Il giudice dell’esecuzione che riconosce la continuazione può applicare la sospensione condizionale della pena inflitta per un reato diverso?

Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione se fra i provvedimenti conseguenti, che il giudice dell’esecuzione può adottare, rientri anche l’applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con una sentenza di condanna per reato diverso tra quelli unificati nella continuazione in sede esecutiva.

Ecco la quaestio portata dinanzi al Supremo Collegio, con l'ulteriore appendice – qualora la risposta al quesito fosse positiva – della richiesta, da parte della Prima sezione remittente, di perimetrare i limiti entro i quali il potere dello stesso giudice dell'esecuzione di applicazione della sospensione condizionale della pena sia condizionato al giudicato negativo, in sede di cognizione, sul punto. La fattispecie concreta. Un uomo ha chiesto che fossero avvinti nel medesimo disegno criminoso le condanne per i reati di porto ingiustificato di coltello a serramanico e di guida in stato di alterazione legate all'assunzione di sostanze stupefacenti, commessi nello stesso giorno ma giudicati seguendo strade diverse decreto penale di condanna il primo e patteggiamento il secondo . Nel chiedere, inoltre, di confermare anche per il reato continuato la sospensione condizionale della pena con altra pronuncia di condanna per spaccio di lieve entità condanna a quattro mesi di reclusione con pena sospesa, poi revocata dalla Corte di Appello per il carattere ostativo delle due precedenti concessioni del beneficio . Il rigetto della sospensione condizionale per tutti i reati. Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di continuazione dei reati, rigettando invece l'ulteriore richiesta di sospensione condizionale della pena con altra condanna sul rilievo che non era stata impugnata la statuizione della revoca del beneficio ed essendogli precluso di concederla per reati non unificati dallo stesso giudice nel vincolo della continuazione. La lettura della norma del ricorrente. Avverso tale decisione ricorreva in cassazione il condannato lamentando la violazione dell' articolo 671 c.p.p. in quanto nella lettura fornitane alla disposizione processuale, attribuisce al giudice non solo di applicare la sospensione condizionale alla pena del reato continuato, riconosciuto in executivis , ma attribuisce al medesimo giudice il potere di adottare “ogni altro provvedimento conseguente”, e dunque anche di applicare i benefici rispetto ai quali l'avvenuto riconoscimento della continuazione abbia determinato il venir meno delle ragioni ostative ovvero il verificarsi dei presupposti legali. Sposata anche dal Procuratore generale. Tale opzione ermeneutica viene seguita anche il Procuratore della Corte Suprema chiedendo l'annullamento con rinvio , richiamando l'orientamento di legittimità che si è positivamente pronunciato sulla possibilità di mancata revoca della sospensione condizionale della pena, qualora le due precedenti condanne sia state unificate dal giudice dell'esecuzione e non risultano superati i limiti di pena Sez. I, numero 3775/2016 . Più complesso il quadro delle opzioni per la Prima sezione. I Giudici di legittimità ricordano che la questione non è stata specificamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, analoga problematica è stata risolta dalle Sezioni Unite con riferimento all' articolo 673 c.p.p. , concedendo la possibilità al giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione condizionale della pena inflitta con una condanna rispetto alla quale la disposta revoca di condanna per abolitio criminis determina il venir meno della preclusione oggettiva numero 4687/2006, Catanzaro . Ciò per effetto dei “provvedimenti conseguenti” ivi previsti. Tuttavia, pur riconoscendo che la formulazione dell' articolo 671 c.p.p. “adotta infine ogni altro provvedimento conseguente” è formulata in termini sovrapponibili a quella dell' articolo 673 c.p.p. e valorizzati dalle Sezioni Unite Catanzaro, essa sembra avere un contenuto generico, essendo ampio il ventaglio dei provvedimenti giudiziali che potrebbero conseguire al riconoscimento della continuazione. Senza trascurare che la possibilità di riconoscere la sospensione condizionale è espressamente riconosciuta soltanto per il reato continuato. Distinzione tra pena “unificata” e pena “revocata”… Il tertium comparationis non viene rinvenuto dalla sentenza in commento neanche per i citati casi di revoca della condanna per depenalizzazione che di quello di revoca della condanna per ne bis in idem Sez. I, numero 51692/2018 ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell' articolo 669, comma 8, c.p.p. , anche in quest'ultimo caso, può nel rideterminare la pena, disporre la sospensione condizionale si caratterizzano per un dato – la