Nel contratto a favore di terzo, l’obbligato è, di regola, lo stipulante, per cui la clausola derogatoria della competenza rimane una res inter alios acta. Nel contratto di trasporto, invece, il destinatario ‘entra’ nel contratto. Infatti, l’articolo 1689, comma 2, c.c., dispone che «il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto».
Il Tribunale di Napoli, adito con ricorso da una società T. s.r.l. in qualità di vettore, emetteva decreto ingiuntivo con il quale ordinava ad un'altra società C.S. s.p.a. , destinataria della merce, il pagamento di 6.455 euro per il servizio di trasporto. La Corte d'Appello di Napoli accoglieva il ricorso della C.S. s.p.a. e dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale locale, in favore del Tribunale di Parma, condannando la T. s.r.l. a restituire la somma corrisposta. La T. s.r.l. ricorre quindi in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la C.S. s.p.a. non era parte del contratto di trasporto stipulato tra la ricorrente e la società N.L.G., né risultava indicata come destinataria della merce. Non potendo, quindi, ritenere la C.S. s.p.a. parte del contratto. La doglianza è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di definire, con la sentenza numero 19225/2013 e numero 11744/2018, «il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, come un contratto a favore di terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la dichiarazione di volerne profittare prevista dall'articolo 1411 c.c. a partire da quel momento, quindi, il destinatario fa propri gli effetti del contratto e il vettore può rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo». E con la recente sentenza numero 8766/2021, la Corte ha stabilito che «nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene nel terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per facta concludentia, si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione di parte contraente o di beneficiario anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento». Inoltre, con la sentenza numero 33309/2019, è stato previsto che «l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è res inter alios acta. Ne consegue che nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti». In altri termini, «mentre nel contratto a favore di terzo, l'obbligato è, di regola, lo stipulante, per cui la clausola derogatoria della competenza rimane una res inter alios acta, nel contratto di trasporto il destinatario entra, per così dire, nel contratto tanto che l'articolo 1689, comma 2, c.c., dispone che il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto». Per tutti questi motivi la S.C. rigetta il ricorso per regolamento di competenza e compensa le spese processuali.
Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Il Tribunale di Napoli, adito con ricorso dalla F.P.T. s.r.l. in qualità di vettore, emise un decreto ingiuntivo col quale ordinò alla C.S. s.p.a., destinataria della merce, il pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.455 a titolo di servizi di trasporto. La società C.S. propose opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sussistendo a suo dire la competenza del Tribunale di Parma. Si costituì in giudizio la società creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettò l'opposizione, confermò il decreto e condannò la società opponente al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dalla società C.S. e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Parma, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società F.P.T. alla restituzione della somma eventualmente corrisposta a seguito della declaratoria di esecutorietà del decreto stesso, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il contratto di trasporto è da ritenere un contratto a favore di terzo nel quale, ai sensi dell'articolo 1689 c.c., la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto coincide con l'accettazione della merce da parte del destinatario, il quale diventa così obbligato ad adempiere la propria obbligazione nei confronti del vettore. Con la consegna della merce, quindi, il mittente - nella specie la N.L.G. s.p.a. - si è liberato dalla propria obbligazione nei riguardi del vettore, nella quale è subentrato il destinatario. Ciò premesso, la Corte d'appello ha posto in luce che nel caso in esame il contratto stipulato tra la società F.P.T. in qualità di vettore e la società N.L.G. in qualità di mittente conteneva una clausola derogatoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Parma. Di tale clausola la società destinataria C.S. non potrebbe beneficiare ove fosse da considerare estranea rispetto alla pattuizione avvenuta inter alios. La posizione della società C.S., destinataria della merce, viene però a modificarsi con l'accettazione della stessa, per cui essa non può più ritenersi estranea a quell'accordo. Richiamando la sentenza di questa Corte numero 11261 del 2005, la Corte napoletana ha osservato che la volontà di profittare della stipulazione di un contratto, nel caso in esame deducibile dal ricevimento della merce , comporti necessariamente, pur se implicitamente, l'applicazione del contenuto del contratto predisposto dalle parti stipulanti , ivi comprese le clausole aggiunte nel contratto stesso. Da ciò consegue che la parte è libera di accettare o meno il contenuto di un contratto, ma, una volta che l'abbia accettato, deve assumerlo nella sua integrità. Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione secondo la quale la società C.S. non aveva la possibilità di derogare alla competenza stabilita tra le parti negoziali . L'adesione al contratto non potrebbe essere parziale per cui il vincolo originario negoziale svolge efficacia per tutte le clausole pattuite, ivi compresa quella derogativa della competenza . In conclusione, la sussistenza di una clausola derogatoria della competenza, benché inserita nel contratto stipulato tra la società N.L.G. e la società F.P.T., sarebbe da considerare applicabile anche in favore della destinataria società C.S., con conseguente fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata da quest'ultima. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone regolamento di competenza la F.P.T. s.r.l. con atto affidato a due motivi. Resiste la C.S. s.p.a. con memoria difensiva. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il proposto regolamento venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e 1364 c.c., dell'articolo 1372c.c., comma 2, dell'articolo 1689c.c., comma 2, e dell'articolo 2697c.c., nonché degli articolo 18, 19 e 28 c.p.c., anche in relazione all'articolo 112 c.p.c., per violazione del principio di allegazione e del principio del contraddittorio. Osserva la società ricorrente che la società C.S. non era parte del contratto di trasporto stipulato tra la ricorrente e la società N.L.G., nè essa risultava indicata in quel contratto come destinataria del trasporto delle merci. Non sarebbe quindi sostenibile che la C.S., per il solo fatto di aver accettato la consegna della merce, possa ritenersi come automaticamente divenuta parte di quel contratto. Ne deriva, secondo la ricorrente, la correttezza del richiamo compiuto dal Tribunale di Napoli alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'accordo tra le parti di un contratto nel senso di una deroga convenzionale della competenza per territorio non può valere nei confronti di chi sia rimasto estraneo al contratto stesso. Qualora il terzo, cioè la società C.S., avesse inteso aderire a quel contratto, avrebbe dovuto dimostrare quella scelta, mettendo anche il vettore, cioè l'odierno ricorrente, in condizioni di saperlo. In assenza di una comunicazione, il vettore era all'oscuro di ciò, nè avrebbe alcun senso sostenere che l'adesione sia avvenuta in automatico con la consegna della merce, dato che l'adesione al foro convenzionale non era stata mai comunicata al vettore. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 , motivazione contraddittoria e contrasto insanabile delle argomentazioni contenute in sentenza. Osserva la società ricorrente che la società C.S. avrebbe seguito una linea difensiva contraddittoria da un lato, infatti, essa ha eccepito l'incompetenza per territorio sul presupposto di aver aderito al contratto che prevedeva la clausola di deroga dall'altro, la stessa parte ha eccepito nel giudizio di merito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'obbligo di pagamento, sul rilievo della sua estraneità al medesimo contratto. 3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che li unisce. 3.1. È opportuno premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni definito il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, come un contratto a favore di terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o la richiesta di consegna integra la dichiarazione di volerne profittare prevista dall'articolo 1411 c.c. a partire da quel momento, quindi, il destinatario fa propri gli effetti del contratto e il vettore può rivolgersi solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo così la sentenza 20 agosto 2013, numero 19225, e l'ordinanza 15 maggio 2018, numero 11744 . Assai di recente, poi, questa Corte ha stabilito che nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per fatta concludeniia, si configura quale mera conditio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione di parte contraente o di beneficiario anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. ordinanza 30 marzo 2021, numero 8766 . Rispetto a questa giurisprudenza è coerente l'ulteriore affermazione secondo cui l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è res inter alios acta. Ne consegue che nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte nè in senso sostanziale nè in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti così l'ordinanza 29 ottobre 2013, numero 24415, sostanzialmente confermata dalla più recente ordinanza 17 dicembre 2019, numero 33309 . 