La procura alle liti attribuisce al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse dell’assistito

La procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione, nonché di difesa della parte ex articolo 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa.

In altre parole, la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo. Il caso. Due società hanno agito in via cautelare per descrizione in relazione a uno strumento per edilizia denominato cassero. All'esito della fase cautelare, le attrici, avvalendosi della procura speciale alle liti apposta in calce all'originario ricorso, hanno agito in via ordinaria anche nei confronti di due società estranee alla fase cautelare. Tali società hanno formulato eccezione di difetto di ius postulandi della difesa di parte attrice in considerazione della presunta esorbitanza della domanda proposta rispetto alla procura. Il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello hanno ritenuto valida la procura. La decisione della Corte di Cassazione. Dopo aver analiticamente ripercorso l'evoluzione della procura alle liti nel nostro ordinamento giuridico, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato la ratio della disciplina dettata in tema di procura alle liti conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza. In tale contesto è emblematico, secondo gli Ermellini, il tema della latitudine dei poteri del difensore. Se, da un lato, domanda riconvenzionale, appello incidentale e chiamata in causa del terzo sono oggi ammessi di default , rimane un limite invalicabile stabilito dall'ambito della lite originaria. Il quesito in esame allora concerne se si sia al cospetto di una controversia nuova e distinta rispetto a quella precedentemente instaurata in via cautelare, oppure no. E il Collegio ha risposto negativamente. Ciò che accomuna, infatti, le ipotesi sopra menzionate della riconvenzionale, dell'appello incidentale e della chiamata del terzo, anche in garanzia impropria, è che essi attengono alla posizione del convenuto, e, dunque, alla linea difensiva che il suo difensore intende perseguire al fine di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita. È inoltre consolidato nella giurisprudenza della Corte l'orientamento secondo cui, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio. Del resto, la procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei princìpi di economia processuale, di tutela del diritto di azione, nonché di difesa della parte ex articolo 24 e 111 Cost. , ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa. In definitiva, la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo.

Presidente Valitutti – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. – G. 2001 S.r.l. e G. S.p.A. ricorrono per due mezzi, nei confronti di T. S.r.l. e D. Group S.r.l. contro la sentenza del 6 giugno 2019 con cui la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello avverso sentenza non definitiva che aveva disatteso l'eccezione di difetto della procura alle liti in capo alla difesa delle originarie attrici. 2. – T. S.r.l. e D. Group S.r.l. resistono con controricorso. 3. - Le parti hanno depositato memoria. Considerato che 4. - Il primo mezzo, svolto ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 4, denuncia violazione degli articolo 83 e 84 c.p.c. e falsa applicazione dell'orientamento giurisprudenziale in tema di poteri comunque spettanti al difensore, anche se non espressamente menzionati in procura, poteri tra i quali non può farsi rientrare, secondo la ricorrente, quello di proporre, in via di cumulo semplice, domanda di condanna nei confronti di un preteso responsabile solidale non destinatario dell'atto cui la procura accede. Il secondo mezzo, svolto ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, denuncia violazione dell' articolo 1362 c.c. , nonché dell' articolo 36, dell'articolo 183, comma 5, e dell'articolo 116 c.p.c. , errata interpretazione delle procure alle liti, il cui tenore letterale esclude la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa il conferimento del potere di instaurare il giudizio di merito e proporre così domanda di condanna anche nei confronti di altro preteso responsabile solidale, G. 2001 S.r.l. e G. S.p.A., diverso dal destinatario dell'atto cui le procure accedono. Ritenuto che 5. - Il ricorso va respinto. 