revoca della condanna – che è diverso da quello che connota la condanna, dove la condanna è unificata e non revocata. … e pena illegale. Pure in caso di nuovo calcolo della pena per effetto del parametro legale di determinazione della pena poi dichiarato incostituzionale è stato riconosciuto – appoggiandosi proprio all' articolo 671, comma 3, c.p.p. – il potere al giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione condizionale della pena. Quaestio eventuale i limiti della concessione del beneficio. La palla passa quindi al Massimo Consesso. Anche perché per i Supremi Giudici non sarebbero chiari, in caso di risposta positiva al quesito, i limiti in relazione alle eventuali statuizioni sul punto del giudice della cognizione. Infatti, l'ordinanza ricorsa fa riferimento alle circostanze che il giudice d'appello abbia negato la concedibilità della sospensione condizionale e che tale punto non sia stata impugnata. Ma sul punto si registrano due diversi orientamenti uno per il quale, pure se non è stata riconosciuta dalle sentenze da unificare nel vincolo della continuazione, il beneficio può essere concesso dal giudice dell'esecuzione, essendo suo compito quello di valutare se la sospensione condizionale possa estendersi alla pena complessivamente determinata. L'altro, più formalista, per il quale laddove in sede di cognizione vi sia stato un espresso diniego della sospensione richiesta, deve ritenersi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione concedere il beneficio. Alle Sezioni Unite il compito di tracciare la strada interpretativa da seguire.

Presidente Tardio - Estensore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con istanza depositata in data 20 giugno 2020 P.G. , tramite il difensore di fiducia, ha chiesto il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati di porto ingiustificato di coltello a serramanico e di circolazione alla guida di autoveicolo in condizioni psicofisiche alterate per l'assunzione di sostanze stupefacenti, commessi entrambi il 14 novembre 2010 e giudicati, rispettivamente, con decreto penale di condanna emesso il 28 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, esecutivo il 29 novembre 2012, e con sentenza pronunciata il 20 febbraio 2012 ex articolo 444 c.p.p. , dal Tribunale di Trieste, irrevocabile il 21 giugno 2012. Inoltre, si è chiesto che fosse confermato, anche per il reato continuato, il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in esito ai due distinti procedimenti, e che il medesimo beneficio fosse concesso anche per altra condanna pronunciata, in data 24 giugno 2015, dal Tribunale di Trieste. In particolare, si è rappresentato che con la sentenza da ultimo indicata che aveva condannato l'istante alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro Euro 800 di multa per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 73, comma 5, commesso in data 3 gennaio 2013 - la sospensione condizionale della pena, disposta dal Tribunale, era stata poi revocata dalla Corte di appello di Trieste, sul rilievo del carattere ostativo delle due pronunce che avevano già concesso, per due volte, il medesimo beneficio. La stessa sentenza della Corte di appello di Trieste, pronunciata in data 28 ottobre 2019, aveva anche revocato, ai sensi dell' articolo 168 c.p. , comma 1, numero 1, le sospensioni condizionali della pena concesse con il decreto penale di condanna del 28 ottobre 2011 e con la sentenza del 20 febbraio 2012. 2. Con ordinanza depositata in data 29 ottobre 2020 il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice di esecuzione, ha accolto l'istanza, applicando la disciplina del reato continuato e rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, in mesi quattro e giorni dieci di arresto ed Euro 2.500 di ammenda. L'ulteriore richiesta - relativa all'applicazione della sospensione condizionale alla pena inflitta con la sentenza pronunciata in data 24 giugno 2015 dal Tribunale di Trieste - è stata respinta sul rilievo che detto beneficio era stato revocato dalla sentenza pronunciata, in quel giudizio, in grado di appello e che la relativa statuizione non era stata impugnata. