Attività difensiva svolta con un collega. I rilievi relativi all’apporto di altro avvocato, al quale tra l’altro non era stato conferito alcun mandato, nel corso del giudizio escludono qualunque rilevanza in relazione all’apporto del medesimo riguardo all’attività di interpretazione ed applicazione della clausola di una polizza assicurativa.
Compensi professionali e supporto del collega nello svolgimento dell’attività difensiva in giudizio. Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da un avvocato per chiedere il pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in giudizio a favore del proprio cliente. In particolare, l’avvocato aveva svolto l’attività difensiva unitamente ad un collega e si era avvalso dell’attività del domiciliatario. Il giudice del merito disattendeva le deduzioni dell’attuale ricorrente il cliente cui l’avvocato chiedeva il pagamento dei compensi professionali secondo cui vi era stato l’apporto di altro difensore in relazione all’attività di interpretazione e applicazione della clausola della polizza assicurativa, poiché tale rapporto era ininfluente. Quest’ultimo ricorre così in cassazione. I rilievi relativi all’apporto di altro avvocato, al quale tra l’altro non era stato conferito alcun mandato, sono stati esaminati dal giudice di merito, che ha escluso qualunque rilevanza in relazione all’apporto del medesimo riguardo all’attività di interpretazione ed applicazione della clausola di una polizza assicurativa il Tribunale aveva evidenziato che l’apporto dell’altro legale nel corso delle riunioni avvenute nello studio del ricorrente erano state ininfluenti in quanto la Corte territoriale aveva accolto integralmente i motivi di gravame predisposto dall’avvocato sin dall’atto di citazione ma il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto inerente l’apporto effettivo dell’attività difensiva. Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente «un problema interpretativo della stessa l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità». Sulla base di tale principio, i Supremi Giudici dichiarano il ricorso inammissibile.
Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che - con ordinanza dell'8.11.2019, il Tribunale di Parma accolse per quanto di ragione la domanda proposta dall'Avv. C.F. con la quale aveva chiesto la condanna di R.R. al pagamento dei compensi professionali di avvocato per l'attività svolta in suo favore - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale accertò che l'avv. C. aveva svolto l'attività difensiva unitamente all'Avv. C. e si era avvalso dell'attività del domiciliatario - quanto alla fase decisionale, il giudice di merito disattese le deduzioni del Ri. , secondo cui vi era stato l'apporto di altro difensore in relazione all'attività di interpretazione ed applicazione della clausola della polizza assicurativa poiché tale apporto era ininfluente per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso Ri.Ra. sulla base di due motivi ha resistito con controricorso l'avv. C.F. Ri.Ra. è rimasto intimato - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso - il ricorrente ha depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, numero 29822 - nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l'Avv. C. aveva svolto l'attività per la quale aveva chiesto il compenso - i rilievi relativi all'apporto di altro avvocato, cui peraltro non era stato conferito alcun mandato, sono stati esaminati dal giudice di merito, che, nell'ambito del suo insindacabile apprezzamento, ha escluso qualunque rilevanza in relazione all'apporto del medesimo per la redazione della comparsa conclusionale, riguardo all'attività di interpretazione ed applicazione della clausola di una polizza assicurativa - il Tribunale ha evidenziato che l'apporto dell'altro legale nel corso delle riunioni avvenute nello studio del ricorrente erano state ininfluenti in quanto la Corte d'appello aveva accolto integralmente i motivi di gravame predisposto dall'Avv. C. sin dall'atto di citazione - il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle circostanze di fatto inerente l'apporto effettivo dell'attività difensiva svolta dall'Avv. C. e, conseguentemente, la valutazione, affidata al giudice di merito relativo all'entità del compenso del professionista - come affermato da costante giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità Cass. numero 3340 del 2019 . - con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per avere il Tribunale regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza nonostante il ridimensionamento della pretesa dell'attore in ordine alla liquidazione dei compensi professionali, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e la deduzione circa il mutamento del rito, integranti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite - il motivo è inammissibile - in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, numero 24502 cfr. Cass. ord. 31.3.2017, numero 8421 - del resto, la regolamentazione delle spese di lite - anche qualora il processo sia articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali - va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite e non in relazione all'accoglimento di una singola eccezione o difesa Cassazione civile sez. III, 20/03/2014, numero 6522 - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.