5.1. - Le originarie attrici T. S.r.l. e D. Group S.r.l. hanno agito in via cautelare per descrizione, in relazione ad un cassero per l'edilizia denominato … , nei confronti di S. S.r.l., giudizio cautelare al quale è rimasta estranea G. 2001 S.r.l., mentre vi è intervenuta G. S.p.A All'esito della fase cautelare T. S.r.l. e D. Group S.r.l., avvalendosi della procura speciale alle liti apposta in calce all'originario ricorso cautelare introdotto nei confronti della sola S. S.r.l., hanno agito anche nei confronti di G. 2001 S.r.l., estranea come detto al giudizio cautelare, e G. S.p.A., intervenuta in sede cautelare, che hanno formulato eccezione di difetto di ius postulandi della difesa di parte attrice, in considerazione dell'esorbitanza della domanda proposta rispetto alla procura menzionata. Il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva con la quale ha ritenuto che la procura abilitasse la difesa delle attrici ad agire anche nei confronti delle due odierne ricorrenti. La Corte d'appello, dinanzi alla quale è stato proposto appello immediato, lo ha rigettato. La sentenza di rigetto dell'appello è stata impugnata con il ricorso per cassazione qui in esame. 5.2. - Stabilisce l' articolo 360 c.p.c. , comma 3, che non sono impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio, potendo essere proposto ricorso per cassazione avverso tali sentenze senza necessità di riserva allorché sia impugnato la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio medesimo. La norma, dunque, consente di impugnare per cassazione le sentenze su domande, ma non quelle su questioni, che non abbiano definito il merito neppur in parte. Nella lettura datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, la norma è da intendere nel senso che segue L' articolo 360 c.p.c. , comma 3, quando allude alle sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il “giudizio”, intende riferirsi con il termine “giudizio” al giudizio devoluto al giudice d'appello e non al giudizio nella sua complessiva situazione di pendenza. Ne consegue a che la norma si applica esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice d'appello, ai sensi dell' articolo 279 c.p.c. , comma 2, numero 4, applicabile al giudizio di appello ai sensi dell' articolo 359 c.p.c. , pronunci una sentenza parziale su una delle questioni di cui allo stesso articolo 279, nnumero 1, 2 e 3, senza definire il giudizio d'appello ed impartisca provvedimenti per l'ulteriore prosecuzione del giudizio stesso b che la norma non intende riferirsi, invece, all'ipotesi in cui, a seguito di appello immediato ai sensi dell' articolo 340 c.p.c. contro una sentenza resa dal giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 279c.p.c., numero 4, il giudice di appello rigetti nel merito o in rito l'appello, così confermando la statuizione del primo giudice, con la conseguenza che in questo caso la sentenza è immediatamente ricorribile per cassazione Cass., Sez. Unumero , 10 febbraio 2017, numero 3556 . Dunque, quantunque il ricorso verta su questione - la questione della validità della procura impiegata da T. S.r.l. e D. Group S.r.l. per i fini dell'azione intrapresa nei confronti delle odierne ricorrenti - e non su domanda, esso è per tale aspetto da ritenere ammissibile. 5.3. - Ha tra l'altro osservato la Corte d'appello Il Tribunale di Venezia ha correttamente ritenuto valida ed efficace la procura rilasciata in sede cautelare - ancorché per un procedimento instaurato nei confronti della sola S. e non delle odierne appellanti - anche per la fase di merito, nonostante l'estensione dell'ambito soggettivo della lite rispetto alla precedente fase cautelare, con la conseguenza che sussiste un idoneo ius postulandi in capo alla difesa degli odierni appellati. Premessa l'incontestata validità di una procura rilasciata per la fase cautelare anche per la relativa fase di merito Dott., tra le altre, Cass. 3794/2002 Cass. 37/2009 , ritiene questa Corte di condividere l'iter logico posto alla base della decisione impugnata, nonché la corretta applicazione al caso di specie del principio espresso nella sentenza numero 4909/2016 confermata di recente anche da Cass. numero 20898 del 22/08/2018 , con la quale le se. ioni unite della Suprema Corte S0110 intervenute a risolvere un contrasto interpretativo in ordine al potere del difensore di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria sulla base di una procura alle liti che non conferiva espressamente questa facoltà . ribadito che la procura alle liti confe rita in termini ampi ed onnicomprensivi nella specie, “con ogni facoltà” è volta a far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo salvo che non siano precluse dalla necessità di una procura speciale Cass. numero 21799 del 28/1012016 , non è ravvisabile diversità di situazioni tra il convenuto che svolga domanda riconvenzionale oppure che chiami in causa un terzo facendo valere la garanzia impropria, pur non essendo munito di