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che al giudice dell'esecuzione era comunque precluso di poter concedere la sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per reati non unificati dallo stesso giudice nel vincolo della continuazione e in conseguenza del riconoscimento di detto vincolo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.G. , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo è denunciata la violazione dell' articolo 671 c.p.p. , in relazione al rigetto della istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 24 giugno 2015 dal Tribunale di Trieste, irrevocabile il 28 gennaio 2020. Premesso che l'istituto della continuazione unifica una pluralità di reati congiuntamente giudicati e, ove riconosciuto tra reati già separatamente giudicati, determina la unificazione delle rispettive condanne, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dare applicazione alla norma di cui all' articolo 671 c.p.p. , comma 3, che non solo dà facoltà al detto giudice di applicare la sospensione condizionale alla pena del reato continuato, riconosciuto in executivis, ma attribuisce al medesimo giudice il potere di adottare ogni altro provvedimento conseguente , e dunque anche di applicare benefici rispetto ai quali l'avvenuto riconoscimento della continuazione abbia determinato il venir meno di ragioni ostative ovvero il verificarsi di presupposti legali. Si aggiunge che il medesimo principio di diritto è stato già affermato nella interpretazione dell'analoga disposizione di cui all' articolo 673 c.p.p. , che disciplina il caso di revoca della condanna per abolitio criminis Sez. U, numero 4687 del 06/12/2005, dep. 2016, Catanzaro . 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, rilevando che con il riconoscimento, in executivis, della continuazione è stato rimosso il dato - costituito dalla pluralità di condanne a pena sospesa - ostativo all'applicazione della sospensione condizionale della pena in relazione alla terza condanna, come desumibile dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la terza condanna non determina la revoca del beneficio concesso in precedenza, qualora le due precedenti condanne siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all' articolo 163 c.p. , Sez. 1, numero 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Cangemi, Rv. 266004 . Ha, quindi, concluso per l'annullamento, con rinvio per nuovo esame, dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il collegio rileva che la questione giuridica posta dal ricorso - se il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , possa concedere, dopo il riconoscimento della continuazione ex articolo 671 c.p.p. , la sospensione condizionale non solo della pena del reato continuato, ma anche della pena inflitta con altra condanna, rispetto alla quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione determini il venir meno della preclusione oggettiva di cui all' articolo 164 c.p. , comma 4, - non risulta essere stata già oggetto di esame specifico da parte della giurisprudenza di legittimità e, per la pluralità dei principi giuridici che coinvolge, può dar luogo a decisioni contrastanti. Pare sufficiente osservare, in via preliminare, che questione analoga - se il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 673 c.p.p. , possa disporre la sospensione condizionale della pena inflitta con condanna rispetto alla quale la disposta revoca di condanna per abolitio criminis determina il venir meno della preclusione oggettiva - è stata decisa dalle Sezioni Unite Sez. U, numero 4687 del 20/12/2005, dep. 2016, Catanzaro, Rv. 232610 dopo una precedente proposizione di questione di legittimità costituzionale, giudicata inammissibile Corte costituzionale, ordinanza numero 211 del 2005 . Peraltro, proprio la menzionata decisione a Sezioni Unite ha affermato che il principio della intangibilità del giudicato è derogabile solo per espressa disposizione normativa, che, per la sua natura di norma eccezionale, non può essere applicata, in ragione dell'analogia, in diverse fattispecie. Si deve poi osservare che l'istituto della sospensione condizionale della pena è stato, in origine, configurato come rientrante nella esclusiva competenza del giudice della cognizione essendo fondato, in linea con la finalità di prevenzione speciale perseguita Sez. 3, numero 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588 , sul giudizio di assenza di pericolosità al momento della decisione, di tal che risulterebbe irrazionale consentirne l'applicazione al giudice dell'esecuzione Corte costituzionale, sent. numero 74 del 1980 e numero 361 del 1991 . Di particolare problematicità, dunque, risulta la soluzione della questione giuridica che coinvolge la disciplina del menzionato istituto e quella della continuazione in executivis, che, introdotta solo con il codice processuale vigente, deroga al principio della intangibilità del giudicato attribuendo al giudice dell'esecuzione la cognizione - seppur sottoposta a particolari vincoli - sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, sulla commisurazione della pena e sul pericolo di recidiva Corte costituzionale, sent. numero 183 del 2013 . 