3.2. La Corte d'appello di Napoli, dopo aver richiamato questa giurisprudenza, ha correttamente osservato che l'indagine da compiere si concentrava essenzialmente su una questione, e cioè la necessità di verificare se il terzo, tra gli effetti del contratto di cui viene investito a seguito del ritiro della merce, possa comprendere anche la pretesa di far valere l'individuazione del diverso foro di competenza territoriale originariamente oggetto della pattuizione intercorsa tra mittente e venditore . E ha dato risposta positiva al quesito, richiamando anche l'ordinanza 27 maggio 2005, numero 11261, sebbene dettata a proposito del contratto di assicurazione fideiussoria. In quella decisione, infatti, questa Corte ha affermato che, qualora la causa del contratto di assicurazione fideiussoria sia quella di una fideiussione, il terzo che manifesti la volontà di profittare della stipulazione del contratto predisposto dalle parti stipulanti accetta implicitamente l'intero contenuto del contratto da esse predisposto, ivi compresa la clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione soltanto parziale. La società controricorrente e il Procuratore generale, poi, hanno richiamato il precedente specifico costituito dall'ordinanza 26 agosto 2014, numero 18214, avente come parti le stesse società F.P.T. s.r.l. e N.L.G. s.p.a., mentre il destinatario della merce era una società diversa. E in tale occasione questa Corte, nel rigettare il regolamento di competenza proposto dalla medesima società oggi ricorrente, ha stabilito che il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, compresi quelli che discendono dalla previsione del foro convenzionale esclusivo . 3.3. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, appare in modo evidente che i due motivi di ricorso sono privi di fondamento. Ed invero le considerazioni dell'odierna ricorrente secondo cui la società destinataria era rimasta estranea all'accordo contrattuale sono ininfluenti nel momento in cui il rapporto derivante dal contratto di trasporto viene definito nei termini di cui alla citata giurisprudenza. La C.S. s.p.a. era pacificamente estranea al contratto concluso tra l'odierna ricorrente e la N.L.G. s.p.a. ma tale estraneità è venuta meno nel momento in cui la C.S. s.p.a., chiedendo la consegna della merce in qualità di destinataria, è subentrata nei diritti ed obblighi gravanti sulla società mittente. In altri termini, mentre nel contratto a favore di terzo, secondo la citata giurisprudenza, l'obbligato è, di regola, lo stipulante, per cui la clausola derogatoria della competenza rimane una res inter alios acta, nel contratto di trasporto il destinatario entra, per così dire, nel contratto, tanto che l'articolo 1689 c.c., comma 2, dispone che il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto . Il subentro della C.S. s.p.a. nella posizione contrattuale del mittente del trasporto cioè la N.L.G. s.p.a. determina in capo alla medesima la possibilità di avvalersi della clausola derogatoria della competenza per territorio, che la F.P.T. s.r.l. era tenuta a conoscere, avendola stipulata con la società mittente. La mancanza di una comunicazione da parte della C.S. s.p.a. è dunque irrilevante, perché la fruibilità della clausola derogatoria deriva dal fatto stesso che quella società era subentrata nel contratto di trasporto. E la natura esclusiva di detta clausola, risultante dal testo contrattuale, fa assumere alla stessa il valore di cui all'articolo 29 c.p.c., comma 2. Non hanno pregio, quindi, le argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso secondo le quali la decisione della C.S. s.p.a. di aderire al contratto di trasporto avrebbe dovuto essere comunicata al vettore come pure non è esatto sostenere che l'odierna ricorrente dovrebbe possedere improbabili facoltà divinatorie per potersi difendere dall'eccezione di incompetenza per territorio. 4. Il ricorso per regolamento di competenza, pertanto, è rigettato. In considerazione, peraltro, della complessità e parziale novità delle questioni affrontate, la Corte ritiene equo compensare integralmente le spese del presente regolamento. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.