specifico mandato ad hoc, e l'attore che, evocato nel procedimento cautelare un determinato soggetto, convenga poi nel giudizio di merito anche altro soggetto nei cui confronti svolgere la stessa domanda proposta nei confronti del resistente originario, pur avvalendosi della procura rilasciata per l'instaurazione del giudizio cautelare . Ed ancora Si legge infatti della sentenza d'appello che Ora, nel caso di specie, tale interesse per TPS e D. va senza dubbio individuato nella cessazione della violazione delle loro privative nonché nell'ottenimento del ristoro dei danni conseguenti a tale violazione, assumendo quindi significato l'instaurazione del giudizio di merito non solo nei confronti di chi aveva posto in essere originariamente l'attività di contraffà zione per cui si chiedeva la descrizione S. , ma anche di tutti quei soggetti che sono risultati compartecipi nella commissione del medesimo illecito ovvero G.2001, G. . E ciò tanto più va affermato se si considera che la finalità cui tendeva il ricorso cautelare era l'ottenimento della descrizione dei prodotti in contraffazione e delle scritture contabili, la quale era chiesta e concessa non solo presso la sede di S., ma anche presso terzi detentori non a fini personali nonché, ai sensi dell'articolo 130, comma 4, anche presso terzi non identificati in ricorso. Ciò posto, ritiene questa Corte che nella specie si sia in presenza di una procura speciale e che il contenuto della stessa sia tale da ricomprendere il potere di instaurare il giudizio di merito anche nei confronti di soggetti estranei al giudizio cautelare G. 2001 ovvero intervenienti volontari in tale procedimento G. . È pur vero che in tal modo si può verificare, come di Atto è avvenuto, un ampliamento dell'ambito soggettivo della controversia, ma questo 11011 è stato accompagnato da un corrispondente ampliamento oggettivo, con la conseguenza che non è venuta in essere una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria per cui sarebbe necessario il rilascio di nuova procura cfr. tra le altre, Cass. 26/7/2005 numero 13619 Cass. 18/6/1969 numero 2164 . 5.4. - I due motivi, che per il loro collegamento possono essere unitamente esaminati, non sono fondati. La parabola della procura alle liti può riassumersi così. In Italia la procura alle liti è stata introdotta nel primo codice di rito postunitario per iniziativa del guardasigilli P.G. , il quale, dopo aver respinto la teoria del semplice mandato presunto di provenienza francese, sia a tutela del diritto della parte contraria , sia per escludere l'ibrido sistema della disapprovaione , propose l'adozione della procura scritta così nacque la formulazione dell' articolo 48 c.p.c. del 1865, con cui fu stabilito che la procura dovesse essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il che costringeva le parti, a tal fine, a rivolgersi ad un notaio anche per le cause di minor rilievo, con i conseguenti intuibili inconvenienti. Sicché - attraverso remote modificazioni normative che è superfluo rammentare - si giunse alla previsione dell' articolo 83 c.p.c. , che consentiva nella sua originaria stesura, e consente tuttora, il rilascio della procura non solo per atto pubblico o scrittura privata, ma anche mediante apposizione della medesima su determinati atti processuali, con la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente. La ratio della disciplina dettata in tema di procura alle liti, così sedimentatasi nel corso del tempo, è chiara e ribadita essa, cioè, ha lo scopo di conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza tra le tantissime in tempi recenti Cass. 6 marzo 2019, numero 6541 Cass. 6 febbraio 2019, numero 3451 Cass. 6 aprile 2018, numero 3470 . Ora, quello della procura alle liti, sconosciuta ad altri ordinamenti continentali, è stato per lungo tempo terreno di dibattito, se non di scontro, tra la dottrina incline a stigmatizzare letture giurisprudenziali del dato normativo giudicate eccessivamente formalistiche e la giurisprudenza della S.C. il culmine, oltre un ventennio addietro, fu rappresentato dalla questione della validità della procura, da considerarsi o meno in calce , redatta su foglio separato dall'atto al quale essa accedeva. Oggi, le accuse di formalismo paiono aver perso gran parte della loro attualità, giacché molto è cambiato nell'atteggiamento della giurisprudenza, soprattutto dopo la L. 27 maggio 1997, numero 141 , che ha infine risolto il menzionato problema della procura semplicemente spillata all'atto cui accede. Il tema della latitudine dei poteri del difensore ne è esempio emblematico domanda riconvenzionale non solo se la procura è rilasciata