2. A fronte del dato normativo testuale che, come si è accennato, riconosce solo al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , il potere di disporre la sospensione condizionale della pena del reato continuato, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato, sotto diversi punti di vista, la questione relativa ai poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di sopravvenienza delle condizioni legali legittimanti la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.1. Innanzitutto, è stata affrontata, e risolta negativamente, la questione del sopravvenuto mutamento normativo che riguardi i requisiti legali di concedibilità della sospensione condizionale della pena Corte costituzionale, sent. numero 74 del 1980 Sez. 1, numero 18465 del 01/02/2006, Spagnoli, Rv. 234671 . Si è affermato che la modifica dell' articolo 163 c.p. , introdotta con L. 13 giugno 2004, numero 145 , che ha consentito l'applicazione della sospensione condizionale della sola pena detentiva anche se congiunta a pena pecuniaria che, operato il ragguaglio, comporta il superamento del limite biennale, determina una successione di norme penali e, seppure in favorem rei, non è applicabile ove intervenuto il giudicato, ai sensi dell' articolo 2 c.p. , comma 3. Si è aggiunto, con riguardo ai poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione di intervento sul giudicato, che essi non sono estensibili, per analogia, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore e che, con riguardo alla concessione della sospensione condizionale della pena, l'ordinamento processuale vigente non prevede mai il diretto intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato, ma lo consente soltanto quando consegue ad altra delle funzioni attribuitegli dalle legge, nell'ambito di un esame complessivo della situazione esecutiva . 2.2. Con la sentenza Catanzaro, già citata, le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tema della revoca della condanna per abolitio criminis, hanno riconosciuto al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 673 c.p.p. , il potere di applicare la sospensione condizionale alla pena inflitta con altra condanna, rispetto alla quale, in ragione della disposta revoca della condanna, sia venuto meno il dato oggettivo ostativo alla concessione del beneficio. In tale prospettiva, e in coerenza con la ricordata affermazione del carattere eccezionale della facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena, le Sezioni Unite non hanno ritenuto consentita l'applicazione analogica della norma di cui all' articolo 671 c.p.p. , comma 3, ma hanno valorizzato il dato testuale dell' articolo 673 c.p.p. , laddove è previsto che il giudice dell'esecuzione, in caso di abolitio criminis, revoca la condanna e adotta tutti i provvedimenti conseguenti . È stato, dunque, affermato che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell' articolo 673 c.p.p. , pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall' articolo 164 c.p. , comma 1, sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti . E ciò può essere disposto non solo nel caso di revoca, parziale, della condanna per uno dei reati - con conseguente diminuzione della pena entro il limite biennale -, ma anche nel caso di revoca della sentenza di condanna e del conseguente venir meno del dato ostativo - rappresentato dal numero delle condanne precedenti - alla concessione del beneficio in relazione ad una successiva condanna, come nel caso deciso dalla sentenza Catanzaro. 2.3. La giurisprudenza formatasi sul tema della rideterminazione in executivis della pena inflitta, nella cognizione, sulla base di un parametro legale successivamente dichiarato incostituzionale ha riconosciuto la facoltà per il giudice dell'esecuzione, in tale sede, di applicare - nel caso di pena rideterminata entro il limite biennale - la sospensione condizionale della pena. Tale principio è stato affermato - da Sez. U, numero 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859 - in un caso in cui, in sede di cognizione, era stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre di reclusione, mentre nel procedimento esecutivo di rideterminazione della pena le parti avevano chiesto l'applicazione della minore pena di anni due di reclusione con la sospensione condizionale della pena. In particolare, questa pronuncia ha osservato che il potere di disporre la sospensione condizionale della pena è espressamente attribuito al giudice dell'esecuzione dall' articolo 671 c.p.p. , comma 3, con riferimento alla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento del concorso formale e del reato continuato, per cui lo stesso potere si giustifica nel caso in cui si debba determinare una nuova pena in sostituzione di quella illegale . 