Da informazioni secretate risulta che un cittadino marocchino sia vicino al radicalismo islamico. Legittimo per il Consiglio di Stato il diniego della cittadinanza italiana.
L'esposizione dei fatti. Un cittadino nato in Marocco e residente da molti anni in Italia, impugnava innanzi al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento ministeriale si fondava su informative che hanno segnalato la contiguità del ricorrente con gruppi vicini al radicalismo islamico. Il TAR Lazio respingeva il ricorso sul rilievo che il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ha natura ampiamente discrezionale e, pertanto, «il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare ad una valutazione della sua correttezza formale, senza addentrarsi in valutazioni sul merito di questo». La sentenza del TAR viene impugnata con appello. Il diniego della cittadinanza italiana. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 5679/2021, ha ribadito che l'istituto della conc4essione della cittadinanza italiana a è caratterizzato da discrezionalità, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta conseguenze rilevanti per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato. E tali conseguenze si possono avere anche in caso di non concessione. Ed è sulla base di tale rilevanza che l'articolo 9 della l. numero 91/1992 demanda al Presidente della Repubblica la concessione della cittadinanza dopo aver sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno . A fronte di ciò, «l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall'appellante, non hanno evidenziato criticità , ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale si pensi alla tutela delle fonti di informazione e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria - possibili criticità». È dunque Legittimo per il Consiglio di Stato il diniego della cittadinanza italiana, quando da informazioni secretate risulta che un cittadino marocchino sia vicino al radicalismo islamico.
Presidente Frattini – Estensore Ferrari Fatto 1. Il signor -omissis-è nato in Marocco ed è residente da molti anni in Italia, a Bellagio Como , comune in cui oggi lavora e vive insieme alla moglie ed ai suoi due figli. Ha impugnato ricorso numero -omissis- , innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, il decreto del -omissis-, notificato il 9 aprile 2014, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento ministeriale si fondava su informative che hanno segnalato la contiguità del signor -omissis-con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale, più in particolare, con gruppi vicini al radicalismo islamico. Il ricorrente ha lamentato la carenza di istruttoria del diniego, che non avrebbe dato opportuna rilevanza alle condizioni di vita attuali dell'istante ed al suo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dall'assenza di condanne penali a suo carico. 2. Con sentenza -omissis-, la sez. prima ter del Tar Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo che il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ha natura ampiamente discrezionale e, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare ad una valutazione della sua correttezza formale, senza addentrarsi in valutazioni sul merito di questo. 3. La sentenza del Tar Lazio -omissis è stata impugnata con appello notificato il 17 maggio 2021 e depositato il 6 giugno 2021. 4. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. 5. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 25, d. l. 28 ottobre 2020, numero 137, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo aver dato comunicazione alle parti presenti e dato atto a verbale la possibilità che la causa sia definita nel merito ai sensi dell'articolo 60 c.p.a Diritto 1. L'appello è manifestamente infondato e ciò induce il Collegio a definire la questione – portata in camera di consiglio per la decisione cautelare – nel merito, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., a ciò non ostando la disciplina processuale emergenziale l'articolo 25, d.l. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito con modificazione della l. 18 dicembre 2020, numero 176, lascia, infatti, espressamente ferma la possibilità di definizione della controversia in fase cautelare anche in caso di udienze da remoto e in assenza delle parti. 2. Come esposto in narrativa, il signor -omissis-, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -omissis-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per “contiguità del medesimo con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale”. L'appello è infondato. Giova premettere che lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, numero 91 Cons.St., sez. III, 23 novembre 2018, numero 5638 . Come chiarito dalla Sezione 16 novembre 2020, numero 7036 e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato 1 dicembre 2020, numero 1959 , il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f , l. numero 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione , condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” morale e civile di colui che lo richiede Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, numero 1878/94 12 aprile 1995, numero 1834/91 26 agosto 1998, numero 1108/96 3 marzo 1999, numero 29/99 sez. III, 14 febbraio 2017, numero 657 25 agosto 2016, numero 3696 . Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, numero 6374 27 febbraio 2019, numero 1390 . Il Collegio condivide, dunque, il tradizionale orientamento giurisprudenziale per cui l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale. Nella valutazione articolata che spetta all'Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, pur senza stretti limiti reddituali imposti per legge, le condizioni familiari e di irreprensibilità della condotta. Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011, numero 5913 . 3. Ciò chiarito, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, alla luce dei fatti, non può ritenersi irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall'Amministrazione che ha ritenuto ostative le plurime condanne. Ritiene il Collegio che l'appello non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, numero 1874 e di cautela Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, numero 2102 6 settembre 2018, numero 5262 , che – come si è detto sub 2 – caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione. Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'articolo 9, l. numero 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza. A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall'appellante, non hanno evidenziato criticità , ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato con modalità compatibili con la riservatezza pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale si pensi alla tutela delle fonti di informazione e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria possibili criticità Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, numero 5326 . Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, numero 2102 . Come più volte chiarito Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, numero 5326 , non sono negati diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale, comunitario o internazionale è stato invece negato un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell'interesse nazionale, senza che sia peraltro preclusa al richiedente la riproposizione dell'istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi in tesi “favorevoli” alla sua posizione. Rispetto a queste valutazioni la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di affievolito interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte del richiedente, dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini. Né altresì – considerate le indicate caratteristiche di delicatezza e riservatezza dell'istruttoria in tema di concessione della cittadinanza e della suddetta cautela alla base delle relative statuizioni – è dato di ravvisare nell'atto classificato depositato dinanzi al Tar alcuna laconicità dei dati posti a base dell'impugnato diniego. Dalla nota emerge piuttosto l'apporto di elementi di valutazione dai quali risulta un'applicazione dei criteri, anche di cautela, sopra esposti che – tenuto conto della particolare materia – appare priva di palesi vizi logico-valutativi e motivazionali. E', infatti, del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano. La sicurezza della Repubblica è interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana. Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda. Per questi motivi non è irragionevole la valutazione negativa condotta dal Ministero dell'interno nei confronti della appellante. 4. L'appello, in conclusione, deve essere respinto. Nulla per le spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese, non essendosi l'Amministrazione costituita in giudizio. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.