione del sequestro era stata estremamente prudente e proporzionata. Essendo evidente che, prima dell'analisi dei supporti, non è possibile selezionare i documenti oggetto di ricerca da quelli probatoriamente irrilevanti, è del tutto generico il rilievo concernente il fatto che nei supporti sarebbero contenuti documenti relativi a periodi temporali irrilevanti rispetto all'accertamento dei fatti e l'ordinanza impugnata correttamente osserva come, una. volta verificati ed estratti i contenuti di rilievo processuale, i supporti ben si sarebbero potuti restituire. Il ricorrente allega la richiesta di restituzione successivamente avanzata al pubblico ministero, respinta per essere gli accertamenti tecnici ancora in corso si tratta di provvedimento non autonomamente impugnato che non può formare oggetto di valutazione in questa sede, così come non possono essere valutate le ragioni per le quali - secondo l'allegazione del ricorrente - i supporti non sarebbero ancora stati restituiti al momento di deposito del presente ricorso. 3. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.