2.4. Altra pronuncia ha, poi, riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere di applicare il beneficio all'esito della revoca, ai sensi dell' articolo 669 c.p.p. , della condanna per bis in idem, affermando che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell' articolo 669, comma 8, c.p.p. , pronunci ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato assolutorio, può, nel rideterminare la pena, disporne la sospensione condizionale, costituendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tale decisione esplicazione di un potere coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato Sez. 1, numero 51692 del 30/10/2018, Terenzi, Rv. 274547 sul tema, vedi anche Corte costituzionale, ordinanza numero 128 del 2009 . 2.5. Il tema si è posto anche nel caso di annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, in ordine ad uno o più capi di condanna, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in misura rientrante nel limite biennale rilevante per l'applicazione della sospensione condizionale. In particolare, la giurisprudenza ha esaminato la questione relativa ai poteri del giudice dell'esecuzione, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, ove la istanza di sospensione condizionale non sia stata valutata nel giudizio di cognizione in senso affermativo Sez. 1, numero 16679 del 1/03/2013, Corlando, Rv. 254570 in senso negativo Sez. 1, numero del 16/11/2017, Vattani, non mass., e Sez. 1, numero 8262 del 8/01/2019, Campelli, Rv. 275658 , e nel caso di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per più reati avvinti dalla continuazione limitatamente ad uno di essi, la cui pena avrebbe implicato il superamento della indicata soglia temporale Sez. 1, numero 45340 del 10/09/2019, Vinciguerra, Rv. 277915, nel senso di escludere il potere del giudice dell'esecuzione, competendo al giudice di rinvio ex articolo 627 c.p.p. , la decisione in ordine alla domanda di applicazione dell' articolo 163 c.p. , anche con riferimento alla pena inflitta per i capi di sentenza passati in giudicato . 2.6. Anche nel caso di revoca, in esecuzione, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con ripristino della pena sostituita non si è ritenuto consentito al giudice dell'esecuzione disporre la sospensione condizionale della pena Sez. 1, numero 21547 del 6/07/2020, Valente, Rv. 279372 Sez. 1, numero 11682 del 19/02/2020, Carracino, Rv. 278736 . 3. Con riguardo alla questione giuridica posta dal ricorrente, va, pertanto, innanzitutto, rilevato, come già anticipato, che, nella giurisprudenza di legittimità, non si rinviene un precedente specifico. Si deve, invero, rimarcare che non solo la giurisprudenza di legittimità, in tema di rideterminazione della pena inflitta sulla base di un parametro legale dichiarato incostituzionale, valorizza la specifica disciplina dettata dalla L. numero 87 del 1953, articolo 30, ma anche che sia il caso di revoca della condanna per depenalizzazione sia quello di revoca della condanna per bis in idem si caratterizzano per un dato la revoca della condanna che è diverso da quello che connota la continuazione dove la condanna è unificata, ma non revocata . Nè deve trascurarsi di rappresentare che il dato testuale dell' articolo 671 c.p.p. , comma 3, è chiaro nella parte in cui è stabilito che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione , riguardando all'evidenza tale disposizione l'applicazione del beneficio alla pena del reato continuato oggetto della statuizione del giudice dell'esecuzione. L'ulteriore statuizione, che prevede che il giudice dell'esecuzione adotta infine ogni altro provvedimento conseguente , invece, pur essendo formulata in termini sovrapponibili a quelli previsti dall' articolo 673 c.p.p. , - e valorizzati dalla decisione a Sezioni Unite Catanzaro -, ha un contenuto generico, essendo ampio il catalogo dei provvedimenti giudiziali che potrebbero conseguire al riconoscimento della continuazione. 4. Il ricorso pone anche un'ulteriore, e subordinata, questione. Infatti, ove si ritenga che il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , possa concedere il beneficio con riguardo a pena inflitta per reato non unificato nella continuazione si dovrebbero anche precisare gli eventuali limiti di tale potere in relazione ad eventuali statuizioni sul punto, espresse o implicite, del giudice della cognizione. L'ordinanza impugnata ha espressamente valorizzato, nel motivare la decisione negativa, il fatto che in esito al giudizio di cognizione fosse stata esclusa la concedibilità del beneficio da parte del giudice di appello e che tale statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione. È stato richiamato un precedente giurisprudenziale Sez. 1, numero 25389 del 30/05/2014, Lisi, Rv.262337 che ha affermato che la potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , comma 3, è condizionata dal fatto che sul punto il giudice della cognizione non si sia espresso negativamente. Ora, se è pur vero che, dalla motivazione del precedente citato, risulta che il giudice della cognizione aveva negato il beneficio in ragione di un giudizio negativo sul pericolo di recidiva, e non per la insussistenza dei