in calce o a margine della comparsa di risposta, ma anche se è apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione , appello incidentale e chiamata in causa del terzo per garanzia propria o impropria, ovvero di un terzo indicato come effettivamente e direttamente obbligato o anche coobbligato v. p. es. per quest'ultima ipotesi Cass. 3 marzo 2010, numero 50579 , sono oggi ammessi, contrariamente a quanto avveniva in passato, per così dire, di default. Rimane tuttavia un limite invalicabile, come rilevano le odierne ricorrenti e cioè, esulano dai poteri del difensore le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria. Il quesito qui in esame, allora, è se si sia al cospetto di una controversia - quella instaurata nei confronti di G. 2001 S.r.l., estranea come detto al giudizio cautelare, e G. S.p.A., intervenuta - nuova e distinta, rispetto a quella precedentemente instaurata in via cautelare, oppure no. Ritiene il Collegio che al quesito debba rispondersi negativamente, non potendosi del resto trarre argomenti in contrario dalla lettera delle procura - in disparte i profili di inammissibilità del secondo motivo, avuto riguardo al principio secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un vizio di interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articolo 1362 e ss. c.c. , avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato Cass. 15 novembre 2013, numero 25728 -, che non contiene elementi univocamente convergenti ad escludere il potere del difensore di chiamare le due ulteriori menzionate società. Ciò che accomuna le ipotesi, prima considerate, della riconvenzionale, dell'appello incidentale e della chiamata del terzo, anche in garanzia impropria, è che essi attengono alla posizione del convenuto, e, dunque, alla linea difensiva che il suo difensore intende perseguire al fine - per usare le parole di Cass., Sez. Unumero , 14 marzo 2016, numero 4909 - di esperire tutte le adoni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita . In altri termini, le eterogenee ipotesi precedentemente menzionate, come evidenzia il ricorso, hanno un tratto comune, il quale consiste in ciò, che esse si collocano dal versante della definizione della strategia di difesa da parte del difensore del convenuto, difensore titolare, come tale, della più ampia discrezionalità tecnica nell'impostazione della lite, con conseguente facoltà di scelta, in relazione anche agli sviluppi della causa, della condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del cliente, sebbene con il limite del divieto di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, quali transazioni, rinunce o confessioni. Esigere dal difensore che intenda proporre una domanda riconvenzionale o un appello incidentale, ovvero chiamare in causa un terzo, nelle ipotesi di cui si è detto, una ulteriore procura, in breve, per frapporre un limite all'esercizio del diritto di difesa tecnica, che al difensore compete amministrare. Ma tale esigenza può essere evidentemente predicabile anche con riguardo all'attore, anzitutto laddove egli si trovi collocato in posizione sostanzialmente speculare rispetto a quella del convenuto si intende far riferimento al caso considerato dall' articolo 269 c.p.c. , comma 3, della chiamata in causa del terzo indotta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Non solo. Come questa Corte ha avuto recentemente modo di evidenziare È . consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui, poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio v., ad es., Cass. numero 22830/2010 . Del resto la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativi dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex articolo 24 e 111 Cost. , ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del temo al quale ritenga comune la causa Dott. Cass. SU numero 4909/2016 . Deve, quindi, affermarsi il principio di diritto in base al quale la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo Cass. 10 dicembre 2020, numero 28197 . Non sono dunque domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria quelle scaturenti da altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo . In questa prospettiva si inserisce la decisione della Corte di Venezia, laddove ha condivisibilmente osservato che l'attrice aveva instaurato il giudizio di merito non solo nei confronti di chi aveva posto in essere originariamente l'attività di contraffazione per cui si chiedeva la descrizione S. , ma anche di tutti quei soggetti che sono risultati compartecipi nella commissione del medesimo illecito ovvero Gr. 2001, G. . 6. - Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.