31 ottobre 2021 questo il termine per presentare online domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, previsto dal d.m. del 17/5/2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 20, l. numero 178/2020.
Cassa Forense ha comunicato che, dal 5 agosto 2021 dalle ore 14, è disponibile online tramite accesso all’area riservata del sito la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 previsto dal d.m. del 17/5/2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 20, l. numero 178/2020. Oggetto dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021 , entro il limite massimo di € 3.000 complessivi salvo minore importo stabilito nel successivo d.m. attuativo . Il termine previsto per la presentazione della suddetta domanda, da presentare esclusivamente con modalità telematica, è il 31 ottobre 2021. La domanda potrà essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Durante il periodo di chiusura dell’Ente dal 9 al 20 agosto resterà attivo il call center al numero 06/87404040, dalle ore 8 alle ore 14.00. L’esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca antecedente il 1° gennaio 2021 non titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l’intero periodo oggetto di esonero 2021 , eccetto la pensione d’invalidità non titolari di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero 2021 . Tra i requisiti richiesti, è necessario aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale IRPEF non superiore a 50.000 euro aver subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019 essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. I requisiti 1 e 2 non si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020. Dovrà, inoltre, essere allegato alla domanda, a pena di inammissibilità copia di un documento di identità in corso di validità copia del codice fiscale. Sarà necessario attendere l’emanazione di un successivo d.m. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto articolo 3, comma 8, d.m. del 17 maggio 2021 .