presupposti legali misura della pena ovvero precedenti condanne , mentre nel caso in esame la Corte di appello - con statuizione che il ricorrente ha definito, giustamente, corretta - si era limitata a prendere atto che il beneficio non era concedibile per la sussistenza di due condanne ostative, pur tuttavia è necessario un chiarimento in ordine alla natura del giudizio prognostico demandato al giudice dell'esecuzione richiesto della applicazione della sospensione condizionale della pena. Con riguardo ai poteri del giudice della continuazione in executivis, ai sensi del comma 3, della indicata norma processuale, infatti, è riscontrabile un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In alcune decisioni si è precisato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, e senza che abbiano rilievo le ragioni per le quali il giudice della cognizione non abbia concesso la sospensione, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata Sez. 1, numero 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844 Sez. 1, numero 23628 del 17/12/2013, Coppedè, Rv. 262331 . In altre, si è affermato che, se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto alla concessione all'interessato del medesimo beneficio, ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , comma 3 se, viceversa, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionale richiesta, deve ritenersi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res iudicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato Sez. 1, numero 49146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986 . Il contrasto trova ragione nella contrapposizione tra il principio della inderogabilità del giudicato, che porta a privilegiare il contenuto decisorio espresso dalle sentenze, e la ratio dell'istituto della sospensione condizionale della pena. Si è già fatto cenno alla funzione di prevenzione speciale dell'istituto, che - con l'incentivo di conseguire l'estinzione del reato ovvero per la minaccia dell'esecuzione della pena inflitta - dovrebbe indurre il reo, che il giudice ritiene non pericoloso, a consolidare l'atteggiamento di rispetto delle regole. Connaturata all'istituto, dunque, è la prospettiva rivolta alla futura condotta del reo, e quindi è solo accessorio, rispetto alla finalità di prevenzione, il carattere di beneficio che la sospensione condizionale della pena, nella considerazione del reo, indubbiamente riveste. Il codice di rito, con disposizione innovativa, non solo ha riconosciuto, senza stabilire alcun termine di decadenza per la parte, la facoltà di chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati, ma ha attribuito al giudice della continuazione in executivis anche il potere di concedere la sospensione condizionale della pena, senza disciplinare il rapporto, eventuale, tra i due giudizi prognostici, da svolgersi in fase di cognizione e in sede di esecuzione, che possono essere, a distanza di tempo, diversi. Va ricordato che la sentenza a Sezioni Unite Catanzaro ha affermato il principio di diritto secondo il quale il giudizio prognostico negativo compiuto dal giudice della cognizione impedisce al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell' articolo 673 c.p.p. , di compiere nuovamente analoga valutazione, diversamente dal caso in cui il giudice della cognizione avesse negato il beneficio per la insussistenza dei requisiti legali. In tal caso, il giudice dell'esecuzione, riscontrata la sussistenza dei presupposti legali, è tenuto a compiere una valutazione prognostica che non può essere, ovviamente, circoscritta all'apprezzamento della sola situazione esistente al momento dell'irrogazione della pena della quale è stata chiesta la sospensione, ma deve essere necessariamente estesa alla valutazione di tutti i sopravvenuti elementi sintomatici che, allorché il giudice dell'esecuzione formula il giudizio prognostico, contribuiscono a giustificare il convincimento che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati . 5. Il collegio, dunque, ritiene che debba essere rimessa alle Sezioni Unite la decisione del ricorso, che comporta l'esame delle seguenti questioni di diritto Se fra i provvedimenti conseguenti, che il giudice dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 671 c.p.p. , comma 3, può adottare, rientri anche l'applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con una sentenza di condanna per reato diverso da quelli unificati nella continuazione in sede esecutiva Se e in quali limiti, nel caso di risposta positiva al primo quesito, il potere del giudice dell'esecuzione di applicazione della sospensione condizionale della pena sia condizionato dal giudicato negativo, in sede di cognizione, sul punto . P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta in data 11 maggio 2021, rimette il ricorso alle Sezioni Unite.